[Il 23 gennaio 1947 la seconda Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulla Corte di garanzia costituzionale.]
Il Presidente Conti comunica che il Comitato incaricato della formulazione degli articoli ha presentato le sue proposte. Dà lettura dell'articolo 1:
«La Corte costituzionale giudica della costituzionalità delle leggi, degli atti amministrativi e dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Ha, inoltre, competenza a conoscere dell'azione di responsabilità penale e civile contro il Presidente della Repubblica e i Ministri».
Avverte che la frase «degli atti amministrativi», aggiunta su proposta dell'onorevole Leone, non ha trovato consenziente l'onorevole Ambrosini, il quale ha espresso il timore che possa creare una certa confusione tra la competenza della Corte costituzionale e quella del Consiglio di Stato.
Leone Giovanni, Relatore, spiega che, d'accordo con l'onorevole Calamandrei, ha sostenuto che l'impugnazione degli atti amministrativi per incostituzionalità sarebbe una impugnazione in ultima istanza, potendosi gli atti amministrativi sempre impugnare per le vie ordinarie. Quando si presentasse un problema di conformità dell'atto ai diritti consacrati nella Carta costituzionale, si ammetterebbe un ultimo grado di impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale.
Laconi chiede quale compito sarebbe riservato allora al Consiglio di Stato.
Calamandrei, Relatore, aggiunge che la proposta risponde anche ad un voto della Commissione di studio per il sindacato sugli atti amministrativi e rientra in un ordine di idee che fu sostenuto dall'Australia durante la discussione dei trattati di pace. L'Australia propose che si inserisse in tutti i trattati di pace una clausola — che può essere presa in considerazione come preannuncio di future istituzioni — che prevedesse la creazione di una Corte Suprema internazionale dei diritti umani; una Corte alla quale ogni cittadino degli Stati contraenti potrebbe ricorrere nel caso che i diritti fondamentali costituzionali fossero stati disconosciuti da atti di autorità di questi Stati.
Quest'idea è stata confutata dall'onorevole Ambrosini, il quale ha ritenuto che in questo modo si farebbe una confusione con la tutela data, in generale, agli organi della giustizia amministrativa contro atti amministrativi illegali.
Come esempio, fa l'ipotesi di un cittadino al quale venga negata, ingiustamente, l'autorizzazione a pubblicare un giornale, e di cui non siano accolti i ricorsi al Prefetto e al Consiglio di Stato. In questo caso l'atto amministrativo ha violato un diritto garantito dalla Costituzione, onde si può ricorrere alla Corte costituzionale.
Laconi osserva che il fatto stesso che il Relatore debba ricorrere ad un esempio per chiarire la disposizione dimostra che questa non è chiara.
Sarebbe più semplice dire che al Consiglio di Stato compete il giudizio di legittimità, ma che il giudizio è riservato alla Corte costituzionale quando si assume violata la Costituzione.
Cappi, poiché non si tratta di distinguere l'impugnazione di legittimità da quella di incostituzionalità, ma di creare un'ultima istanza a cui ricorrere dopo sperimentate le altre, propone che l'articolo sia così modificato:
«La Corte costituzionale giudica della costituzionalità delle leggi e dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Giudica pure della costituzionalità degli atti amministrativi, dopo sperimentato il ricorso alle autorità ordinarie. Ha, inoltre, ecc.».
Leone Giovanni, Relatore, fa considerare che, dovendosi questo primo articolo rendere il più possibile solenne, la proposta dell'onorevole Cappi troverebbe sede più opportuna in articoli successivi.
Laconi rileva che ogni atto amministrativo trae origine da una determinata legge, legge che deve essere emanata nel quadro della Costituzione. Quindi, mettere il singolo atto amministrativo in relazione diretta con la Costituzione gli sembra un non senso.
Il sindacato sugli atti amministrativi è sempre di competenza del Consiglio di Stato o degli organi della giustizia amministrativa. Sarà invece competente la Corte costituzionale a giudicare se la legge, in base alla quale è stato posto in essere l'atto amministrativo, è nel quadro della Costituzione.
Mannironi ricorda che in precedenti disposizioni fu stabilito che, contro il giudicato di tutte le giurisdizioni, è ammesso il ricorso in Cassazione. Col ricorso alla Corte costituzionale si stabilirebbe un quarto grado di giurisdizione.
Il Presidente Conti, poiché la discussione svoltasi pone in questione l'inciso «degli atti amministrativi», lo mette ai voti.
Ambrosini dichiara che voterà contro, perché con questa aggiunta si verrebbe ad interferire su tutto il sistema adottato, non solo riguardo alla giurisdizione ordinaria, ma anche riguardo agli organi speciali della giustizia amministrativa: fa notare che la Sottocommissione ha proposto di estendere, avverso le decisioni di questi ultimi, la facoltà di ricorrere fino in Cassazione da parte degli interessati.
Targetti dichiara di associarsi a quanto ha detto l'onorevole Ambrosini, riservandosi di presentare in altra sede una forma di speciale ricorso a tutela dei diritti fondamentali.
(Non è approvato).
Il Presidente Conti mette ai voti la prima parte dell'articolo, senza l'inciso che è stato respinto.
(È approvata).
Sulla seconda parte dell'articolo ricorda che fu discusso se fosse il caso di affermare la responsabilità penale del Presidente della Repubblica e si concluse affermativamente.
Leone Giovanni, Relatore, ritiene che sia opportuno porre in parentesi la responsabilità civile.
In regime monarchico la responsabilità penale del monarca era esclusa, ma in regime repubblicano, quindi democratico, deve essere affermata la responsabilità del Capo dello Stato.
Preferirebbe però che l'organo chiamato a dichiararla fosse non il Tribunale ordinario, bensì il più alto organo giurisdizionale.
Laconi chiede chi promuoverebbe l'azione.
Leone Giovanni, Relatore, risponde che si dovrà stabilire se debba esservi un Pubblico Ministero.
Ambrosini osserva che per i Ministri occorre distinguere tra reati comuni e reati che non possono essere commessi che nell'esercizio del loro ufficio.
Leone Giovanni, Relatore, pensa che di queste responsabilità debba giudicare la Corte. Se poi la prima Sezione adottasse il principio della irresponsabilità del Presidente, o stabilisse una responsabilità condizionata, la questione potrebbe essere riesaminata in altra sede.
Ambrosini osserva che bisogna indicare tassativamente i casi di responsabilità del Presidente della Repubblica.
Laconi propone che si voti per divisione.
Il Presidente Conti consente e pone ai voti la frase:
«e dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato».
(È approvata).
Mette ai voti l'ultima parte:
«Giudica sulla responsabilità penale (e civile) del Presidente della Repubblica e dei Ministri».
Avverte che si vota con la riserva che in sede di coordinamento sarà stabilito quale debba essere la procedura.
Bulloni dichiara di votare a favore, riferendosi solo alla responsabilità penale.
(È approvata).
Ambrosini pensa che debba restare inteso che la competenza normale della Corte costituzionale è quella che riguarda il sindacato sulle leggi. Le altre funzioni alle quali si è fatto cenno sono di indole così eccezionale che presumibilmente non impegneranno l'attività della Corte che in casi rarissimi. Questo va tenuto presente quando si tratterà di determinare il numero dei componenti della Corte.
A cura di Fabrizio Calzaretti