[Il 6 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato.]
Il Presidente Terracini. [...] Propone quindi di passare ad un altro argomento: la determinazione dell'intervallo di tempo necessario per la ripresentazione di una proposta di legge non approvata.
Mortati, Relatore, premesso che, lo Statuto del 1848 escludeva la possibilità di riprodurre nella stessa sessione un progetto di legge rigettato, e che la Sottocommissione ha deciso l'abolizione dell'istituto della sessione, propone la seguente formula:
«Le proposte di legge rigettate da una delle due Camere non possono essere ripresentate prima che sia trascorso un anno dalla data del rigetto».
Conti, Relatore, preferisce concedere un termine più breve, ad esempio 6 mesi.
Bozzi nota che il proponente può sempre eludere la norma, ripresentando il progetto con lievi varianti.
Rossi Paolo aggiunge che d'altra parte in qualche caso (come quello di un errore commesso) potrebbero divenire eccessivi anche i sei mesi. Consiglia pertanto di non introdurre alcuna disposizione del genere nella Costituzione.
Il Presidente Terracini richiama l'attenzione sul fatto che un progetto di legge d'iniziativa parlamentare, che sia espressione soltanto del desiderio di un piccolo gruppo di deputati, potrebbe essere ripresentato più volte a scopo ostruzionistico.
Cappi propone di stabilire in linea di massima l'intervallo di un anno, a meno che una maggioranza qualificata non consenta la ripresentazione del progetto in un termine più breve.
Laconi trova che è preferibile il silenzio, sia perché la questione è di poco momento, sia per il fatto, di cui tutti si rendono conto, che, mediante una piccolissima modifica, puramente formale, il progetto potrebbe essere ripresentato.
Lussu si associa.
Il Presidente Terracini pone ai voti la proposta di non inserire nella Costituzione alcuna norma sulla ripresentazione dei progetti di legge rigettati.
(È approvata).
A cura di Fabrizio Calzaretti