[19 dicembre 1946, prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione; seduta pomeridiana. Revisione degli articoli da deferire al Comitato di coordinamento.]

Il Presidente Tupini fa presente che, avendo la Sottocommissione esaurito il suo compito nei riguardi della formulazione degli articoli, restano ora da rivedere quegli articoli già approvati che non sono stati trasmessi al Comitato di coordinamento perché la Sottocommissione si era riservata di riesaminarli non solo dal punto di vista del testo, ma anche del loro collocamento.

Avverte che, essendosi avuto sentore della possibilità che venga proposta la soppressione dalla Costituzione dei tre articoli che egli si appresta a sottoporre alla revisione della Sottocommissione, salvo a inserirne il concetto nel preambolo, è bene che anche questa eventualità sia tenuta presente nel riesame.

Passa quindi alla lettura dell'articolo 1:

«La presente Costituzione, al fine di assicurare l'autonomia, la libertà e la dignità della persona umana e di promuovere ad un tempo la necessaria solidarietà sociale, economica, spirituale, riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri dell'uomo sia come singolo, sia nelle forme sociali nelle quali esso organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona».

Cevolotto dichiara che, essendo contrario a questo articolo, se verrà proposto in sede di Commissione plenaria o di Assemblea plenaria di trasferirne il concetto nel preambolo, sarà favorevole a questa proposta.

[...]

Il Presidente Tupini propone che i tre articoli, così come sono stati formulati, vengano inviati al Comitato di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti