Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti