[19 dicembre 1946, prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione; seduta pomeridiana. Revisione degli articoli da deferire al Comitato di coordinamento.]

Il Presidente Tupini fa presente che, avendo la Sottocommissione esaurito il suo compito nei riguardi della formulazione degli articoli, restano ora da rivedere quegli articoli già approvati che non sono stati trasmessi al Comitato di coordinamento perché la Sottocommissione si era riservata di riesaminarli non solo dal punto di vista del testo, ma anche del loro collocamento.

Avverte che, essendosi avuto sentore della possibilità che venga proposta la soppressione dalla Costituzione dei tre articoli che egli si appresta a sottoporre alla revisione della Sottocommissione, salvo a inserirne il concetto nel preambolo, è bene che anche questa eventualità sia tenuta presente nel riesame.

[...]

Il Presidente Tupini dà lettura dell'articolo 2:

«Gli uomini, a prescindere dalle diversità di attitudini, di sesso, di razza, di nazionalità, di classe, di opinione politica e di religione, sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto ad un eguale trattamento sociale.

«È compito perciò della società e dello Stato eliminare gli ostacoli di ordine economico-sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza degli individui, impediscono il raggiungimento della piena dignità della persona umana ed il completo sviluppo fisico, economico, culturale e spirituale di essa».

Cevolotto dichiara che se anche per questo secondo articolo sarà proposto il collocamento nel preambolo, voterà a favore di tale proposta.

[...]

Il Presidente Tupini propone che i tre articoli, così come sono stati formulati, vengano inviati al Comitato di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

[...]

Il Presidente Tupini. [...] Fa inoltre presente che questo tema dei rapporti politici avrebbe dovuto concludersi all'articolo 7, ma invece fu estesa la discussione a punti che non erano compresi nelle proposte dei Relatori e furono votati i seguenti articoli riguardanti le forme dello Stato italiano e i provvedimenti nei confronti della Casa Savoia:

«Art. ... — Lo Stato italiano è una repubblica democratica. Essa ha per suo fondamento il lavoro e la partecipazione concreta di tutti i lavoratori all'organizzazione economica, sociale e politica del Paese».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti