[Il 24 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli delle «Disposizioni generali».]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Perassi ha presentato la seguente proposta, che bisognerebbe ora esaminare:

«Trasferire fra le Disposizioni generali, dopo l'articolo 6, l'articolo 106, che, enunciando i principî di autonomia locale e di decentramento, concorre a delineare la struttura della Repubblica».

L'onorevole Perassi ha facoltà di illustrare la sua proposta.

Perassi. Il senso e la portata della mia proposta sono già stati sostanzialmente indicati dall'onorevole Grassi in una precedente seduta.

In queste disposizioni generali, secondo un'espressione molto felice del Presidente della Commissione, si vuole definire il volto della Repubblica in tutti i suoi aspetti.

Alcuni di questi aspetti sono indicati negli articoli 1, 2 e 3 che stiamo esaminando. Ma vi è un altro aspetto ed è quello concernente il modo di essere della Repubblica, per quanto riguarda la sua articolazione.

La mia proposta, in questo momento, ha semplicemente il senso, vorrei dire, di una prenotazione di posto; cioè, quando noi avremo esaminato l'articolo 106, che enuncia i principî di autonomia e di decentramento, converrà, a mio avviso, che quell'articolo, come risulterà approvato, in quanto definisce uno degli aspetti della Repubblica, sia passato alle «Disposizioni generali».

Presidente Terracini. Do atto all'onorevole Perassi della riserva di ripresentare la sua proposta, dopo che sarà stato discusso l'articolo 106.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti