[Il 18 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sui principī dei rapporti sociali (culturali).

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 33 per il testo completo della seduta.]

Il Presidente Tupini fa presente ai Commissari che si passa ora alla discussione del tema successivo: «I principī dei rapporti sociali (culturali)», di cui sono relatori gli onorevoli Moro e Marchesi, i quali si sono in precedenza incontrati allo scopo di trovare un accordo, che perņ č stato raggiungo solo in alcuni punti. A conclusione del loro incontro, č stato redatto il seguente schema, dal quale risultano i punti di accordo e di disaccordo:

[...]

«Art. 7. — I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono patrimonio nazionale in qualsiasi parte del territorio della Repubblica e sono sotto la protezione dello Stato».

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Lombardi Giovanni dą lettura di una sua proposta di articoli, in cui ha condensato i concetti ai quali in questo campo si ispira il suo partito, rendendo nel medesimo tempo omaggio, per quanto gli č stato possibile, ai principī dei due relatori:

[...]

«Art. 6. — I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono un tesoro nazionale e sono posti sotto la vigilanza dello Stato».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti