[Il 30 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sui principî dei rapporti sociali (culturali).]

Il Presidente Tupini pone in discussione l'ultimo articolo proposto dai Relatori Moro e Marchesi, così formulato: «I monumenti artistici, storici e naturali del Paese costituiscono patrimonio nazionale ed in qualsiasi parte del territorio della Repubblica sono sotto la protezione dello Stato».

Prega il Relatore Marchesi di volerlo illustrare.

Marchesi, Relatore, ritiene che le ragioni del suddetto articolo siano così evidenti e di tanta imponenza da dispensarlo da particolari illustrazioni. Proporrebbe piuttosto una nuova formula più sintetica:

«I monumenti artistici, storici e naturali, in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, sono sotto la protezione dello Stato».

Moro, Relatore, accetta la nuova formula.

Mastrojanni non è contrario alla nuova formula proposta, ma desidererebbe sostituire il termine «vigilanza» alla parola «protezione», la quale, in ultima analisi, potrebbe determinare l'assurda interpretazione di dare diritto ai privati di pretendere dallo Stato la manutenzione dei monumenti artistici e storici di loro proprietà, dando così luogo anche ad eventuali speculazioni.

Lucifero, si dichiara favorevole al termine «protezione», che dà maggiormente l'idea dei compiti dello Stato in questo campo. Richiama l'attenzione sul fatto che per incuria dello Stato o mancanza della necessaria manutenzione da parte dei proprietari che non ne hanno la possibilità, stanno andando in rovina monumenti meravigliosi e opere d'arte di interesse nazionale di inestimabile valore. Ritiene perciò che sia anche nelle intenzioni dell'onorevole Marchesi che questo patrimonio comune della Nazione sia tutelato, chiunque ne sia il possessore.

Per questo motivo, anzi, non sarebbe contrario a stabilire, in sede di legge speciale, che le opere d'arte di interesse nazionale che sono in godimento di privati che non hanno la possibilità di mantenerle, possano essere espropriate.

Marchesi, Relatore, è anch'egli dell'avviso che sia preferibile il termine «protezione», perché lo Stato in tanto è protettore dei monumenti artistici e storici, in quanto può imporre a coloro che ne hanno la proprietà e la possibilità di provvedere alla manutenzione e in caso contrario intervenire direttamente.

Togliatti è d'accordo con l'onorevole Marchesi che lo Stato debba prendere le misure necessarie, perché o un quadro famoso di una collezione, o un palazzo storico, o qualsiasi altro monumento che appartenga a un privato, non vada distrutto per mancanza di mezzi o per trascuratezza. Con questo non si vuole però intendere che lo Stato debba assumersi il carico della manutenzione di tutti i tesori artistici e storici del Paese, anche se appartenenti a privati, ma che debba intervenire decisamente quando tale manutenzione non si attui in modo effettivo.

Mastrojanni non ha nulla in contrario ad un intervento dello Stato, purché si dica esplicitamente che qualsiasi esproprio debba essere motivato specificatamente. La parola «vigilanza» gli sembrava il termine più sostanzialmente adatto, nel senso anche di proteggere oltre che vigilare.

De Vita non ritiene opportuno usare la parola «vigilanza» che esprime il concetto di vigilare su di una attività che in effetti non è esercitata dai privati. Crede perciò preferibile la parola «protezione».

Moro, Relatore, per maggior precisione proporrebbe la seguente dizione:

«I monumenti storici, artistici e naturali, a chiunque appartengano ed in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, sono sotto la protezione dello Stato».

Marchesi, Relatore, è d'accordo.

Il Presidente Tupini mette ai voti la dizione proposta dall'onorevole Moro.

(È approvata all'unanimità).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti