[L'8 marzo 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Benedettini. [...] La Costituzione precisa che la libertà personale è inviolabile, tranne i casi e i modi previsti dalla legge: ciò significa che se al Governo e nelle Camere vi sono membri con velleità dittatoriali che vogliano annullare totalmente quella libertà, essi non avranno bisogno di violare la Costituzione, in quanto sarà sufficiente che emanino delle apposite leggi.

E allora che valore ha la Costituzione? Devo pertanto ricordare che lo Statuto Albertino contemplava, anch'esso, dei casi ne' quali — come nel progetto di Costituzione che andiamo esaminando — i particolari venivano precisati dalle leggi; ma dichiarava altresì che lo Statuto non entrava in vigore se non dopo l'approvazione e l'emanazione di quelle leggi che avevano formato un tutto unico con lo Statuto.

Noi dobbiamo evitare che la nuova Costituzione apra le porte ai più impensabili arbitrî. È necessario pertanto, specie per ciò che concerne i diritti e le libertà dei cittadini, che le leggi cui la Costituzione si riferisce, siano discusse, approvate da questa Assemblea unitamente alla Costituzione stessa.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti