[Il 19 settembre 1946, la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute l'articolo 6 della proposta dei relatori La Pira e Basso.]

Il Presidente Tupini [...] dà lettura dell'articolo 6 nel testo proposto dai Relatori:

«Il domicilio è inviolabile. Nessuno può introdurvisi se non per ordine dell'autorità giudiziaria, salvo il caso di flagranza di reato o altri casi eccezionali tassativamente regolati dalle leggi, per necessità di ordine pubblico.

Le ispezioni e le perquisizioni domiciliari devono esser fatte in presenza dell'interessato o di persona di famiglia, o, in mancanza, di due vicini facenti fede e secondo le norme stabilite dalla legge».

Togliatti osserva che, quando si dice: «o altri casi eccezionali, tassativamente regolati dalle leggi, per necessità di ordine pubblico», vi è una tale ampiezza nella quale tutto può rientrare.

Nella legge si potrà contraddire la Costituzione «per motivi di ordine pubblico», e in tal caso il domicilio non sarà più inviolabile.

Propone perciò che l'inciso venga soppresso.

Basso, Relatore, osserva che l'esperienza pratica ammonisce che la soppressione non è possibile. La garanzia è nel fatto che non sono ammesse altre eccezioni se non quelle fissate dalla legge. Se si facesse salvo soltanto il casi di «flagranza di reato» si escluderebbero molte ipotesi che in pratica possono verificarsi.

Moro ritiene che la norma si ricollega a quanto è stato sancito nell'articolo 3 circa il fermo e l'arresto[i]. Se si stabilisce che le autorità di pubblica sicurezza possano arrestare e tenere in carcere per 48 ore un individuo, si deve ammettere anche la facoltà di entrare nel domicilio per l'arresto, nell'ipotesi di fondato sospetto di reato.

Togliatti domanda se si debba specificare il caso di flagranza o quello di fondato sospetto di reato.

Mastrojanni dichiara di concordare con l'onorevole Togliatti. Una qualsiasi legge, in situazioni contingenti speciali, può infrangere il concetto della Costituzione e lasciare che l'arbitrio prevalga sulla legge, tanto più se si dice «o altri casi eccezionali tassativamente regolati dalle leggi». Una legge eccezionale potrebbe consentire di violare il domicilio.

De Vita concorda nella proposta dell'onorevole Togliatti di sopprimere l'inciso.

Basso, Relatore, osserva che si può sopprimere tutto; però ci si potrà trovare di fronte a tanti casi, come quello del trasporto di un pazzo pericoloso a sé e agli altri, o quello di un malato contagioso. Non crede che si possano evitare questi casi.

Mastrojanni osserva che ci saranno le leggi sanitarie che dovranno provvedere in materia.

Il Presidente Tupini fa presente che, se si vieta nella Costituzione la ipotesi dei casi eccezionali, le leggi sanitarie non potranno intervenire.

Basso, Relatore, ripete che, quando si stabilisce che sono salvi soltanto i casi regolati dalle leggi, si è già provveduto a difendere il cittadino dall'arbitrio.

Marchesi osserva che i casi a cui ha fatto riferimento l'onorevole Basso, di un malato contagioso o di un pazzo, non riguardano l'ordine pubblico, ma l'incolumità pubblica.

Il Presidente Tupini fa presente che i casi cui accennava il Relatore Basso sono evidentemente gravi e non rimarrebbero compresi in questo articolo se si limitasse a considerare il solo caso di fondato sospetto di reato.

Escludere le ipotesi configurate nel testo proposto dai Relatori è una cosa pericolosa; includerle è una garanzia che faciliterà l'opera del legislatore di fronte a casi gravi senza costringerlo o a violare la Costituzione o a modificarla.

Mancini ricorda che al Consiglio dei Ministri è stata votata una legge in cui si autorizza l'entrata nelle case dei cittadini alla milizia annonaria.

Mastrojanni osserva che proprio per questo vanno esclusi tutti i casi che possano rientrare nelle cosiddette «necessità di ordine pubblico».

Togliatti insiste nella proposta di soppressione, perché purtroppo nel diritto pubblico e nel costume pubblico e politico dell'Italia è invalso l'uso che la sola legge che conta è quella di pubblica sicurezza. Si può scrivere quello che si vuole nella Costituzione e nei Codici. Poi il Governo fa la legge di pubblica sicurezza, la quale è la sola che regola i rapporti tra il cittadino e l'autorità dello Stato.

Il Presidente Tupini comunica che vi è una proposta conciliativa dell'onorevole Moro, la quale dice:

«Nessuno può introdurvisi se non per flagranza o fondato sospetto di reato, ed in altri casi eccezionali tassativamente regolati dalle leggi per proteggere la pubblica incolumità».

Grassi ricorda all'onorevole Togliatti che il principio dell'inviolabilità del domicilio, su cui tutti sono d'accordo, è presentemente violato non solo da parte dello Stato, ma da parte di tutti. In verità molte volte bisogna violarlo non soltanto in flagranza di reato, ma per altre esigenze e necessità, come quelle annonarie, in cui le perquisizioni possono esser fatte senza arrivare all'autorità giudiziaria.

Propone che si dica: «o altri casi eccezionali tassativamente regolati dalla legge».

Il Presidente Tupini comunica che è stato presentato un emendamento aggiuntivo che dice: «salvo il caso di flagranza o fondato sospetto di reato».

Mancini osserva che in tal modo si favorisce l'arbitrio: ogni poliziotto potrà dire di avere un fondato sospetto di reato.

Il Presidente Tupini pone in discussione la seguente formulazione proposta dall'onorevole Togliatti e che si riferisce alla prima parte della proposizione: «Nessuno può introdurvisi se non per ordine dell'autorità giudiziaria, salvo il caso di flagranza di reato o per pubblica necessità in casi tassativamente preveduti dalla legge».

Basso, Relatore, dichiara di poter accettare la formula proposta dall'onorevole Togliatti, perché quello che interessa in questa faccenda è che rimanga la garanzia contenuta nell'espressione: «tassativamente preveduti dalla legge».

Alla preoccupazione dell'onorevole Togliatti che il Governo possa emanare una legge di pubblica sicurezza che contrasti con il divieto della violazione di domicilio, risponde che la legge emanata dal Governo deve essere poi approvata dal Parlamento, cioè dai rappresentanti eletti dal popolo, e naturalmente non potrà avere forme generiche ma dovrà stabilire ogni caso specifico.

Cevolotto dichiara di accettare la formula Togliatti, ma insiste anche per l'approvazione della proposta dell'onorevole Moro che aggiunge alla formula stessa il caso di «fondato sospetto di reato». Se non si inserisce questa formula, non vi sarà più il diritto di andare a vedere, per esempio, se in una determinata casa siano nascoste armi, anche se vi fosse un fondato sospetto.

Moro insiste sulla formula da lui proposta, che gli sembra più completa perché prevede la flagranza, il sospetto di reato e anche il caso in cui sia in pericolo la pubblica incolumità. La formula «pubblica incolumità» è più restrittiva e più umana, mentre la formula «pubblica necessità» è più larga e si presta all'arbitrio. Preferirebbe magari che si dicesse «per motivi di ordine pubblico».

Il Presidente Tupini consente con l'onorevole Moro nel ritenere che la formula: «pubblica necessità» sia più larga nei confronti di quella più restrittiva proposta dai Relatori.

Togliatti osserva che la formula «ordine pubblico» potrebbe prestarsi a coprire qualsiasi arbitrio.

De Vita ritiene che la legge ordinaria non sia garanzia sufficiente, quando al legislatore ordinario sono concessi limiti troppo ampi. Il rinvio alla legge speciale in questa materia gli sembra pericoloso, se si pongono dei limiti troppo vasti.

Moro fa presenti le tre ipotesi che possono interessare: flagranza, fondato sospetto di reato e pubblica incolumità. In questa ultima ipotesi possono rientrare i casi di pazzia, di malati contagiosi, ecc. Queste tre ipotesi vengono racchiuse nella formula da lui proposta; e pertanto questa formula, mentre è più larga come comprensione, è nello stesso tempo quella che impone limiti maggiori.

Il Presidente Tupini fa rilevare all'onorevole Togliatti che la proposta dell'onorevole Moro gli viene incontro, nel senso che è più limitativa della formula che l'onorevole Togliatti voleva sostituire all'altra dell'ordine pubblico, perché troppo estensiva. La proposta di sostituire la parola «necessità» con la parola «incolumità» è più restrittiva dell'ipotesi di necessità pubblica e di ordine pubblico.

Lombardi Giovanni si dichiara favorevole alla formula proposta dal Relatore, perché teme le specificazioni. Ordine pubblico, o incolumità pubblica, o necessità pubblica, sono tre formule che possono benissimo costituire la base di ogni arbitrio. Crede che la formula generica: «in caso di flagranza o in casi previsti tassativamente dalla legge» esprima un concetto generale al quale si può accedere.

Cevolotto dichiara di aderire alla proposta dell'onorevole Moro, purché si mantenga il riferimento al fondato sospetto di reato.

Mancini dichiara di non poter aderire alla formula dell'onorevole Moro perché, la sua aggiunta: «fondato sospetto di reato» è molto più estensiva di quella degli onorevoli Togliatti e Basso. Nel «fondato sospetto di reato» la pubblica sicurezza, con il suo ben noto sistema, può far entrare tutti i casi che invece si vogliono escludere e specialmente le azioni o i fatti a contenuto politico.

Il Presidente Tupini ricorda all'onorevole Mancini che è stato ammesso, in un articolo già precedentemente approvato, che si possa operare l'arresto o il fermo di polizia per fondato sospetto di reato. E questa gli sembra una cosa molto più grave di una perquisizione domiciliare, perché si tratta di portare in carcere un cittadino.

Mancini replica che l'arresto limitato alle 48 ore non può avere una grave conseguenza. Mentre, invece, quando il domicilio di un cittadino può essere campo libero di perquisizioni per un fondato sospetto di reato, si possono mascherare nella formula tutte le ipotesi politiche che si vogliono tassativamente escludere.

Il Presidente Tupini mette ai voti la prima parte del comma:

«Il domicilio è inviolabile. Nessuno può introdurvisi se non per ordine dell'autorità giudiziaria».

(È approvata all'unanimità).

Mette ai voti la seconda parte:

«salvo il caso di flagranza di reato».

(È approvata all'unanimità).

Ricorda che vi è una proposta dell'onorevole Moro di aggiungere le parole:

«o per fondato sospetto di reato».

La mette ai voti.

(Non è approvata con voti favorevoli 4 e 11 contrari).

Mette ai voti l'altra parte della proposizione proposta dai Relatori, che dice: «o altri casi eccezionali tassativamente regolati dalle leggi, per necessità di ordine pubblico».

Ricorda che c'è una proposta Moro che mira a sostituire alle parole: «per necessità di ordine pubblico» le altre: «per pubblica incolumità», ed una dell'onorevole Togliatti che vorrebbe sostituire le stesse parole con le altre: «per pubblica necessità». Domanda all'onorevole Togliatti se accetta la formula proposta dall'onorevole Moro: «per pubblica incolumità», anziché «per pubblica necessità».

Togliatti accetta.

Cevolotto domanda all'onorevole Moro se mantiene la sua proposta, dal momento che non è stata approvata l'aggiunta da lui proposta: «o per fondato sospetto di reato».

Moro dichiara di recedere dalla sua proposta.

Mancini dichiara di fare sua la proposta ritirata dall'onorevole Moro.

Cevolotto dichiara di far sua la proposta presentata dal Relatore Basso, e in seguito da lui ritirata, tendente a sopprimere le parole: «per necessità di ordine pubblico».

Basso, Relatore, fa presente d'aver dichiarato che, siccome per lui la garanzia di libertà si ritrova nella dizione «tassativamente regolati dalle leggi», gli è indifferente che le parole «per necessità d'ordine pubblico» siano aggiunte o siano soppresse.

Il Presidente Tupini mette ai voti la proposta soppressiva dell'onorevole Cevolotto.

(La proposta è approvata con 8 voti favorevoli e 7 contrari).

Fa presente che il testo del primo comma dell'articolo rimane così formulato:

«Il domicilio è inviolabile. Nessuno può introdurvisi se non per ordine dell'autorità giudiziaria, salvo il caso di flagranza di reato o altri casi eccezionali, tassativamente regolati dalle leggi».

Togliatti dichiara di riservarsi di ritornare sull'argomento in sede di discussione davanti alla Commissione centrale.

Il Presidente Tupini pone in discussione il secondo capoverso dell'articolo 6, il quale non fa che mitigare e regolare l'esercizio di questa facoltà di perquisizione, in quanto la circonda di tali cautele che possono per sé risolvere le preoccupazioni di coloro che mostrano una certa apprensione nell'approvare l'ultima parte del primo capoverso. La dizione proposta dai due Relatori è la seguente:

«Le ispezioni e le perquisizioni domiciliari debbono esser fatte in presenza dell'interessato o di persona di famiglia, o, in mancanza, di due vicini facenti fede e secondo le norme stabilite dalle leggi».

Marchesi osserva che la legge, cui è tanto devoto l'onorevole Basso, può allargare di molto le maglie, in maniera che la porta del domicilio debba aprirsi anche all'arbitrio.

Il Presidente Tupini replica che le disposizioni in discussione sono fatte proprio per evitare l'arbitrio.

Grassi ritiene che le disposizioni di questo ultimo capoverso siano più propriamente materia di regolamento.

Togliatti osserva che la dizione finale del capoverso è troppo generica, e propone: «e nelle forme stabilite dalla legge a garanzia del cittadino».

Cevolotto fa osservare che questa formula del capoverso è in molte altre Costituzioni. Questo significa che si vede la necessità di scendere, in casi del genere, anche ad un dettaglio, data la delicatezza dell'argomento. Crede, perciò, che non vi siano ragioni per non specificare anche nella nostra Costituzione.

Il Presidente Tupini ritiene che queste disposizioni dovrebbero contribuire a rassicurare chi è specialmente preoccupato di garantire il cittadino.

Togliatti dichiara che voterà a favore del capoverso come formulato dai Relatori.

Lombardi Giovanni dichiara che non voterà favorevolmente a questa parte, non perché non la approvi, ma perché gli sembra materia estranea ad una norma statutaria.

Il Presidente Tupini mette ai voti il secondo capoverso dell'articolo 6.

(È approvato all'unanimità meno un voto).

Pone ai voti l'intero articolo 6 nel testo definitivo:

«Il domicilio è inviolabile. Nessuno può introdurvisi se non per ordine dell'autorità giudiziaria, salvo il caso di flagranza di reato o altri casi eccezionali tassativamente regolati dalle leggi.

Le ispezioni e le perquisizioni domiciliari debbono essere fatte in presenza dell'interessato o di persona di famiglia o, in mancanza, di due vicini facenti fede secondo le norme stabilite dalle leggi».

(È approvato).


 

[i] Vedi discussioni a commento dell'articolo 13.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti