[Il 27 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».
Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]
Cavallari. [...] Nel procedere alla breve indagine particolareggiata dei molti articoli contenuti nel titolo 1° del progetto di Costituzione, io desidero riferirmi specificatamente al 2° capoverso dell'articolo 8, nel quale è detto che non è ammessa «forma alcuna di detenzione, ispezione o perquisizione personale o domiciliare, se non per atti, ecc.».
Ora in questo secondo comma si unisce, si fa tutto uno della detenzione, della ispezione e della perquisizione personale e domiciliare. Io penso che sarebbe stato forse più opportuno fare due articoli, in modo da mettere giustamente in evidenza e bene in risalto l'importanza della libertà di domicilio, alla quale, in questo secondo comma, ci si riferisce solamente parlando delle perquisizioni, ma ignorando che la libertà di domicilio può essere violata anche in altre occasioni che non siano quelle nelle quali la forza pubblica ha un mandato per compiere una perquisizione in casa del cittadino.
A cura di Fabrizio Calzaretti