[Il 10 aprile 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Basso, Relatore. [...] È stata fatta da qualcuno l'osservazione che questo articolo 8, così come formulato, non tutelava abbastanza la libertà del domicilio, e la Commissione è d'accordo nello staccare da questo articolo 8, secondo le proposte già pervenute, l'articolo 9, nel quale si parlerà della inviolabilità di domicilio in modo espresso. Anche qui ci siamo trovati di fronte alla necessità di tener conto della vita moderna, diversa da quella di sei o sette secoli fa, ed un articolo — come da taluno è stato proposto — che dicesse che il domicilio è inviolabile sarebbe insufficiente, perché paralizzerebbe alcuni aspetti della vita del giorno d'oggi, in cui bisogna riconoscere che pubblici ufficiali debbono avere, in determinati casi, il diritto di entrare nel domicilio privato per ragioni diverse da quelle di polizia, e, per esempio, anche per ragioni fiscali.

[...]

Presidente Terracini. Dichiaro chiusa la discussione generale sopra il primo titolo del progetto di Costituzione.

Dobbiamo ora passare allo svolgimento degli emendamenti.

L'onorevole Nobili Tito Oro ha presentato, dopo la chiusura della discussione generale, il seguente ordine del giorno, che pertanto non può essere svolto ma sarà posto in votazione a suo tempo:

«L'Assemblea Costituente, sciogliendo la riserva concordata in sede di discussione generale, delibera di rinviare a un Proemio la riconsacrazione delle libertà già acquisite per le conquiste storiche del secolo passato e di sostituire in conseguenza la enunciazione, che ne è contenuta nel Titolo I di questa Parte, con un richiamo generico accompagnato dalla riaffermazione delle garanzie ad esse dovute».

Ha poi presentato anche i seguenti emendamenti:

[...]

Sopprimere gli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 16 e sostituirli col seguente:

Art. 8. — La Repubblica garantisce con apposite leggi la più ampia tutela delle libertà storicamente acquisite e riconsacrate in Proemio, nonché i diritti che ne discendono.

Quando l'esercizio di tali diritti ponga in pericolo l'ordine pubblico, la pubblica salute o il buon costume, il magistrato o il funzionario di polizia che, in virtù delle leggi speciali, ne abbia determinata la sospensione o la restrizione, risponderà penalmente di ogni arbitrio e di ogni eccesso.

È punita ogni violenza fisica o morale a danno delle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà.

L'onorevole Nobili Tito Oro ha facoltà di svolgerli.

Nobili Tito Oro. [...] Viene pertanto in esame l'emendamento sull'articolo 8, emendamento, onorevoli colleghi, che presuppone necessariamente la risoluzione della questione da me posta con l'ordine del giorno, che non è una questione nuova che si presenta in questo momento, ma che è stata sollevata fin dal primo discorso pronunciato in questa Aula in sede di discussione generale: la proposta, cioè, di redigere un Proemio (o Preambolo, come si è chiamato) ove si tratti delle libertà e ciò per un complesso di ragioni che potrò esporre brevemente, ma che furono già esposte in questa Assemblea.

Presidente Terracini. Permetta, onorevole Nobili, se lei svolge, sia pure brevemente, il suo ordine del giorno, evidentemente la preghiera che ho fatta in principio non verrebbe esaudita.

Nobili Tito Oro. Questo potrebbe portare in certo qual modo anche all'abbreviazione del nostro lavoro perché, qualora quell'ordine del giorno non dovesse essere approvato, dichiaro subito che cadrebbe l'emendamento relativo al trasferimento degli articoli 6 e 7, ora 2 e 3, sotto un titolo nuovo di questa parte, da intestarsi ai «Diritti essenziali della personalità», nonché quello da me proposto sull'articolo 8 per sopprimere gli articoli 9 e 10, 12, 13 e 16, non in quanto ne escluderebbe il contenuto dal Progetto, ma in quanto la parte relativa alle «libertà» dovrebbe essere trasferita nel Preambolo e solo sommariamente richiamata nel testo.

[Il seguito della discussione, essendo riferito principalmente alla questione del preambolo, viene riportato solo nelle appendici del Titolo primo della Parte prima a cui si rimanda.]

[...]

Presidente Terracini. Credo che questa discussione abbia messo in chiaro che sarebbe unanime intendimento votare senz'altro sull'ordine del giorno dell'onorevole Nobili Tito Oro, perché, nel caso che fosse accolto dall'Assemblea, non sarebbe più necessario discutere poi su tutta una serie di articoli successivi e quindi numerosi emendamenti non avrebbero ragion d'essere. Nell'ipotesi contraria, noi seguiteremo nell'ordine lo svolgimento degli emendamenti.

Metto pertanto ai voti l'ordine del giorno Nobili Tito Oro:

«L'Assemblea Costituente, sciogliendo la riserva concordata in sede di discussione generale, delibera di rinviare a un Proemio la riconsacrazione delle libertà già acquisite per le conquiste storiche del secolo passato e di sostituire, in conseguenza, la enunciazione, che ne è contenuta nel Titolo I di questa Parte, con un richiamo generico accompagnato dalla riaffermazione delle garanzie ad esse dovute».

(Non è approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti già svolti:

[...]

Al secondo comma, dopo la parola: domiciliare, aggiungere le seguenti: sequestro di cose o atti.

Crispo.

[...]

Procediamo ora all'esame degli emendamenti non ancora svolti.

[...]

Bulloni. [...] Propongo poi, insieme con i colleghi Avanzini, Bettiol, Benvenuti, Leone Giovanni, un articolo 8-bis:

«Il domicilio è inviolabile.

«Nessuno vi si può introdurre senza ordine dell'autorità giudiziaria. Solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, la forza pubblica può disporre sequestri di cose, ispezioni o perquisizioni personali o domiciliari. Tali provvedimenti devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria».

All'attenzione del legislatore deve porsi un limite ai facili sequestri, che troppo spesso finiscono per violare anche la proprietà, come in questi ultimi tempi si è verificato.

Il provvedimento del sequestro di cose, la perquisizione domiciliare o personale, debbono e possono essere eseguite dalla forza pubblica in casi di urgenza, ma immediatamente, nel termine di 48 ore, devono essere comunicati all'autorità giudiziaria, la quale deve avere il controllo su questi atti che ledono una libertà fondamentale del cittadino, ad ogni fine; perché, quando si dice che, se l'autorità giudiziaria non convalida il provvedimento, questo rimane senza effetto, non si dice ancora che l'autorità giudiziaria, attraverso la segnalazione che è resa obbligatoria, deve svolgere i controlli necessari per giudicare dei motivi e della condotta che la pubblica forza ha seguito nei determinati casi tassativamente indicati dalla legge.

Dissento dal criterio che sarebbe stato adottato con lo stabilire questa specie di istituto della convalida da parte dell'autorità giudiziaria degli atti della pubblica forza. In modo particolare, per quanto si riferisce ai provvedimenti relativi alla libertà personale, tutti questi provvedimenti dovrebbero essere comunicati all'autorità giudiziaria e sottoposti alla convalida della medesima.

Se, come ho detto, i provvedimenti di urgenza relativi a sequestro di cose e ad ispezioni domiciliari e personali devono essere comunicati, non tutti quelli relativi alla libertà personale devono essere comunicati. Chi non sa, per esempio, che la polizia talvolta finge di operare dei fermi di persone precedentemente da lei scelte, per svolgere opera di collaborazione attraverso la confidenza, che è uno strumento essenziale della attività e dell'indagine poliziesca? Non è forse una ingenuità od una incongruenza pretendere che la polizia debba dare notizia all'autorità giudiziaria dei fermi, quali quelli per il caso che in via di esemplificazione ho accennato? Perché non varrà la semplice segnalazione; la segnalazione dovrà essere corredata da una motivazione, da una esposizione, che contrasta con la natura e con le necessità del fermo al quale ho fatto riferimento.

Garanzia del cittadino per quanto ha tratto alla libertà personale è questa: il fermo non può durare più di 48 ore, a meno che non sia intervenuta la denunzia alla autorità giudiziaria, che svolgerà la sua azione a termini di legge, o a meno che l'autorità giudiziaria, informata del fermo stesso, non abbia convalidato, nei termini indicati dalla legge, il provvedimento. Questa segnalazione, invece, si rende senz'altro necessaria per le ispezioni personali e domiciliari di cui ho fatto cenno nell'emendamento proposto sotto l'articolo 8-bis.

[...]

Presidente Terracini. Gli onorevoli Costantini e Fedeli Aldo hanno proposto di sostituire l'articolo 8 col seguente:

«La libertà personale ed il domicilio sono inviolabili, salvo le limitazioni tassativamente fissate dalla legge.

«Nei casi di necessità ed urgenza o flagranza di reato, gli organi di pubblica sicurezza possono adottare misure provvisorie, soggette alla convalida dell'Autorità giudiziaria entro le quarantotto ore, a pena di decadenza».

L'onorevole Costantini ha facoltà di svolgere l'emendamento.

Costantini. Le ragioni che mi hanno determinato a presentare l'emendamento sostitutivo all'articolo 8, possono trovarsi nella relazione dell'onorevole Presidente della Commissione dei Settantacinque, là dove egli afferma, e condivido la sua opinione, che la Costituzione deve essere il più possibile breve, semplice, chiara e accessibile a tutto il popolo. Sembra a me che le disposizioni contenute nell'articolo 8 possano trovare, sotto l'aspetto formale più che sostanziale, un'espressione più concisa e più accessibile al popolo, cioè meglio rispondente a quei principî che l'onorevole Presidente della Commissione ha enunciati quasi come presupposto di ogni norma costituzionale.

Mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla prima parte dell'articolo 8, in cui si dice che la libertà personale è inviolabile, che non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale o domiciliare, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Oso ritenere che quando noi affermassimo nella Carta costituzionale, come io ho proposto, che la libertà personale e il domicilio sono inviolabili, salvo le limitazioni tassative fissate dalla legge, avremmo stabilito i presupposti fondamentali delle norme contenute nei primi due commi dell'articolo 8. Invero, tutto ciò che riguarda la libertà della persona e non soltanto l'arresto o il fermo, ma anche la perquisizione, la ispezione personale, ecc., entra nel concetto lato del diritto alla libertà e alla protezione o tutela della personalità umana, diritto o tutela della libertà, in senso assoluto, che noi intendiamo proteggere.

[...]

Presidente Terracini. Gli onorevoli Lucifero, Russo Perez, Corbino, Condorelli, Colonna, Bellavista, Quintieri Quinto, Perrone Capano, Cortese e Badini Confalonieri hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 8-bis proposto dall'onorevole Bulloni ed altri:

«Il domicilio è inviolabile.

«Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi di legge o per ordine dell'Autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dalla legge per esigenze di sanità o di pubblica incolumità.

«Solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'Autorità di pubblica sicurezza può prendere misure provvisorie che debbono essere comunicate entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria. Per la convalida valgano le disposizioni dell'articolo precedente.

«Gli ufficiali della pubblica sicurezza potranno introdursi nel luogo o nei luoghi, diversi dall'abitazione, ove la persona esplichi la sua attività, per i soli accertamenti previsti dalla legge in materia economica e fiscale».

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Onorevoli colleghi, l'onorevole Lucifero mi consenta di prendere la parola prima di lui per una mozione d'ordine. Viene proposto un articolo 8-bis a titolo di sdoppiamento dell'articolo 8 e al fine di dare un rilievo speciale alla libertà del domicilio.

La Commissione è favorevole a questo emendamento e se del pari vi consentirà l'Assemblea, l'articolo 8-bis potrà diventare l'articolo 9 della Costituzione.

Se l'onorevole Presidente consente, potrei, a questo punto, rispondere a tutti coloro che hanno parlato sull'articolo 8, eccettuata la questione riguardante il domicilio.

Presidente Terracini. Onorevole Tupini, alcuni presentatori di emendamenti hanno già trattato di questo particolare problema. Ora l'onorevole Lucifero presenta un suo emendamento in materia. Il primo emendamento, quello dell'onorevole Bulloni, è già stato svolto, e, quindi, il parere che ella potrebbe pronunciare in merito a nome della Commissione sarebbe tardivo.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Vi è la proposta di un articolo 8-bis anche da parte dell'onorevole Basso e altri.

Presidente Terracini. Questa proposta mi è pervenuta adesso. Ad ogni modo penso che siccome la proposta di redigere separatamente un articolo 8-bis è sorta nell'esame dell'articolo 8, si possono esaminare insieme i due articoli che disciplinano la stessa materia.

L'onorevole Lucifero ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Lucifero. Volevo dire la stessa cosa. Il mio emendamento, come quelli dell'onorevole Bulloni e dell'onorevole Basso, si riferisce all'articolo 8. Esso consiste innanzitutto nella proposta di sdoppiare nell'articolo 8 quello che riguarda la libertà personale da quanto riguarda la libertà domiciliare; e in secondo luogo nel contenuto dell'emendamento stesso.

Non mi soffermo sull'opportunità dello sdoppiamento, perché già è stata illustrata.

La libertà di domicilio era già stata accennata di striscio in una parola «o domiciliare», mentre invece noi troviamo che il domicilio è una cosa talmente sacra e così integrante della persona umana che non possiamo non garantirlo in modo particolare ed evidente.

Non m'intratterrò nemmeno sui primi tre commi del mio emendamento, i quali più o meno corrispondono a quelli presentati da altri colleghi.

Ho tenuto solamente a chiarire che non costituisce violazione di domicilio la penetrazione in esso, quando si faccia in applicazione di leggi dettate per esigenze di incolumità o sanità pubblica.

È evidente che, se ufficiali sanitari, in caso di epidemia, fanno visite domiciliari, per constatare l'esistenza di ammalati o di condizioni sanitarie adeguate, questo non può considerarsi violazione di domicilio.

Io richiamo l'attenzione dell'Assemblea sull'ultimo comma del mio emendamento:

«Gli ufficiali di pubblica sicurezza potranno introdursi nel luogo o nei luoghi diversi dall'abitazione, ove la persona esplichi le sue attività, per i soli accertamenti previsti dalla legge in materia economica e fiscale».

Io mi riporto ad una frase detta dal relatore onorevole Basso, cioè: Vi sono degli urti, certe volte, tra le formule tradizionali e le realtà nuove.

Ora, l'inviolabilità del domicilio ha qualcosa di sacro, di religioso nelle sue origini. Ma la vita moderna, ha sempre dovuto porre a questo asilo, che è la casa dell'uomo, nuovi limiti, per le necessità della vita sociale e collettiva.

Oggi siamo arrivati ad un punto, in cui veramente la casa e l'ufficio non sono più la stessa cosa per il cittadino. Ed allora, di fronte a questa nuova realtà, dobbiamo anche avere il coraggio, non solo di pensare in termini nuovi, ma di parlare in termini nuovi. Cioè: visto che questa realtà c'è, che casa ed ufficio non sono più la stessa cosa, visto che l'uomo svolge una quantità di attività nel suo ufficio, sulle quali lo Stato deve esercitare sorveglianza e controllo per ragioni fiscali e per l'applicazione di leggi economiche, è evidente che dobbiamo garantire questa distinzione fra casa ed ufficio.

E noi possiamo garantire la inviolabilità del domicilio, che è il tetto del cittadino e della sua famiglia, soltanto quando avremo chiarito che per questo non valgono le stesse norme che valgono per il suo ufficio, dove egli tiene le sue carte.

Né si dica che, alla fine, questa differenziazione potrebbe facilitare l'evasione del cittadino a determinati obblighi, trasportando dall'ufficio a casa quello che non vuole sia visto; perché, anzi, accadrà proprio il contrario. Quando il cittadino saprà che, se nel suo ufficio la «tributaria» non trova quel tale registro, non solo gli appioppa una multa, ma viene a frugargli dentro casa, il registro sarà tenuto in ufficio.

Sarà un incentivo per obbligare il cittadino a fare il suo dovere.

D'altra parte io, conservatore, sono del parere che dobbiamo avere il coraggio di adattare ai tempi alcune formule tradizionali.

Oggi i tempi sono quelli che sono e l'evoluzione ha portato a questo: che il domicilio comprende la casa e l'ufficio; la casa privata del cittadino ed anche l'ufficio dell'ente e delle società.

Se vogliamo garantire la casa, dobbiamo distinguerla dall'ufficio. È una cosa nuova che introduciamo nella Costituzione.

D'altra parte, le Costituzioni si fanno per introdurre novità; e delle novità quando sono sagge, non bisogna aver paura.

Noi, conservatori, amiamo certe novità, perché esse rinverdiscono e garantiscono gli istituti.

Presidente Terracini. Gli onorevoli Basso, Laconi, Mortati e Perassi hanno presentato la seguente formulazione dell'articolo 8-bis, che rinunciano ad illustrare:

«Il domicilio è inviolabile.

«Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, senza ordine motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

«Per i casi eccezionali di necessità e di urgenza valgono le disposizioni dell'articolo precedente a tutela della libertà della persona.

«Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità, di incolumità pubblica o per scopi economici e fiscali sono regolati da leggi speciali».

Sono stati così svolti tutti gli emendamenti relativi agli articoli 8 e 8-bis. Dobbiamo ora passare alla votazione sugli emendamenti stessi.

[...]

Chiedo alla Commissione di esprimere il suo avviso sugli emendamenti.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Faccio notare prima di tutto all'onorevole Bulloni che, come già si è detto in precedenza, la Commissione è stata favorevole ad accogliere, non già il testo dell'emendamento che riguarda la inviolabilità del domicilio, ma l'idea che per quanto attiene al domicilio si debba fare un articolo a parte. Questo emendamento è stato già proposto da vari oratori e l'onorevole Lucifero ha proposto a sua volta un emendamento all'emendamento, ma di questo parleremo dopo.

[...]

Circa l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Crispo in ordine al sequestro di cose o atti, faccio osservare che la Commissione è disposta ad accettarlo, ma con riserva di proporne il collocamento nel comma dell'articolo 8-bis relativo alla libertà del domicilio.

[...]

Presidente Terracini. Credo che, per prima cosa, dobbiamo decidere se il testo dell'articolo 8, così come è stato inizialmente proposto dalla Commissione, debba essere sdoppiato o no, dato che la Commissione ha dichiarato di aderire al concetto dello sdoppiamento.

Pongo pertanto in votazione il principio della separazione della materia dell'articolo 8 in due articoli, che per adesso chiameremo 8 e 8-bis, salvo poi a mutare la numerazione, tenendo presente che la Commissione ha aderito al principio dello sdoppiamento.

(È approvato).

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Crispo rimette il suo primo emendamento all'articolo 8-bis.

[...]

Presidente Terracini. [...] Vi è ora da esaminare l'articolo 8-bis, per il quale la Commissione accetta il testo proposto dall'onorevole Basso e da altri che è del seguente tenore:

«Il domicilio è inviolabile.

«Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, senza ordine motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

«Per i casi eccezionali di necessità ed urgenza valgono le disposizioni dell'articolo precedente a tutela della libertà della persona.

«Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità, di incolumità pubblica, o per scopi economici e fiscali sono regolati da leggi speciali».

Vi è poi il testo proposto dagli onorevoli Bulloni, Avanzini, Bettiol, Benvenuti, Leone Giovanni:

«Il domicilio è inviolabile.

«Nessuno vi si può introdurre senza ordine dell'autorità giudiziaria. Solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, la forza pubblica può disporre sequestri di cose, ispezioni o perquisizioni personali o domiciliari. Tali provvedimenti devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria».

Chiedo all'onorevole Bulloni se lo mantiene.

Bulloni. Rinunzio.

Presidente Terracini. Vi è, infine, il testo proposto dagli onorevoli Lucifero, Russo Perez, Corbino, Condorelli, Colonna, Bellavista, Quintieri Quinto, Perrone Capano, Cortese e Badini Confalonieri:

«Il domicilio è inviolabile.

«Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi di legge o per ordine dell'Autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dalla legge per esigenze di sanità o di pubblica incolumità.

«Solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'Autorità di pubblica sicurezza può prendere misure provvisorie che debbono essere comunicate entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria. Per la convalida valgono le disposizioni dell'articolo precedente.

«Gli ufficiali della pubblica sicurezza potranno introdursi nel luogo o nei luoghi, diversi dall'abitazione, ove la persona esplichi la sua attività per i soli accertamenti previsti dalla legge in materia economica o fiscale».

Chiedo all'onorevole Lucifero se lo mantiene.

Lucifero. Mantengo il mio emendamento per due ragioni: innanzi tutto, perché nella formulazione Basso non si parla delle leggi sanitarie.

Presidente Terracini. Se ne parla all'ultimo comma.

Lucifero. In secondo luogo trovo che è troppo generico rimandare alla legge per avere la bella cosa che, quello che abbiamo vietato ai carabinieri, si consente alle guardie di finanza.

Presidente Terracini. Abbiamo, quindi, un testo proposto dall'onorevole Basso, ed accettato dalla Commissione, ed un testo dell'onorevole Lucifero che, sostanzialmente, è un emendamento al testo proposto dall'onorevole Basso.

Le due proposte sono costituite da quattro commi i quali trattano approssimativamente la stessa materia. Il primo comma è comune ed è del seguente tenore:

«Il domicilio è inviolabile».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. La Commissione ha già esaminato questa mattina, sia il testo Basso-Mortati che l'aggiunta dell'onorevole Lucifero, e si è pronunziata, in via di massima, favorevole al testo Basso-Mortati per la ragione che vedeva in esso soddisfatte, non solo le esigenze della inviolabilità del domicilio, ma anche quelle di cui si è reso interprete con la sua proposta l'onorevole Lucifero. Questi, infatti, si preoccupa di salvaguardare gli studi dei liberi professionisti, le sedi delle società legali, limitandovi le possibilità di accesso degli ufficiali di pubblica sicurezza ai soli casi di accertamenti finanziari o fiscali.

Il testo dell'emendamento dell'onorevole Lucifero è, infatti, il seguente: «Gli ufficiali di pubblica sicurezza potranno introdursi nel luogo o nei luoghi diversi dall'abitazione dove la persona esplichi la sua attività per i soli accertamenti previsti dalla legge in materia economica e fiscale». Io comprendo la ragione di questa formula e la condivido, ma penso che ove fosse adottata ne deriverebbero conseguenze diverse o addirittura contrarie a quelle volute dall'onorevole Lucifero. Infatti, questi vorrebbe declassare i domicili legali e professionali in confronto di quelli personali e familiari. Ma il risultato si risolverebbe in un privilegio a favore dei primi.

Per queste ragioni noi ci dichiariamo contrari all'emendamento Lucifero, mentre accettiamo la formula Basso-Mortati. In base a quest'ultima il legislatore avrà una sicura direttiva, perché gli accertamenti domiciliari saranno condizionati dal fine che essi si propongono e speciali corpi di polizia saranno utilizzati a seconda che si tratti di indagini fiscali, edilizie, sanitarie o di qualsiasi altra natura.

Lucifero. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lucifero. L'onorevole Tupini mi ha già esposto questa sua strana teoria questa mattina. Confesso che non l'ho capita stamane e che ancor meno la capisco ora. Io creo un privilegio per la casa di abitazione per la semplicissima ragione che mentre resta uguale per tutti i domicili (cioè tanto per il domicilio di abitazione, quanto per il domicilio di affari) il principio dell'inviolabilità, e solo nei termini stabiliti dal terzo comma l'uno e l'altro possono essere visitati dalla polizia, per le case invece di abitazione si crea effettivamente un privilegio in quanto, mentre l'Autorità di polizia tributaria (e veda, onorevole Tupini, che io parlo di ufficiali e non di agenti, il che stabilisce che per queste operazioni devono essere scelti corpi e persone che diano determinate garanzie), mentre quest'Autorità, dicevo, potrà senz'altra particolare autorizzazione visitare gli uffici o le sedi di società o le sedi di affari o i magazzini ove possono essere nascosti materiali ammassati, ecc., per fare eguale verifica in una abitazione privata dovrà chiedere l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, cioè bisogna che ci sia un fondato sospetto. Quindi, è vero che si costituisce un privilegio; ma si costituisce proprio per le case di abitazione.

Devo poi rilevare che l'onorevole Tupini ha proprio ragionato e parlato in quei termini tradizionali che in questa sede dobbiamo abbandonare. Io ho cercato di parlare in termini nuovi, come si è espresso l'onorevole Basso, e noi dobbiamo trarre da ciò le conseguenze, perché la situazione nella vita moderna è questa, che le case e gli uffici hanno un carattere diverso e, quindi, la legge le deve tutelare in modo diverso. Noi non possiamo restare nell'800 mentre siamo in pieno 1947.

Presidente Terracini. Io penso che forse introducendo alcune parole si chiarirebbe il concetto dell'ultimo comma, perché le confesso, onorevole Lucifero, che io stesso, alla prima lettura, avevo avuto l'impressione che con questo suo emendamento si creasse una situazione di privilegio nei confronti di luoghi diversi dall'abitazione.

Lucifero. Sono ben lieto se si potrà chiarire il concetto.

Presidente Terracini. Credo che si potrebbe dire così: «Gli ufficiali di pubblica sicurezza potranno, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, introdursi nei luoghi diversi dall'abitazione, ove la persona esplichi la sua attività, ma solo per gli accertamenti previsti dalla legge in materia economica e fiscale.

Lucifero. Accolgo questa formula.

Crispo. Chiedo di parlare;

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Crispo. A proposito dell'ultimo comma, che demanda a leggi speciali di regolare le perquisizioni e le visite domiciliari per accertamenti fiscali, riterrei opportuno, per evitare che l'arbitrio fosse domani consacrato nelle leggi speciali — perché la Costituzione non dà alcuna norma al legislatore per disciplinare questa eventuale misura — che si aggiungesse che la legge speciale, stabilirà apposite sanzioni per i casi arbitrari.

Basso. V'è un articolo in proposito nella Costituzione.

Crispo. Bisogna evitare che sia preso a pretesto il caso di un qualunque malato per dar luogo a perquisizioni domiciliari, perché altrimenti rientrerebbe dalla finestra l'arbitrio che si è voluto cacciare dalla porta.

E sarebbe un arbitrio sconfinato se mancasse una precisa direttiva al legislatore per regolare la materia.

Dichiaro che se l'ultima parte resta così com'è, io voterò contro.

Badini Confalonieri. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Badini Confalonieri. Desidero chiedere alla cortesia del Presidente di voler interpellare gli onorevoli proponenti se non convenga sostituire alle parole «ufficiali di pubblica sicurezza» l'espressione «ufficiali di polizia», in conformità, del resto, a ciò che già è stato approvato dalla maggioranza dell'Assemblea pochi istanti fa.

Maffi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Maffi. Osservo che quello che diceva prima l'onorevole Lucifero, a proposito del privilegio che deve garantirsi all'abitazione privata, potrebbe diventare un pericolo in certi casi. Ricordo che nel 1911, in provincia di Bergamo, vi fu un lavoro di occultamento degli ammalati di colera per un pregiudizio che era diffuso nella popolazione. Questo naturalmente rappresenta un gravissimo pericolo.

Io lascio agli uomini di legge il compito di trovare la formulazione adatta per evitare abusi, ma certo non bisogna limitare gli accertamenti sanitari. Occorre che questi siano regolati in modo che non si presenti un privilegio dell'abitazione familiare ad impedire verifiche di importanza sociale.

Presidente Terracini. Onorevole Maffi, sia nel testo proposto dall'onorevole Basso, sia in quello proposto dall'onorevole Lucifero, le sue preoccupazioni trovano un preciso riflesso. Si stabilisce, infatti, la possibilità di norme speciali fissate per legge allo scopo di visite dovute a ragioni sanitarie. Pertanto la disposizione restrittiva del primo comma non vale per i motivi che ella ha fatto presenti.

Laconi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Dichiaro che voteremo contro la proposta dell'onorevole Lucifero, perché, per quanto la modifica proposta dal Presidente ed accettata dal proponente giovi ad attenuare l'equivoco rilevato dall'onorevole Tupini, rimane un'altra difficoltà sostanziale, che ci impedisce di aderire. La difficoltà consiste in questo: che nella realtà non è possibile stabilire una distinzione in questo articolo, a seconda dei luoghi nei quali le ispezioni o le perquisizioni dovrebbero essere fatte, in quanto vi è tutta una serie di aziende, la cui sede è fusa col domicilio familiare; parlo delle aziende artigiane, di talune aziende agricole, degli studi professionali. Unica distinzione che possa utilmente farsi è quella che si fonda sugli scopi che persegue una determinata indagine, ed è appunto la distinzione che ricorre nell'emendamento accettato dalla Commissione.

Per queste ragioni e perché credo che, in pratica, sia irrealizzabile, in quanto verrebbe a sottrarre alla sorveglianza ed alle ispezioni della pubblica autorità una grandissima parte delle aziende, ritengo non si possa accedere alla proposta Lucifero e dichiaro di votare contro.

Codacci Pisanelli. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Codacci Pisanelli. Sarebbe opportuno tener conto della differenza fra residenza e domicilio, allo scopo di evitare antinomie col Codice civile.

Qui si parla di domicilio; ma, in pratica, parliamo di residenza.

Sottopongo alla Commissione l'opportunità di evitare confusioni.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Quella è un'altra questione.

Presidente Terracini. Rilevo che sia nel testo Basso, sia in quello Lucifero si svolge, al secondo comma, lo stesso concetto, salvo che nel testo Lucifero viene preso in considerazione l'elemento delle esigenze di sanità, di pubblica incolumità, che nella proposta dell'onorevole Basso sono rinviate all'ultimo comma, insieme alle esigenze di carattere economico e fiscale. V'è quindi una parte della proposta dell'onorevole Lucifero che coincide completamente con la proposta dell'onorevole Basso.

Pongo, quindi, in votazione la prima parte del secondo comma nella formulazione dell'onorevole Lucifero.

«Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi di legge e per ordine dell'Autorità giudiziaria.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nella formulazione dell'onorevole Basso:

«Nessuno vi si può introdurre o eseguirvi ispezioni, perquisizioni o sequestri, senza ordine motivato dell'Autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge».

(È approvato).

La seconda parte del comma dell'onorevole Lucifero è così formulata: «salvo quanto previsto dalla legge per esigenze di sanità o di pubblica incolumità».

Lucifero. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lucifero. Vorrei far notare che intenzionalmente ho diviso i due casi, perché già il fatto di voler confondere insieme l'accertamento fiscale e l'indagine o l'intervento per pubblica incolumità, per epidemie od altro, dimostra il pericolo contenuto nella frase dell'onorevole Basso, cioè una estensione che va al di là delle intenzioni stesse dell'onorevole Basso; questo è un articolo che dà la possibilità ad una qualunque maggioranza di fare il comodo proprio, facendo la legge come vuole ed intervenendo come vuole.

La funzione-limite della Costituzione, che è la sua funzione fondamentale, con quell'articolo e con quella formulazione verrebbe a cessare. Ritengo quindi che i due casi debbano essere tenuti distinti.

Basso. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Basso. Posso rispondere facendo presente che la differenza fra l'articolo che ho proposto insieme con gli onorevoli Mortati, Laconi e Perassi, e l'articolo proposto dall'onorevole Lucifero, non sta in questo. Il concetto nostro è stato già illustrato dall'onorevole Laconi ed è il seguente: che la diversità di garanzia si riferisce alla diversità di materia. Noi ereditiamo delle antiche tradizioni, ed abbiamo degli articoli e delle formulazioni che sono state fatte per difendere il privato cittadino dall'arbitrio poliziesco, in un'epoca in cui vi erano altre esigenze.

Noi non possiamo impedire, per esempio, al fisco di andare a fare degli accertamenti, non possiamo impedire all'autorità di fare accertamenti di natura sanitaria, come quelli ricordati dall'onorevole Maffi.

Ora, noi riteniamo che in questi casi la garanzia debba essere ricercata nella finalità specifica per cui queste ispezioni sono ammesse e, naturalmente, nella tutela che deriva dal fatto che sono ammesse solo da una legge. Quindi, riconosciamo al legislatore il diritto di fare leggi che permettano all'autorità di far funzionare la vita civile, la quale può funzionare solo con quelle autorizzazioni previste da una legge e limitate a quegli scopi che abbiamo richiamati.

Non c'è nessuna ragione, per questi motivi, di accettare la distinzione tra casa privata ed ufficio: il collega Laconi ricordava già che questo potrebbe dar luogo a confusioni; ma io vorrei aggiungere che, per quanto riguarda gli accertamenti fiscali, se si accettasse la proposta dell'onorevole Lucifero, noi favoriremmo le frodi fiscali, perché basterebbe portare i registri a casa per impedire gli accertamenti.

Ora, ricordo ai colleghi che in un paese che è geloso delle tradizioni di libertà e di difesa della persona, dove queste disposizioni sono nate molti secoli fa, in Inghilterra, il funzionario del fisco — e questo non si ritiene affatto una violazione di nessun diritto riguardante la libertà del cittadino — si installa nella casa del contribuente e va a fare i bilanci, e va a vedere i registri: e questa è una manifestazione di civiltà.

Non dobbiamo ammettere che, sotto il coperto di difendere il domicilio, si favoriscano frodi al fisco.

Ritengo quindi che la formulazione che la Commissione ha approvato questa mattina sia quella che risponda e che contemperi la necessaria difesa dell'individuo e la difesa non solo della sua abitazione, ma anche di tutti i locali che esso occupa a titolo privato. Non dobbiamo difendere soltanto l'abitazione, ma anche, per esempio, l'azienda, la sede di un partito o di un'associazione, da arbitrî polizieschi. Per ragioni di polizia non si può entrare, se non con l'ordine della autorità giudiziaria; ma per ragioni di sanità, di incolumità pubblica, ecc., si deve poter entrare in tutte le case. Naturalmente, la garanzia ai cittadini è data dal fatto che l'ingresso nei domicili privati è in questi casi consentito solo per gli scopi specifici previsti dalle singole leggi.

Per questo insistiamo nel mantenere la nostra formulazione.

Presidente Terracini. Pongo in votazione questa formulazione aggiuntiva dell'emendamento Lucifero al secondo comma:

«salvo quanto previsto dalla legge per esigenze di sanità o di pubblica incolumità».

(Non è approvata).

Passiamo al terzo comma.

Lucifero. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lucifero. Per quanto riguarda il terzo comma, accetto la formulazione Basso.

Presidente Terracini. Pongo in votazione il terzo comma nella formulazione proposta dall'onorevole Basso:

«Per i casi eccezionali di necessità e urgenza valgono le disposizioni dell'articolo precedente a tutela della libertà personale».

(È approvata).

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'ultimo comma proposto dall'onorevole Lucifero:

«Gli ufficiali di polizia potranno, senza l'autorizzazione di cui al primo comma, introdursi nel luogo o nei luoghi diversi dall'abitazione ove la persona esplichi la sua attività, ma solo per gli accertamenti previsti dalla legge in materia economica e fiscale».

Lucifero. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lucifero. Vorrei dare ancora un chiarimento, anche se abuso della vostra tolleranza.

Si tratta di una cosa alla quale annetto grande importanza: sarebbe effettivamente una parola nuova e moderna nella nostra Costituzione. E, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Basso, la mia proposta acquista ancora maggiore importanza: l'onorevole Basso ritiene che sia prova di civiltà il fatto che la polizia tributaria possa frugare nei conti di cucina di ogni famiglia; io ritengo che daremo, invece, prova di civiltà il giorno in cui potremo credere alle dichiarazioni del contribuente italiano e non avremo bisogno di mandargli nessuno in casa.

Questa è la differenza fondamentale che ci divide gli uni e gli altri. Io sono del parere che sia giusto che l'ispezione ci sia quando c'è un fondato sospetto; ma non è necessario che sia consentito l'arbitrio, con la scusa dell'accertamento fiscale di entrare, in qualunque momento, nella casa privata del cittadino. Ecco perché, ancora più dopo le dichiarazioni di Basso, sono costretto a richiamare l'attenzione sull'importanza di questa materia.

Presidente Terracini. Pongo ai voti il terzo comma nella formulazione dell'onorevole Lucifero.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Pongo in votazione il terzo comma nella formulazione dell'onorevole Basso.

«Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità, di incolumità pubblica, o per scopi economici e fiscali sono regolati da leggi speciali».

(È approvato).

La formulazione dell'articolo 8-bis resta pertanto la seguente:

«Il domicilio è inviolabile.

«Nessuno vi si può introdurre eseguendo ispezioni o perquisizioni o sequestri, senza ordine motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge.

«Per i casi eccezionali di necessità e urgenza valgono le disposizioni dell'articolo precedente a tutela della libertà della persona.

«Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità, di incolumità pubblica o per scopi economici e fiscali sono regolati da leggi speciali».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti