[L'11 aprile 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».]

Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Procediamo all'esame dell'articolo 9, così concepito:

«La libertà e la segretezza di corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono garantite. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei casi stabiliti dalla legge».

A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti, fra i quali il seguente, già svolto, dell'onorevole Mastino Pietro:

«Sostituirlo col seguente:

«L'inviolabilità della persona e del domicilio, le libertà di circolare e di soggiornare nel territorio della Repubblica, di associazione, di parola, di propaganda, di stampa, di fede e di culto religiosi ed ogni forma di corrispondenza e di comunicazione sono garantite dalla legge».

Seguono altri emendamenti non ancora svolti. Il primo è quello dell'onorevole Ruggiero Carlo, del seguente tenore:

«Sostituirlo col seguente:

«Il segreto della corrispondenza è inviolabile. Può essere fatta deroga solo in forza di atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei casi stabiliti dalla legge».

Non essendo presente l'onorevole Ruggiero Carlo, s'intende che vi abbia rinunziato.

Segue l'emendamento degli onorevoli Condorelli e Bellavista, così formulato:

«Sopprimere la seconda parte.

«Nel caso in cui tale emendamento venga respinto, alla fine dell'articolo aggiungere: ed in pendenza di procedimento penale».

L'onorevole Condorelli ha facoltà di svolgerlo.

Condorelli. Onorevoli colleghi, è stato reiteratamente osservato da varie parti come in questa nostra Costituzione avvenga molto spesso che si enunci un principio ritenuto evidente, ma che poi viene svuotato di contenuto, ammettendo la possibilità di larghe e illimitate eccezioni da parte del legislatore.

Ciò si ravvisa in moltissimi articoli compreso questo. Ieri l'onorevole Tupini, rispondendo ad analoghe osservazioni fatte da altri colleghi, disse che, quando questa possibilità di deroga è attribuita al potere legislativo o al potere giudiziario, non è vulnerata la libertà del cittadino, perché la massima fiducia in uno Stato civile e libero va accordata a questi poteri.

Però, io osservo che ciò non vale gran che laddove si cerca di creare una Costituzione rigida, la quale ha la principale funzione di indirizzare l'attività del legislatore.

Ora, una Costituzione rigida non è tanto diretta a limitare il potere esecutivo, che è limitato dalla legge, quanto a limitare il potere legislativo.

Enunciare un principio e poi aprire un amplissimo ambito, muovendosi nel quale il potere legislativo può anche distruggere il principio stesso, è indubbiamente un errore di tecnica.

Questo errore si presenta particolarmente grave in rapporto alla disposizione in esame, nella quale è affermato un principio ormai indiscutibile: la libertà e la segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, salvo però, si dice, i casi previsti dalla legge come eccezionali.

Ora, a me pare che questo principio vada affermato assolutamente, senza limitazioni di sorta.

Può essere limitata la libertà e la segretezza di corrispondenza, in conseguenza necessaria delle limitazioni della libertà personale e della libertà domiciliare, nei casi in cui la Costituzione prevede che queste libertà, personale e domiciliare, possano essere limitate.

Aggiungere particolari limitazioni alla libertà e alla segretezza della corrispondenza mi pare non giustificato in nessun modo.

Io, perciò, col mio emendamento propongo la soppressione della seconda parte dell'articolo.

Bisogna affermare pienamente ed illimitatamente questa libertà e segretezza di corrispondenza, senza aggiungere altre limitazioni a quelle necessariamente derivanti dalle limitazioni previste alla libertà personale e domiciliare.

Io trovo che, in sostanza, i redattori di questo articolo della Costituzione si sono preoccupati della opportunità di non limitare eccessivamente l'attività dell'Autorità giudiziaria nella scoperta dei reati. Ma osservo che, data la redazione attuale della seconda parte dell'articolo, basterebbe supporre o inventare il sospetto di un reato o di una responsabilità per distruggere totalmente la libertà e la segretezza della corrispondenza: basterebbe che l'Autorità giudiziaria avesse il sospetto d'un reato, per limitare questa libertà.

Se poi si vuole prevedere questo, si faccia quello che io propongo nell'emendamento che presento in via subordinata; si dica che l'Autorità giudiziaria con un provvedimento può limitare questa libertà personale ad una determinata persona «in pendenza di procedimento penale». È questa una preoccupazione avvertita anche dal collega Bulloni, il quale in un suo emendamento vorrebbe sostituire l'inciso «nei casi stabiliti dalla legge» con l'altro «nei casi di inchiesta penale».

Io lascio la decisione ai tecnici del diritto processuale penale; ma ritengo che la mia formulazione «in pendenza di procedimento penale» sia esatta, perché inchiesta penale potrebbe aversi, io penso, anche al di fuori d'un procedimento penale.

L'inchiesta penale può essere anche condotta dalla polizia, salvo poi fare una denuncia all'Autorità giudiziaria. Accettando la dizione dell'emendamento dell'onorevole Bulloni ne deriverebbe che si potrebbe avere la limitazione di questo diritto gelosissimo anche durante una semplice inchiesta di polizia. Mi sembra più logico che questa limitazione, se ci deve essere, ci sia soltanto quando è aperto il procedimento penale, altrimenti mi pare che si verrebbe ad introdurre una eccezione che vuoterebbe di ogni contenuto pratico il principio. Sia chiaro che il legislatore potrà limitare la libertà e la segretezza della corrispondenza soltanto per le necessità del procedimento penale ed in pendenza di esso.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento a firma degli onorevoli Bulloni, Benvenuti e Avanzini:

«Alle parole: nei casi stabiliti dalla legge, sostituire le altre: nei casi di inchiesta penale».

Non essendo presenti i firmatari, l'emendamento s'intende decaduto. Come pure è decaduto, per la stessa ragione, l'emendamento dell'onorevole Mastino Pietro, di cui ho già dato lettura.

Rimane, quindi, soltanto l'emendamento degli onorevoli Condorelli e Bellavista sul quale chiedo alla Commissione di esprimere il proprio parere.

Marinaro. A nome della Commissione, dichiaro di non accettare l'emendamento.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo nella formulazione proposta dalla Commissione:

«La libertà e la segretezza di corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono garantite».

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Condorelli di sopprimere la seconda parte dell'articolo.

(Non è approvata).

Nobile. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Nobile. Vorrei chiedere un chiarimento: nel caso di guerra, la censura deve essere certamente ammessa. Chiedo se questo è considerato in qualche altro articolo.

Presidente Terracini. Sono già stati presentati degli articoli aggiuntivi che prevedono questa possibilità. L'onorevole Crispo ha presentato appunto un articolo aggiuntivo che prevede modificazioni alle modalità stabilite in questo articolo in caso di guerra, di stato d'assedio, ecc. L'onorevole Nobile, comunque, non ha presentato nessun emendamento su questo punto.

Nobile. Ne parlerò in occasione dell'emendamento Crispo.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo 9 nel testo della Commissione:

«La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria, nei casi stabiliti dalla legge».

(È approvata).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Condorelli così formulato:

«ed in pendenza di procedimento penale».

(È approvato).

L'articolo 9, nel suo complesso, risulta così formulato:

«La libertà e la segretezza di corrispondenza e di ogni forma di comunicazione sono garantite. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria, nei casi stabiliti dalla legge ed in pendenza di procedimento penale».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti