[26 ottobre 1946, terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione. Coordinamento degli articoli approvati.]

Il Presidente Ghidini comunica che, a conclusione dei lavori della Sottocommissione e dopo avere effettuato il coordinamento degli articoli, ai quali sono stati apportate lievi modifiche formali, il testo degli articoli approvati dalla terza Sottocommissione resta così formulato:

[...]

Art. 8.

Domicilio ed emigrazione.

Il cittadino può circolare e fissare il domicilio, la residenza e la dimora in ogni parte del territorio dello Stato, salvo i limiti imposti dalla legge.

Il diritto di emigrare è garantito nei limiti stabiliti dagli accordi internazionali e dalle leggi sul lavoro.

Il cittadino emigrato ha diritto alla protezione dello Stato.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti