[L'11 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 10 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Corsanego:

«Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

«Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita da convenzioni internazionali».

La Commissione ha accettato l'emendamento ed ha proposto di sostituire alla parola: «convenzioni» l'altra: «trattati», e di trasferire il comma, se approvato, all'articolo 10.

L'onorevole Corsanego ha accettato la modificazione e la nuova collocazione.

Pongo in votazione l'emendamento così modificato.

(È approvato).

Si passa ora al terzo comma:

«Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.»

A questo comma sono stati presentati alcuni emendamenti. L'onorevole Corsanego ha proposto che dopo la parola: «estradizione» si aggiunga: «del cittadino e». Dopo l'approvazione della precedente proposta dello stesso onorevole Corsanego, questo emendamento si intende assorbito.

Vi è poi un emendamento proposto dagli onorevoli Bettiol, Leone Giovanni, Benvenuti:

«All'ultimo comma, aggiungere le parole: e in nessun caso quella del cittadino».

Poiché, in seguito alla votazione precedente, sono state trasferite all'articolo 10 tutte le disposizioni relative al cittadino, anche questo emendamento dovrebbe considerarsi assorbito.

Bettiol. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Bettiol. Mi pare vi sia un equivoco, perché il mio emendamento ha una sua logica ed un suo spirito ben precisi, e non consente in nessun caso l'estradizione del cittadino, mentre, con l'emendamento dell'onorevole Corsanego, questa estradizione è possibile.

Perassi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Perassi. Mi pare che qui vi siano due questioni nettamente diverse. Vi è, cioè, la questione se si debba ammettere l'estradizione del cittadino o no: su questo punto l'Assemblea ha già votato l'emendamento dell'onorevole Corsanego, nel senso che essa non è ammessa, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali. La seconda questione riguarda l'affermazione nella Costituzione del principio che in nessun caso è ammessa l'estradizione del cittadino per reati politici. Ora, siccome ciò è stato affermato per lo straniero nell'articolo 11, e siccome, in seguito all'emendamento votato, si è parlato dell'estradizione del cittadino nell'articolo 10, è evidentemente necessario che nell'articolo 10 si aggiunga che l'estradizione del cittadino in nessun caso è ammessa per reati politici.

Presidente Terracini. Lei ha parlato, onorevole Perassi, a nome proprio o della Commissione?

Perassi. A nome mio.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Questa mattina la Commissione che ha esaminato la proposta, ha deciso, come ho risposto tanto all'onorevole Corsanego che all'onorevole Bettiol, di non accettare la proposta di emendamento dell'onorevole Bettiol.

Presidente Terracini. L'onorevole Perassi ha sottolineato che si tratta di due questioni diverse, per modo che la votazione avvenuta poco fa dell'emendamento Corsanego non esclude la possibilità della votazione dell'emendamento Bettiol.

Vi è poi la dichiarazione dell'onorevole Tupini, a tenore della quale, la Commissione, nel merito dell'emendamento Bettiol, si è dichiarata contraria, cioè la Commissione ritiene che non si possa affermare, in maniera assoluta, che non può concedersi la estradizione al cittadino in relazione ai reati di carattere politico.

Perassi. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Perassi. Se non mi inganno, la proposta dell'onorevole Bettiol era nel senso di escludere in via assoluta l'estradizione del cittadino. Era la riaffermazione del principio del Codice penale del 1889. L'Assemblea ha già votato, a maggioranza, a questo riguardo un emendamento nel senso di riprodurre nella Costituzione la disposizione dell'articolo 13 del Codice penale vigente, secondo la quale «non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali». Ma questa formula non dice nulla circa i reati politici. Conseguentemente, resterebbe aperta la possibilità che in una Convenzione internazionale venisse prevista anche la estradizione del cittadino per reato politico. Ora, a me pare che la Costituzione debba in maniera espressa escludere questa possibilità, ristabilendo un principio nettamente affermato nel Codice del 1889. Il Codice fascista lo aveva soppresso. Per fortuna, però, tutte le convenzioni internazionali che sono state stipulate, anche durante il regime fascista, hanno escluso l'estradizione per reato politico. Ora, essendosi stabilito nell'articolo 11 che lo straniero che si trova in Italia non potrà mai essere estradato per reato politico, mi pare che sia una necessità logica e politica che questo principio si affermi, anche e soprattutto, per il cittadino.

Siccome nell'articolo 10 è stata aggiunta quella disposizione, che è stata già votata, al fine di coordinare i due articoli, mi sembra necessario che nell'articolo 10, ossia nel comma votato si dica: «Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali, ma in nessun caso per reato politico».

Corsanego. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Corsanego. Io mi associo alle osservazioni fatte dall'onorevole Perassi, perché coincidono con la proposta del mio secondo emendamento; cioè si tratta in realtà di dichiarare nettamente nella nostra Costituzione, dopo di avere negata l'estradizione allo straniero per reati politici, che a maggior ragione questa estradizione debba essere negata al cittadino, ed è per questo motivo che io avevo proposto un emendamento apposito.

Presidente Terracini. Vi è dunque un emendamento all'emendamento.

Abbiamo votato l'emendamento dell'onorevole Corsanego, da trasferire all'articolo 10, che suona così: «Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita da trattati internazionali». Si tratta ora di aggiungere le parole:

«ma in nessun caso per reati politici».

Pongo in votazione questa formulazione aggiuntiva.

(È approvata).

Rimane, pertanto, assorbito il terzo comma dell'emendamento Patricolo ed altri.

[...]

Abbiamo poi approvato il seguente comma da inserirsi all'articolo 10:

«Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita da trattati internazionali ma in nessun caso per reati politici».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti