[L'8 maggio 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo terzo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti economici».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 35 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] Segue l'emendamento, già svolto, dell'onorevole Dominedò.

«Al secondo comma dell'articolo 10 del Titolo I, da inserire nel Titolo III, eventualmente come terzo comma all'articolo 30, sostituire:

«L'emigrazione è libera, salvi gli obblighi stabiliti dalla legge per motivi di interesse generale».

Con ciò abbiamo esaminato tutti gli emendamenti proposti all'articolo 30. Pregherei pertanto l'onorevole Ghidini di esprimere l'avviso della Commissione sugli emendamenti stessi.

Ghidini, Presidente della terza Sottocommissione. [...] la Commissione dichiara che lo accetta, come accetta anche, nella sua sostanza, l'emendamento dell'onorevole Dominedò: «L'emigrazione è libera, salvi gli obblighi stabiliti dalla legge per motivi di interesse generale».

[...]

Presidente Terracini. [...] Segue l'emendamento dell'onorevole Dominedò, che la Commissione ha dichiarato di accettare nella sua sostanza:

«Al secondo comma dell'articolo 10 del Titolo I, da inserire nel Titolo III, eventualmente come terzo comma dell'articolo 30, sostituire:

«L'emigrazione è libera, salvi gli obblighi stabiliti dalla legge per motivi di interesse generale».

[...]

Presidente Terracini. [...] La Commissione ha poi proposto la formulazione di un terzo comma, comprensiva del secondo emendamento Foa e dell'emendamento Dominedò:

«Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi generali di legge, e tutela il lavoro italiano all'estero».

Dominedò. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Dominedò. Lo scopo del mio emendamento — che, per la verità, non è stato ancora svolto, in quanto fu presentato in sede di discussione sul Titolo dei rapporti civili per essere poi rinviato al Titolo dei rapporti sociali — lo scopo del mio emendamento, dicevo, era quello di far sì che fosse pienamente riconosciuta nella Costituzione la libertà di emigrazione, senza condizionarla alla eventualità di deroghe illimitate da parte della legge.

Difatti, il testo originario, con formula costituzionalmente poco significativa, diceva che l'emigrazione è libera, salvo gli obblighi posti dalla legge.

Lo spirito della mia proposta, quindi, è quello di circoscrivere l'incondizionata possibilità da parte della legge di limitare l'esercizio di questo diritto. Di qui la nuova formula: «L'emigrazione è libera, salvi gli obblighi stabiliti dalla legge per motivi di interesse generale».

Con un espresso riferimento all'interesse della generalità dei consociati, e cioè al bene comune, s'intende delimitare la potestà legislativa e porre in evidenza il significato eccezionale delle deroghe che possono essere introdotte in stretta aderenza a quell'interesse. Chi ricordi le gravi ferite portate al diritto di emigrare, per ragioni militariste, nazionaliste o razziste, vorrà riconoscere la necessità che domani sia preservato da altri pericoli il diritto dell'uomo alla piena espansione della propria personalità e quindi il diritto di partecipare alla vita della comunità dei popoli da parte di chi, per dirla con Mazzini, può amare tutte le patrie appunto perché ama veramente la propria.

Presidente Terracini. Quale è il parere della Commissione?

Ghidini, Presidente della terza Sottocommissione. Non abbiamo nessuna difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole Dominedò. La formulazione da noi proposta è diversa nella forma, ma, sostanzialmente, la Commissione intendeva accogliere l'emendamento.

Presidente Terracini. Allora, la formulazione potrebbe essere questa:

«Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge per motivi di interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero».

Ghidini, Presidente della terza Sottocommissione. D'accordo.

Devo, peraltro, ricordare che il secondo comma dell'articolo 10, già approvato, è del seguente tenore: «Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge». Ora la formulazione in esame non può considerarsi, a mio parere, interamente sostitutiva del concetto contenuto nel secondo comma dell'articolo 10, perché una cosa è l'emigrazione in quanto forma di espatrio o di uscita dalle frontiere condizionata a certi elementi, e un'altra cosa è quella di cui si tratta nell'articolo 10, il quale fissa le norme, in forma generale ed ampia, per l'entrata e l'uscita dei cittadini dal territorio nazionale.

Lucifero. Chiedo di parlate.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lucifero. Avrei anch'io voluto fare, onorevole Presidente, l'osservazione che ha fatto lei; inoltre mi sembra che il diritto di emigrazione si debba considerare come già contenuto nel secondo comma dell'articolo 10, perché, fra i vari motivi per cui un cittadino può uscire dal territorio, c'è anche quello di emigrare.

Ghidini, Presidente della terza Sottocommissione. È un'altra cosa!

Presidente Terracini. Io penso, come opinione mia personale, che, poiché il Titolo terzo è dedicato ai problemi specifici del lavoro e l'emigrazione è invece un fenomeno legato al fatto generale del lavoro, la specificazione proposta dall'onorevole Dominedò potrebbe essere inserita nell'articolo 30, senza con ciò che vi sia la possibilità di considerarla come una ripetizione del secondo comma dell'articolo 10.

Comunque, così facendo, non si compromette niente; l'Assemblea potrà sempre, infatti, in sede di approvazione del testo definitivo, ove essa debba constatare che vi è ripetizione, annullare questo comma aggiuntivo.

Lucifero. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lucifero. Debbo spiegare il mio voto contrario, il quale trae giustificazione dalla preoccupazione che questo definire in modo particolare l'emigrazione nel Titolo che si riferisce al lavoro possa costituire, per il legislatore di domani, un motivo di limitazioni speciali per l'emigrazione: proprio l'opposto quindi di quello che si propone l'onorevole Dominedò col suo emendamento.

Presidente Terracini. Sta bene. Pongo in votazione il comma aggiuntivo nella formulazione accettata dalla Commissione:

«Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge per motivi di interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero».

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti