[Il 25 settembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione generale sui principî dei rapporti civili, avviata dalle relazioni degli onorevoli La Pira e Basso.]

Il Presidente Tupini [...] pone in discussione l'articolo 12, che nella proposta dei due Relatori è formulato nel modo seguente:

«Il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi è garantito.

«Per le riunioni in luogo pubblico debbono essere preavvisate le autorità, le quali possono vietarle per comprovate ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica.

«Le riunioni in luogo chiuso, al quale il pubblico possa accedere liberamente, non soggiacciono alle limitazioni enunciate, salva l'ipotesi di pericolo per la pubblica incolumità».

Mette in discussione la prima proposizione dell'articolo.

Mancini è d'avviso che la prima proposizione dell'articolo possa essere limitata alla seguente dizione:

«Il diritto di riunione è garantito», sopprimendo la parola «pacificamente e senza armi».

Basso, Relatore, dichiara che può accettare la proposta dell'onorevole Mancini, per quanto riguarda la soppressione dell'avverbio «pacificamente», ma che deve essere conservata l'altra espressione «senza armi».

Marchesi dichiara di accettare l'articolo quale è proposto dall'onorevole Mancini, perché ritiene che l'espressione: «pacificamente e senza armi» debba essere considerata nei regolamenti di polizia.

La Pira, Relatore, insiste perché venga conservato l'avverbio «pacificamente» e la qualifica «senza armi», perché ciò serve a dare quel tono di pace e di fraternità che deve essere a base di ogni riunione.

De Vita dichiara che voterà favorevolmente alla proposta dell'onorevole Mancini.

Il Presidente Tupini mette ai voti la proposta dell'onorevole Mancini di sopprimere nell'articolo proposto dai Relatori le due espressioni «pacificamente» e «senza armi».

(La proposta è respinta con 4 voti favorevoli e 10 contrari).

Mette ai voti la dizione proposta dai relatori:

«Il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi è garantito».

(È approvata con 10 voti favorevoli e 4 contrari).

Pone in discussione il primo capoverso dell'articolo il quale dice:

«Per le riunioni in luogo pubblico debbono essere preavvisate le autorità le quali possono vietarle per comprovate ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica».

Marchesi propone che si cambi la dizione nel modo seguente: «Le riunioni in luogo pubblico debbono essere preannunciate alle autorità, le quali, ecc.».

Il Presidente Tupini osserva che si tratta di una sottigliezza di stile; dichiara di preferire la prima formula.

Lombardi Giovanni propone che invece della parola «ragioni» venga usata la parola: «motivi».

Il Presidente Tupini mette ai voti il capoverso con la modifica proposta dall'onorevole Lombardi.

(È approvato all'unanimità).

Mette ai voti il secondo capoverso dell'articolo il quale nella proposta dei Relatori, è così formulato:

«Le riunioni in luogo chiuso, al quale il pubblico possa accedere liberamente, non soggiacciono alle limitazioni enunciate salva l'ipotesi di pericolo per la pubblica incolumità».

(È approvato all'unanimità).

Fa presente che l'articolo rimane così formulato:

«Il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi è garantito.

Per le riunioni in luogo pubblico debbono essere preavvisate le autorità le quali possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Le riunioni in luogo chiuso, al quale il pubblico possa accedere liberamente, non soggiacciono alle limitazioni enunciate, salvo l'ipotesi di pericolo per la pubblica incolumità».

Lo pone ai voti nel suo complesso.

(È approvato).

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti