[L'11 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'esame dell'articolo 12:

«Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

«Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

«Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica».

L'onorevole Mastino Pietro ha proposto di sopprimere l'articolo; ma non essendo egli presente, l'emendamento si intende decaduto. L'onorevole Caroleo ha presentato i seguenti due emendamenti:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Tutti hanno diritto di riunirsi dovunque senz'armi».

«Sopprimere il secondo comma».

L'onorevole Caroleo ha facoltà di svolgerli.

Caroleo. Poiché si riconosce, in via di regola, il diritto di riunione in senso generale, penso che basterà aggiungere al primo comma l'avverbio «dovunque», per affermare senza limitazioni questa regola generale. L'eccezione è una sola; che delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso.

E allora, facendo la rettifica accennata al primo comma, può, in conseguenza, sopprimersi il comma secondo, e così si evita anche la preoccupazione che ha suggerito l'altro emendamento dell'onorevole Lami Starnuti, a proposito della esclusione espressa del preavviso per le riunioni private.

Vi è poi l'eliminazione dell'avverbio «pacificamente», che mi sembra per una parte superfluo e d'altro lato eccessivo. Superfluo, se si intende riferirsi alla necessità che la riunione sia tranquilla e non dia luogo a preoccupazioni per l'ordine pubblico, in quanto dei cittadini a cui si riconosce il diritto di riunirsi senz'armi non possono dare preoccupazione di questa indole; eccessivo, se si intende fare riferimento alle intenzioni, perché non possono introdursi limitazioni di questo genere.

Ché se poi si intendesse fare riferimento a quelle manifestazioni sediziose, di cui si occupano il testo unico della legge di pubblica sicurezza e gli articoli 654 e 655 del Codice penale, mi sembra che anzitutto il «pacificamente» non esprimerebbe appieno il significato delle disposizioni legislative indicate; e poi non sarebbe ciò materia della Costituzione, ma delle norme particolari, che già si occupano di questi fatti, i quali costituiscono reato e sono perseguibili specificamente, a termini delle leggi penali.

Presidente Terracini. Gli onorevoli Lami Starnuti, Tremelloni e Carboni, hanno presentato il seguente emendamento:

«Al secondo comma, sostituire alla parola: anche, le altre: private o».

Di Gloria. Fo mio l'emendamento e chiedo di svolgerlo.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Di Gloria. La dizione dell'articolo 12, che cioè: «per le riunioni anche in luogo pubblico non è richiesto preavviso», contiene implicitamente, a fortiori, anche il diritto di tenere riunioni private senza preavviso. Tuttavia è preferibile sostituire la dizione seguente:

«Per le riunioni private o in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso».

In fatto di chiarezza non si è mai chiari abbastanza!

D'altra parte, se sarà accolto l'emendamento Caroleo, noi siamo disposti a ritirare il nostro; ma finché non lo sappiamo, insistiamo in quello che abbiamo presentato.

Presidente Terracini. Gli onorevoli Mazzei e Santi hanno presentato i seguenti emendamenti:

«Aggiungere al primo comma:

«In nessun caso la legge può limitare questa libertà per ragioni politiche».

«Sostituire l'ultimo comma col seguente:

«Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso all'autorità, che può, con provvedimento motivato, vietarle per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica».

Non essendo gli onorevoli Mazzei e Santi presenti, gli emendamenti si intendono decaduti.

Parimenti s'intende decaduto, per l'assenza dell'onorevole Crispo, il seguente emendamento da lui presentato e già svolto:

«Al terzo comma, dopo le parole: in luogo pubblico, aggiungere le seguenti: o esposto al pubblico».

L'onorevole Cappi ha ora proposto di fondere gli articoli 12 e 13 nella seguente formulazione:

«I cittadini sono liberi di riunirsi pacificamente e senza armi e di associarsi per fini che non siano penalmente illeciti.

«Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».

L'onorevole Cappi ha facoltà di svolgere l'emendamento.

Cappi. Il mio emendamento ha un lato che si riferisce alla forma e un lato che si riferisce alla sostanza.

Per la forma, mira ad una maggiore concisione dei due articoli: li riduce presso a poco alla metà. Mi sembra, infatti, che per omogeneità di materia, ciò che riguarda il diritto di riunione e quello di associazione possa essere compreso in un unico articolo.

Quanto alla sostanza, riconosco che si va contro i criteri generali adottati dalla Commissione, perché si tratta di omettere nell'articolo le particolari condizioni alle quali si vuole subordinare il diritto di riunione, cioè il preavviso, la possibilità di proibizione e via dicendo.

Pare a me, che si dovrebbe affermare il diritto di riunione, di associazione e che le eventuali limitazioni, per ragioni di incolumità pubblica o altre, si debbano rimettere a quella che sarà la legge di pubblica sicurezza, la quale potrà con maggiore concretezza disciplinare questo diritto.

Ad ogni modo, se questa seconda parte sostanziale non è accettata dalla Commissione, io insisto almeno per la parte formale, per dare maggiore stringatezza e brevità ai due articoli.

Presidente Terracini. Prego la Commissione per la Costituzione di esprimere il proprio parere sugli emendamenti.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Comincio dall'emendamento proposto dall'onorevole Cappi, il quale involge una questione di carattere generale, cioè la fusione in uno degli articoli 12 e 13. La Commissione non accetta questo emendamento, che lo stesso onorevole Cappi ha dichiarato di valore soltanto formale. Anche per questa ragione prego l'onorevole Cappi di non insistervi. I due articoli devono rimanere distinti per meglio accentuare gli elementi specifici del loro contenuto.

Altro è dire riunione, altro dire associazione. Una riunione può avvenire anche tra cittadini, che non sono associati tra di loro in partiti o in speciali organizzazioni. Le riunioni poi hanno finalità contingenti e distinte da quelle permanenti delle associazioni.

Quanto all'emendamento di carattere sostanziale proposto dall'onorevole Cappi allo stesso articolo, potremo riservarci di discuterlo nel merito quando verrà il turno dell'articolo 13.

Cappi. D'accordo.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Allora esaminiamo gli emendamenti proposti per l'articolo 12.

Basta leggere quelli degli onorevoli Lami Starnuti e Caroleo, per capire subito che essi hanno valore puramente formale. Vogliamo proprio insistere in queste modificazioni di forma?

L'onorevole Caroleo propone:

«Tutti hanno diritto di riunirsi dovunque senz'armi».

Faccio notare all'onorevole Caroleo che tutte le Costituzioni (e ciò senza volere essere pedissequi imitatori) che hanno trattato il diritto di riunione, si esprimono allo stesso modo, cioè nel senso di riconoscere il diritto stesso ai cittadini, che intendano riunirsi, purché lo facciano pacificamente e senz'armi.

Sopprimere il «pacificamente» e lasciare soltanto «senz'armi», mi pare che costituisca una mutilazione impropria e, quindi, inaccettabile, come inaccettabile è l'altro emendamento aggiuntivo dello stesso onorevole Caroleo, relativamente all'avverbio «dovunque». Insisto, dunque, nella formula del progetto. La legge penserà al resto.

Circa l'emendamento dell'onorevole Lami Starnuti: «Per le riunioni private o in luogo aperto al pubblico», ritengo che anch'esso, sia di valore formale e peggiori, piuttosto che migliorare, la nostra formula. Prego perciò l'onorevole Lami Starnuti di volerlo ritirare. E poiché l'onorevole Mazzei ha già ritirato il suo, e l'onorevole Cappi ha aderito alla mia proposta di mantenere distinti i due articoli, penso che si potrà senz'altro addivenire alla votazione della nostra formula.

Presidente Terracini. Onorevole Caroleo, ella mantiene i suoi emendamenti?

Caroleo. Non mi oppongo a che sia mantenuto l'avverbio «pacificamente», ma insisterei per la soppressione del secondo comma.

Presidente Terracini. Onorevole Di Gloria, ella mantiene il suo emendamento?

Di Gloria. Noi possiamo votare senz'altro l'emendamento dell'onorevole Caroleo.

Presidente Terracini. Onorevole Cappi, ella mantiene il suo emendamento?

Cappi. Lo ritiro.

Presidente Terracini. Pongo ai voti il primo comma nella formula proposta dall'onorevole Caroleo, il quale ha accettato di mantenere la parola: «pacificamente»:

«Tutti hanno diritto di riunirsi dovunque pacificamente e senz'armi».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione:

«Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi».

(È approvato).

Dobbiamo ora votare la proposta dell'onorevole Caroleo di sopprimere il secondo comma.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. A maggior ragione insisto perché l'onorevole Caroleo ritiri il suo emendamento.

Caroleo. Vi rinuncio.

Presidente Terracini. Pongo in votazione il secondo comma nel testo proposto dalla Commissione:

«Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma:

«Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso all'autorità, che possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica».

(È approvato).

Il testo dell'articolo 12 è quindi, nel suo complesso il seguente:

«Tutti hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

«Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

«Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica».

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti