[L'11 aprile 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Per la prima parte della discussione, relativa all'unificazione dei due articoli su proposta dell'onorevole Cappi, vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 17 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Cappi ha ora proposto di fondere gli articoli 12 e 13 nella seguente formulazione:

«I cittadini sono liberi di riunirsi pacificamente e senza armi e di associarsi per fini che non siano penalmente illeciti.

«Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».

L'onorevole Cappi ha facoltà di svolgere l'emendamento.

Cappi. Il mio emendamento ha un lato che si riferisce alla forma e un lato che si riferisce alla sostanza.

Per la forma, mira ad una maggiore concisione dei due articoli: li riduce presso a poco alla metà. Mi sembra, infatti, che per omogeneità di materia, ciò che riguarda il diritto di riunione e quello di associazione possa essere compreso in un unico articolo.

Quanto alla sostanza, riconosco che si va contro i criteri generali adottati dalla Commissione, perché si tratta di omettere nell'articolo le particolari condizioni alle quali si vuole subordinare il diritto di riunione, cioè il preavviso, la possibilità di proibizione e via dicendo.

Pare a me, che si dovrebbe affermare il diritto di riunione, di associazione e che le eventuali limitazioni, per ragioni di incolumità pubblica o altre, si debbano rimettere a quella che sarà la legge di pubblica sicurezza, la quale potrà con maggiore concretezza disciplinare questo diritto.

Ad ogni modo, se questa seconda parte sostanziale non è accettata dalla Commissione, io insisto almeno per la parte formale, per dare maggiore stringatezza e brevità ai due articoli.

Presidente Terracini. Prego la Commissione per la Costituzione di esprimere il proprio parere sugli emendamenti.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Comincio dall'emendamento proposto dall'onorevole Cappi, il quale involge una questione di carattere generale, cioè la fusione in uno degli articoli 12 e 13. La Commissione non accetta questo emendamento, che lo stesso onorevole Cappi ha dichiarato di valore soltanto formale. Anche per questa ragione prego l'onorevole Cappi di non insistervi. I due articoli devono rimanere distinti per meglio accentuare gli elementi specifici del loro contenuto.

Altro è dire riunione, altro dire associazione. Una riunione può avvenire anche tra cittadini, che non sono associati tra di loro in partiti o in speciali organizzazioni. Le riunioni poi hanno finalità contingenti e distinte da quelle permanenti delle associazioni.

Quanto all'emendamento di carattere sostanziale proposto dall'onorevole Cappi allo stesso articolo, potremo riservarci di discuterlo nel merito quando verrà il turno dell'articolo 13.

Cappi. D'accordo.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Cappi, ella mantiene il suo emendamento?

Cappi. Lo ritiro.

[...]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'articolo 13.

«I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

«Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».

Sono stati presentati a questo articolo alcuni emendamenti. L'onorevole Mastino Pietro, ha proposto di sopprimere il primo comma.

Non essendo egli presente, l'emendamento che aveva già svolto, si intende decaduto.

L'onorevole Corsanego ha presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, alle parole: che non sono vietati, sostituire: che non siano vietati».

Ha facoltà di svolgerlo.

Corsanego. Non è necessario svolgere questo emendamento, perché basta leggerlo: è soltanto una garbata ribellione all'eccessivo amore che l'illustre Presidente della nostra Commissione ha per il modo indicativo.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Della Seta:

«Sostituire il secondo comma con i seguenti:

«Sono proibite quelle associazioni che, per tener celata la loro sede, per non compiere nessun pubblico atto che accerti della loro esistenza, per tener celati i principî che esse professano, debbono considerarsi associazioni segrete e, come tali, incompatibili in un disciplinato regime di libertà.

«Sono proibite, altresì, quelle associazioni che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».

L'onorevole Della Seta ha facoltà di svolgerlo.

Della Seta. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi; in tempi oscuri, sotto i dispostici regimi, le associazioni segrete sorgono per generazione spontanea; e non v'è occhio scaltro di polizia, non ferocia di reazionario Governo, che valga a scoprirle o a sopprimerle.

Quando la libertà è un mito, quando un delitto è il pensiero, quando anche uno sguardo, anche un sospiro è sospetto, allora le anime fiere e generose si raccolgono nell'ombra e da quell'ombra scaturiscono le primi luci annunciando l'aurora della libertà.

Noi italiani non possiamo dimenticare che con i primi moti carbonari del 1820 e del 1821 l'Italia ha dato i primi fremiti per la propria indipendenza, per la propria unità, per la propria libertà. E noi legislatori non dobbiamo dimenticare che, come sospetto di appartenere alla carboneria, fu denunciato e vessato il principe della scienza giuridica italiana; colui il cui libro postumo, meraviglioso, sulla «Scienza delle Costituzioni» dovrebbe oggi essere presente ad ognuno di noi, a quanti qui siamo per elaborare una Costituzione; colui che ebbe come discepolo prediletto, come «pupilla dei suoi occhi» Carlo Cattaneo; colui che ancora oggi, dopo morto, è più vivo di prima, intendo Gian Domenico Romagnosi.

Ma quando siamo in democrazia, quando la libertà non è un mito, quando libera la parola può farsi ascoltare dalla cattedra, dalla tribuna, nel foro, quando la stampa su tutto e su tutti può esercitare il suo diritto di critica, allora le associazioni segrete, di qualsiasi colore e di qualsiasi genere, rosse o nere, laiche od ecclesiastiche, non hanno alcuna ragione di essere. Se sono, solo una cosa testimoniano, cioè che un qualcosa di poco onesto e di poco confessabile in esse e per esse si compie.

E, perciò, io mi spiego il divieto che, per le associazioni segrete, nell'articolo 13 è stato consacrato. Si potrà discutere, in linea teorica, sulla opportunità o meno di rendere esplicito quanto è già implicito nello spirito di una Costituzione repubblicana; ma se il divieto è stato consacrato nella Costituzione, rimanga pure; rimanga, ma senza equivoci. Questo il punto.

Si è detto da taluno che con questo articolo si è voluto colpire di traverso, senza nominarla, una qualche associazione ritenuta erroneamente segreta. Io non do credito a questo giudizio. Se così fosse, dovrei ripetere quanto, per altro argomento, già dissi, cioè essere questa una Costituzione reticente, e, in quanto reticente, mortificante. Dovrei dire essere questa anche una Costituzione poco cauta, perché riaprirebbe, nel Paese, la discussione su quali sono e non sono le organizzazioni veramente segrete, che, operando nell'ombra, minano la struttura democratica e repubblicana del nuovo Stato.

Ma io, ripeto, non posso dar credito a questo giudizio. Preferisco, prendendone atto, ricordare a me stesso quello che con tanta insistenza e con tanto fervore è stato ricordato dall'onorevole Ruini, Presidente della Commissione, e anche ieri dallo stesso onorevole Tupini; cioè che questa nostra Costituzione non è, e non vuole essere, una semplice platonica affermazione di principî, ma ha un carattere storico, nel senso che una qualche parola, una qualche locuzione, una qualche affermazione, una qualche norma suonano come negazione, come condanna di quanto, sotto il passato regime dittatoriale, è stato, per mire reazionarie e liberticide, perpetrato.

Quindi, ad impedire che taluno — e questo taluno potrebbe essere un uomo di Governo, un uomo di parte, un partito o una chiesa — sotto la maschera di fare appello al rispetto della Costituzione, possa domani farsi iniziatore, in pieno regime repubblicano, di una nuova azione reazionaria e liberticida, la triplice necessità, morale, giuridica e politica, di ben precisare quali siano le note, onde una data associazione possa o no ritenersi segreta.

È un'associazione che tiene celata la sua sede o si trasferisce di sede in sede per sfuggire al controllo della pubblica autorità? È, senza dubbio, un'associazione segreta. Se riuscite a scoprirla, cada sotto la sanzione della legge.

È un'associazione che non ha una persona o più persone, degne moralmente e intellettualmente, che la rappresentino e ne assumano, pubblicamente, di ogni suo atto la piena responsabilità? È un'associazione che nessun atto compie che sia reso di pubblica ragione? È anche questa un'associazione segreta. Se riuscite a scoprirla, cada pur essa sotto la sanzione della legge.

È un'associazione che si fa assertrice di taluni principî? Ed allora, prima di condannarla, si ha il dovere di esaminare e di valutare questi principî, cioè se siano contro il sentimento religioso o se, nel rispetto di tutte le fedi, siano per la libertà di coscienza; se siano per la patria o contro la patria; se siano a favore o contro la democrazia, a favore o contro l'ordinamento repubblicano; se favoriscano il divampare del più esasperante nazionalismo o siano invece per l'armonia tra gli Stati, per la fratellanza tra i popoli.

Tutto questo, onorevole Presidente e signori della Commissione, ho voluto significare col mio emendamento, onde non si abbia, nell'articolo 13, questa latente, patente contraddizione: mentre nel primo comma si ha il riconoscimento pieno della libertà di associazione, col secondo comma, per una troppo generica dizione, si apre la via a possibili deprecabili violazioni di quella libertà anteriormente, esplicitamente consacrata.

Presidente Terracini. Vi è, infine, l'emendamento degli onorevoli Bellavista e Candela:

«Al secondo comma, alle parole: Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, sostituire le altre: Sono proibite le associazioni che perseguono».

Non essendo presenti gli onorevoli presentatori, l'emendamento s'intende decaduto.

Prego la Commissione di esprimere il suo parere sugli emendamenti Corsanego e Della Seta.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Credo che l'onorevole Corsanego, per la motivazione stessa che verbalmente ha dato del suo emendamento, non vi insisterà e accetterà la formulazione indicativa che è così cara — come egli diceva — al Presidente della nostra Commissione e, quindi, rinuncerà a far mettere ai voti la sua proposta. Eventuali perfezionamenti di forma e di stile potranno essere fatti dopo che avremo approvato l'intero progetto.

Così pure mi dichiaro contrario all'emendamento dell'onorevole Della Seta. Io sono un grande estimatore dell'onorevole Della Seta, e penso che mi crederà sulla parola se gli dico che nella nostra formula non si annida alcuno dei sottintesi da lui temuti e denunciati. È evidente che le associazioni previste dall'articolo in esame sono quelle veramente segrete, e non quelle che per caso avessero i requisiti illustrati dall'onorevole Della Seta. Nessuno di noi pensa di sancire cose contrarie alla libertà e alla democrazia.

Ma l'onorevole Della Seta vorrà convenire che proprio nell'interesse della libertà e della democrazia non sono tollerabili e nemmeno concepibili delle associazioni con fini occulti ed inconfessabili. Prego, perciò, l'onorevole Della Seta di volersi appagare della nostra formula e ritirare il suo emendamento.

Quello dell'onorevole Bellavista deve intendersi decaduto per l'assenza del suo proponente. Non avrei, quindi, da rispondere ad altri colleghi, e mi pare che si possa procedere senz'altro alla votazione.

Presidente Terracini. Onorevole Corsanego, ella aderisce alla richiesta della Commissione?

Corsanego. Non è il caso di insistere per un verbo; però mi permetto di raccomandare che tutte le volte in cui stilisticamente il modo soggiuntivo esprima meglio il pensiero del legislatore, sia adoperato.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. È una questione grammaticale; me lo ha insegnato Gianturco, che se ne intendeva più di lei e di me.

Presidente Terracini. L'onorevole Della Seta insiste sul suo emendamento'?

Della Seta. Io sono sempre per la massima concisione, lapidaria, tacitiana; ma questa volta la concisione potrebbe tradire un po' quella che è la sostanza. Io debbo riferirmi a quel senso storico a cui lei ieri s'è riferito...

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Non lo tradisco.

Della Seta. Se lei accetta il divieto, non dovrebbe aver nulla in contrario ad accettare quelle note particolari per cui le associazioni segrete si distinguono da quelle non segrete. È per quel senso storico cui ella stessa ha fatto appello. Noi stiamo legiferando dopo il regime dittatoriale. Quindi, ad eliminare ogni equivoco, credo necessario porre quelle note.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Mi permetto di insistere, onorevole Della Seta.

Della Seta. Se avessimo legiferato in altro momento, consentirei con lei pienamente.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Proprio perché deliberiamo in questo momento.

Della Seta. Mi duole molto, ma debbo insistere nell'emendamento.

Presidente Terracini. L'onorevole Cappi propone che l'articolo 13 si inizi con le parole: «Tutti» in luogo di: «I cittadini», in armonia con la dizione usata nell'articolo precedente.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Vorrei fare una domanda all'onorevole Cappi. Egli ha proposto di sostituire il termine: «tutti» alle parole: «i cittadini». Poiché alcuni dei colleghi della Commissione hanno dei dubbi al riguardo, propongo che, per la migliore intelligenza dell'Assemblea, l'onorevole Cappi illustri il suo emendamento. Si potrà così addivenire al voto con maggiore chiarezza.

Presidente Terracini. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cappi.

Cappi. Non comprendo, finché non mi sia spiegata, la discriminazione fra i cittadini e gli stranieri. Gli stranieri, infatti, che hanno diritto di soggiorno nel nostro territorio, perché non potrebbero associarsi, per fini leciti, in associazioni di studio o culturali in genere?

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Ma ci insiste proprio, onorevole Cappi? Guardi che sorge in taluno il dubbio che consentire agli stranieri di associarsi per fini politici propri, i quali potrebbero anche evidentemente essere in contrasto con i fini politici italiani, possa costituire un pericolo per il Paese. Prego, quindi, l'onorevole Cappi di voler apprezzare questa considerazione.

Cappi. Rinunzio.

Presidente Terracini. Devo avvertire che pervengono ancora alla Presidenza emendamenti all'articolo 13, che non possono prendersi in considerazione, sia pure a malincuore, perché presentati in ritardo.

Ricordino gli egregi colleghi, che gli emendamenti non fioriscono all'ultimo minuto. I numerosi presentatori di questi emendamenti li avranno, presumo, meditati da parecchi giorni e avrebbero almeno potuto presentarli all'inizio della seduta.

Una voce a sinistra. La discussione può farli sorgere.

Presidente Terracini. Sì, può farli sorgere, ma relativamente agli emendamenti in discussione, non già rispetto al testo originario.

Pongo in votazione il comma nel testo della Commissione:

«I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Della Seta, non accettato dalla Commissione:

«Sostituire il secondo comma con i seguenti:

«Sono proibite quelle associazioni che, per tener celata la loro sede, per non compiere nessun pubblico atto che accerti della loro esistenza, per tener celati i principî che esse professano, debbono considerarsi associazioni segrete e, come tali, incompatibili in un disciplinato regime di libertà.

«Sono proibite, altresì, quelle associazioni che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».

Avverto che per questa votazione è stato chiesto l'appello nominale dagli onorevoli Andreotti, Camposarcuno, Gotelli Angela, Carignani, Biagioni, Grilli, Gabrieli, Mannironi, Zerbi, Conti, Paolucci, Tozzi Condivi, Magrini, Bellusci, Zuccarini, Cappi, Firrao, Marazza, Taviani, Dominedò, Spallicci.

Cappi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cappi. Voterò contro l'emendamento Della Seta, sia per le ragioni dette dall'onorevole Tupini, sia perché trovo incompleta la elencazione delle note caratteristiche della segretezza di un'associazione, perché mi sembra che la nota più caratteristica di una associazione segreta sia quella di non rendere pubblico l'elenco dei propri soci.

Lucifero. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lucifero. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento proposto dall'onorevole Della Seta, perché sono favorevole a qualunque disposizione che chiarisca quali sono gli intendimenti del legislatore e renda, pertanto, impossibile arbitrî successivi che vadano al di là delle sue intenzioni.

Presidente Terracini. Procediamo alla votazione per appello nominale. Estraggo il nome del Deputato dal quale essa dovrà cominciare.

(Esegue il sorteggio).

Comincerà dalla onorevole Delli Castelli Filomena.

Si faccia la chiama.

Riccio, Segretario, fa la chiama.

Rispondono sì:

Azzi.

Bassano, Bernabei, Bocconi, Buffoni Francesco.

Cairo, Carmagnola, Cevolotto, Chiaramello, Chiostergi, Cianca, Costantini.

D'Aragona, De Caro Raffaele, Della Seta.

Fabbri, Faccio, Fusco.

Ghidini, Giua, Grilli.

Labriola, Lombardi Riccardo, Lopardi, Lucifero.

Macrelli, Merighi.

Pacciardi, Paolucci, Paris, Pieri Gino, Pignatari.

Rodi, Rossi Paolo, Ruggiero Carlo.

Schiavetti, Spallicci.

Taddia, Tonello.

Vischioni.

Zanardi.

Rispondono no:

Allegato, Amadei, Amendola, Andreotti, Angelini, Angelucci, Arcaini, Arcangeli, Assennato.

Badini Confalonieri, Baldassari, Balduzzi, Barbareschi, Bardini, Barontini Anelito, Barontini Ilio, Bastianetto, Bellusci, Belotti, Benedetti, Bergamini, Bernini Ferdinando, Bertini Giovanni, Bertola, Bertone, Bettiol, Biagioni, Bianchi Bruno, Bianchini Laura, Bibolotti, Binni, Bonomelli, Bosco Lucarelli, Bovetti, Bozzi, Braschi, Brusasca, Bubbio, Bulloni Pietro, Burato.

Camangi, Camposarcuno, Cappa Paolo, Cappi Giuseppe, Capua, Carbonari, Carignani, Caroleo, Carratelli, Cassiani, Castelli Edgardo, Castelli Avolio, Cavallari, Cavalli, Chatrian, Chieffi, Cicerone, Cifaldi, Coccia, Colitto, Colonna di Paliano, Conci Elisabetta, Condorelli, Conti, Coppa Ezio, Coppi Alessandro, Corbi, Corbino, Corsanego, Corsini, Costa, Cremaschi Carlo, Cremaschi Olindo.

D'Amico Diego, De Caro Gerardo, De Gasperi, Del Curto, De Martino, De Michele Luigi, De Michelis Paolo, De Palma, De Unterrichter Maria, Di Fausto, Di Gloria, Dominedò, D'Onofrio, Dossetti.

Ermini.

Fabriani, Fanfani, Fantuzzi, Farina Giovanni, Farini Carlo, Federici Maria, Ferrari Giacomo, Ferrario Celestino, Ferreri, Firrao, Flecchia, Fogagnolo, Foresi, Fornara, Franceschini.

Gabrieli, Gallico Spano Nadia, Garlato, Gatta, Germano, Gervasi, Ghidetti, Giacchero, Giannini, Gonella, Gotelli Angela, Grassi, Grazi Enrico, Grieco, Gronchi, Guariento, Guerrieri Filippo, Gullo Fausto.

Imperiale, Iotti Nilde.

Jacometti, Jervolino.

Laconi, La Rocca, Leone Giovanni, Lettieri, Lombardi Carlo, Lozza.

Maffi, Magrini, Malagugini, Maltagliati, Mancini, Mannironi, Marazza, Marchesi, Marinaro, Martino Enrico, Marzarotto, Massini, Massola, Mastrojanni, Mattei Teresa, Mazza, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Miccolis, Micheli, Monticelli, Montini, Morini, Moro, Mortati, Murgia, Musolino.

Nobile Umberto, Nobili Oro.

Pastore Giulio, Pastore Raffaele, Pella, Perassi, Pertini Sandro, Petrilli, Piccioni, Piemonte, Platone, Ponti, Preti, Preziosi, Priolo, Proia, Puoti.

Ravagnan, Reale Eugenio, Recca, Ricci Giuseppe, Riccio Stefano, Rivera, Rognoni, Romita, Rubilli, Ruggeri Luigi, Ruini.

Sampietro, Sartor, Scalfaro, Scelba, Schiratti, Secchia, Silipo, Spataro, Stampacchia, Stella, Storchi, Sullo Fiorentino.

Tambroni Armaroli, Targetti, Taviani, Tega, Titomanlio Vittoria, Togni, Tonetti, Tosato, Tozzi Condivi, Treves, Tupini, Turco.

Uberti.

Valenti, Valmarana, Venditti, Vernocchi, Viale, Vicentini, Villabruna.

Zerbi, Zuccarini.

Si sono astenuti:

Canevari.

Patricolo.

Presidente Terracini. Dichiaro chiusa la votazione nominale e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico che dalla numerazione dei voti risulta che l'Assemblea non è in numero legale. Pertanto, valendomi della facoltà concessami dall'articolo 36 del Regolamento, rinvio la seduta, con l'intervallo di un'ora, alle 20,30.

(La seduta, sospesa alle 19,30, è ripresa alle 20,30).

Presidente Terracini. Domando agli onorevoli firmatari se insistono nella loro richiesta di votazione per appello nominale.

Andreotti. Rinunziamo.

Presidente Terracini. Sta bene.

Si procede allora alla votazione dell'emendamento Della Seta di cui precedentemente è stata data lettura.

(Non è approvato).

Passiamo alla votazione del secondo comma dell'articolo nel testo della Commissione:

«Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».

(È approvato).

Il testo dell'articolo 13 risulta, quindi, nel suo complesso, così formulato.

«I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

«Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti