[Il 25 marzo 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli delle «Disposizioni generali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 7 per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Dobbiamo esaminare l'articolo 5 del progetto, che diventerà l'articolo 7 del Testo definitivo.

«Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

«I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi. Qualsiasi modificazione dei Patti, bilateralmente accettata, non richiede procedimento di revisione costituzionale.

«Le altre confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intese, ove siano richieste, con le rispettive rappresentanze».

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Lucifero ha presentato il seguente emendamento:

«Trasferire l'ultimo comma all'articolo 14, sostituendo le parole: Le altre confessioni, con le seguenti: Tutte le confessioni.»

L'onorevole Lucifero ha facoltà di svolgerlo.

Lucifero. Onorevoli colleghi, dopo una discussione così profonda e così elevata, come quella sentita finora, il mio emendamento può apparire, ed è effettivamente, cosa molto modesta.

Ma io ripropongo in questa sede un emendamento già proposto in sede di Commissione per la Costituzione.

Questo ultimo capoverso dell'articolo 5 trae origine da un emendamento aggiuntivo presentato dal nostro Presidente, onorevole Terracini.

In quella sede io proposi — per le ragioni che esporrò — che l'emendamento fosse spostato come secondo comma, all'articolo 14.

La Commissione all'unanimità quella sera approvò e l'emendamento e la mia proposta, che l'onorevole Terracini aveva accettato.

Per una evidente omissione, io devo pensare, ritrovo il capoverso in questa sede. Ora, io penso, dopo la discussione che abbiamo sentita, dopo tutto quello che si è letto sulla stampa e le polemiche fatte anche fuori di quest'aula, che il collocamento di questo capoverso debba andare all'articolo 14, dove si parla di libertà religiosa.

Quale che possa essere il giudizio sul contenuto dell'articolo, non vi è dubbio che i rapporti tra Santa Sede e Stato italiano non sono soltanto di natura confessionale, ma sono anche rapporti di natura politica. L'articolo 7 quindi, a parer mio, regolarizza, chiarisce i rapporti politici fra la Chiesa cattolica, la Santa Sede e lo Stato italiano.

La libertà che hanno le altre confessioni di organizzarsi e di svolgere la loro attività entra indubbiamente nelle libertà religiose e non è un rapporto politico che esse costituiscono con lo Stato italiano, anche allorquando le loro rappresentanze con lo Stato italiano prendono degli accordi.

È evidente allora che l'articolo 14, il quale stabilisce la libertà di professione e di associazione religiosa per il singolo, debba contenere, nella sua seconda parte, la libertà anche delle organizzazioni e le modalità per cui queste organizzazioni possano vivere e svolgersi. Prego quindi, per la chiarezza della Costituzione, di voler spostare nuovamente al secondo comma dell'articolo 14 quanto erroneamente oggi vediamo al terzo comma dell'articolo 7.

[...]

Presidente Terracini. Prima di passare alle votazioni chiederò ai presentatori dei singoli emendamenti se essi, dopo udite le dichiarazioni di voto, intendano di mantenere integralmente o in parte i loro emendamenti.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Lucifero, ella mantiene il suo emendamento?

Lucifero. Mantengo il mio emendamento e chiedo che l'articolo 7 sia votato per divisione, separando l'ultimo comma dai due precedenti.

[...]

Presidente Terracini. C'è ora da risolvere la questione relativa alla proposta dell'onorevole Lucifero, il quale ha proposto di trasferire l'ultimo comma all'articolo 14, sostituendo le parole: «Le altre confessioni» con le seguenti: «Tutte le confessioni».

Ma per ora si potrebbe restare al problema dell'emendamento dell'articolo.

Lucifero. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lucifero. Ho fatto quella variazione del testo, perché è necessaria se il capoverso è trasportato alla fine dell'articolo 14.

Qui invece si crea una voluta distinzione fra la religione cattolica e le altre confessioni, che io col mio emendamento tendevo ad eliminare.

Presidente Terracini. Allora bisognerebbe mettere in votazione la proposta dell'onorevole Lucifero di trasferire il terzo comma dell'articolo 7 all'articolo 14. Qual è il parere della Commissione?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Credo che si possa prendere nota di questo desiderio dell'onorevole Lucifero, ma non sia inopportuno, per decidere definitivamente al riguardo, attendere che sia esaminato ed approvato l'articolo 14.

Presidente Terracini. Secondo le dichiarazioni dell'onorevole Lucifero, in tanto il trasferimento è giustificato, in quanto sia accettato l'emendamento; perché appunto con l'emendamento e con il trasferimento si mira ad impostare in maniera diversa il problema del terzo comma dell'articolo 7. Pertanto la questione del trasferimento deve essere risolta immediatamente.

Lucifero. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Lucifero. Mi permetto di ricordare all'onorevole Ruini che già la Commissione dei Settantacinque alla unanimità deliberò questo spostamento; e poi in sede di coordinamento la deliberazione non ebbe seguito.

Dato che io credo si tratti di una questione sostanziale, perché si tratta di distinguere determinati rapporti da altri rapporti, devo insistere nel mio emendamento.

Presidente Terracini. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Lucifero di trasferire l'ultimo comma dell'articolo 7 all'articolo 14.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

L'emendamento proposto dall'onorevole Lucifero al testo del terzo comma trasferito sarà discusso e votato quando esamineremo l'articolo 14.

Pertanto anche il seguente emendamento presentato dagli onorevoli Dugoni, Basso, Vigna e De Micheli, si intende rinviato:

«Al terzo comma, sopprimere l'ultimo periodo:

I rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intese, ove siano richieste, con le rispettive rappresentanze».

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti