[Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente provvede al coordinamento degli articoli approvati del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici generali per il testo completo della discussione.]

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. [...] I punti su cui alcuni del Comitato, or da un lato or dall'altro, hanno sostenuto esservi questione d'incongruità, sono cinque: il sequestro di polizia dei periodici (che si è sostenuto non in armonia con lo spirito delle altre norme sulla stampa), la diversa durata delle due Camere (mentre in altri articoli si parla di legislatura e sembra presupporsi una durata eguale), l'elezione dei Consigli regionali (che, a differenza di quanto si è stabilito pel Parlamento, non si prescrive che avvenga a suffragio universale e diretto), la composizione del Consiglio superiore della magistratura (il cui vicepresidente deve essere eletto fra le categorie in minoranza al Consiglio), la mancata indicazione di criteri per i ricorsi alla Corte costituzionale (e qui per verità si è fatta questione non solo di incongruità, e di lacuna, ma di inammissibilità del rinvio alla legge, giacché si era prima respinta la proposta di togliere dalla Costituzione la norma).

Fatto sta che, nell'adunanza di questa mattina, non si è raggiunto il consenso dei rappresentanti dei Gruppi; ed è parso impossibile portar le questioni all'Assemblea, perché non si sarebbe realizzata una sua ampia adesione.

[...]

All'articolo 21, pei sequestri della stampa periodica, si è proposto di tornare ad «ufficiali di polizia giudiziaria» e di non mettere «autorità di pubblica sicurezza», come aveva fatto il Comitato per ragioni di euritmia con l'articolo 13. Sta bene; vi possono essere ragioni di diversità; torniamo al testo già approvato. Sempre all'articolo 21, è da avvertire che il Comitato, col consenso di tutti, e senza proposte in contrario, ha riparato ad una lacuna, prescrivendo — come è nella linea generale di questi articoli di tutela delle libertà civili — che, se l'autorità giudiziaria non li convalida entro un dato termine, i provvedimenti provvisori di polizia perdono ogni efficacia e s'intendono revocati.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti