[Il 27 marzo 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Di Gloria. [...] Fra i diritti di libertà, particolarmente importante mi sembra quello proclamato dall'articolo 17, che suona così: «Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica».

In tutti i Paesi dove la democrazia non è pratica di vita cresce rigogliosa la viltà. Tutti gli uomini sono costretti a nascondere le proprie idee perché non si dia corso, a loro pregiudizio, a quello che gli americani chiamano lo spoils system.

È sommamente necessario che in Italia il carcere, l'esilio, l'estromissione dall'impiego siano punizioni riservate solamente ai delinquenti. Non si devono più prendere a fucilate le idee perseguitando i loro onesti e coraggiosi seguaci! Nessun cittadino quindi, d'ora innanzi, dovrà temere né per sé né per i suoi nessuna rappresaglia per il solo fatto di seguire una determinata idea politica, filosofica, scientifica, religiosa.

Se ciò non sarà, non meriteremo mai il nome di popolo civile, anche se i principî di libertà figureranno, come figurano, nella nostra Carta costituzionale.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti