[Il 15 aprile 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti civili».]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'esame dell'articolo 17:

«Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome».

A questo articolo ha presentato un emendamento l'onorevole Condorelli, proponendo di sopprimere le parole: «per motivi politici».

L'onorevole Condorelli ha ieri dichiarato di mantenere l'emendamento e di non poterlo svolgere, poiché ha chiesto congedo.

L'emendamento sarà, pertanto, messo in votazione.

L'onorevole Nobili Tito Oro ha presentato il seguente emendamento:

«Dopo le parole: del nome, aggiungere le altre: né del diritto di circolare liberamente e di soggiornare in qualsiasi parte del territorio».

Ha facoltà di svolgerlo.

Nobili Tito Oro. Ritiro l'emendamento e ne spiego brevemente le ragioni.

La tutela del diritto di soggiorno era prevista nell'articolo 10, del quale avevo proposto la soppressione in funzione dell'emendamento sull'articolo 8. Siccome l'emendamento sull'articolo 8 non è stato accettato e l'articolo 10 è stato approvato, compresa la tutela del diritto di soggiorno, l'attuale emendamento, collegato con i precedenti, non ha ora più ragion d'essere:

Presidente Terracini. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento dell'onorevole Condorelli.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. La Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento dell'onorevole Condorelli, perché esclude l'unica ipotesi che rappresenta la ragion d'essere dell'articolo. Se si accogliesse la proposta dell'onorevole Condorelli, tutti i criminali e condannati per reati comuni verrebbero a godere d'un privilegio che noi vogliamo solo riservare a ipotesi di natura politica.

Presidente Terracini. L'onorevole Cappi aveva presentato una proposta di soppressione dell'articolo 17. Invito l'onorevole Cappi a dar ragione della sua proposta.

Cappi. Ho presentato una proposta di soppressione degli articoli 17 e 18. Se l'onorevole Presidente permette, svolgo anche quella relativa all'articolo 18.

Mi pare che stiamo facendo una Costituzione reattiva; e l'onorevole Nitti per primo ci ha parlato appunto di queste Costituzioni che vengono fatte in momenti di sconvolgimento. Una Costituzione reattiva dunque. Ora, se noi vogliamo, per tutte le violazioni di libertà commesse dal fascismo, introdurre, in altrettanti articoli della Costituzione, la rivendicazione di quelle speciali libertà che sono state oppresse, violate dal fascismo, noi verremo a fare una Costituzione che non avrà quasi fine. Io vi invito a riflettere sull'articolo 17: «Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome». Ma noi abbiamo già votato un articolo, l'articolo 3, nel quale è detto che i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza e lingua, di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche, sono uguali di fronte alla legge.

Allora, se abbiamo già votato questo articolo, quale necessità vi è ora di dire che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome? Se abbiamo detto che tutti i cittadini sono uguali, senza alcuna distinzione, né di sesso, né di razza o di lingua, o di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche, di fronte alla legge, mi pare che abbiamo già detto tutto.

Aggiungerò poi che io ricordo, che, durante il fascismo, non si poteva esercitare una determinata professione, per esempio quella di avvocato, senza essere iscritti al partito fascista. Ed allora bisognerebbe mettere anche questo: che cioè non si può impedire l'esercizio della professione. Questa allora sarebbe una dimenticanza: ecco il pericolo delle specificazioni; si finisce sempre per dimenticare qualche cosa.

Pare, quindi, a me, che l'articolo 17 sia stato già, nel suo significato, pienamente compreso nell'articolo 3.

Per quello poi che riguarda l'articolo 18, sono del parere che è superfluo.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. C'è in molte Costituzioni, onorevole Cappi.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Dell'articolo 18 si parlerà dopo.

Presidente Terracini. No: dato che l'onorevole Cappi ha la parola, è preferibile, per economia di tempo, che svolga subito anche l'altro emendamento.

Cappi. L'articolo 18 dice: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge». Ma che ipotesi facciamo? È un privato che impone questa prestazione? In tal caso commette il delitto di violenza privata. È l'Autorità? Ma noi abbiamo votato che la nostra Repubblica deve essere una Repubblica democratica e parlamentare, il che significa che l'esecutivo non può se non eseguire le deliberazioni emanate dal legislativo, cioè le leggi; ché se un funzionario eseguisse arbitrariamente un atto che non fosse una legge o un decreto emanante dal potere legislativo, commetterebbe un reato e sarebbe — come è detto nell'articolo 22 — responsabile personalmente. Per queste ragioni, sembra a me che la superfluità di questi articoli sia evidente, superfluità che si traduce in pericolosità, in quanto che si fanno alcune ipotesi, ma non sono tutte le ipotesi. Quindi io insisto perché sia l'articolo. 17 che l'articolo 18 vengano soppressi.

Presidente Terracini. Chiedo all'onorevole Tupini di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Cappi.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. La Commissione è contraria all'accettazione dell'emendamento Cappi. Le ragioni spiegate prima per oppormi all'emendamento dell'onorevole Condorelli valgono anche per l'emendamento Cappi.

Faccio osservare che se anche questo articolo avesse quel carattere di reattività che egli ha denunziato, è proprio per questo carattere che noi insistiamo, perché l'articolo sia mantenuto nella Costituzione, come abbiamo avuto più volte occasione di chiarire nella discussione generale e nei successivi nostri interventi ogni qualvolta è stata trattata la stessa materia.

Presidente Terracini. L'onorevole Cappi mantiene il suo emendamento?

Cappi. Se la Commissione non lo accetta, non insisto.

Badini Confalonieri. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Badini Confalonieri. In assenza dell'onorevole Condorelli desidero fare una dichiarazione di voto. L'emendamento proposto dall'onorevole Condorelli, cioè l'emendamento soppressivo della formula «per motivi politici», trova la sua ragione d'essere in questo: che il dire che per «motivi politici non si può essere privati della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome» significa che per «motivi non politici» se ne possa essere privati. L'onorevole Tupini ha data una spiegazione, dicendo che ci sono l'inabilitazione, l'interdizione ed altri istituti che limitano la capacità giuridica. Ma tutti questi istituti si riferiscono non già alla capacità giuridica, ma alla capacità di agire. Sono questi due concetti nettamente diversi, perché l'ammettere una privazione di capacità giuridica significa ridurre l'uomo da soggetto di diritto, ad oggetto di diritto: il che certo non era l'intento che la Commissione aveva nella formulazione dell'articolo 17. In questo senso si deve intendere da parte dell'onorevole Condorelli la richiesta dell'abolizione dell'inciso «per motivi politici».

Presidente Terracini. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Condorelli di sopprimere le parole: «per motivi politici».

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo della Commissione:

«Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome».

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti