[Il 25 gennaio 1947, nella seduta antimeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria discute sulla responsabilità penale e pene.]

Il Presidente Ruini passa all'esame dell'articolo 19, così formulato:

«Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale, precostituito per legge; né può essere punito se non in virtù di una legge già in vigore prima del fatto commesso e con la pena in essa prevista, salvo che la legge posteriore sia più favorevole al reo».

L'onorevole Leone Giovanni ha proposto di dividere l'articolo in due commi, trattandosi di concetti ben distinti. Si tratta di concetti che hanno un valore attuale, dopo le dolorose esperienze fatte in tanti anni.

Pensa che la proposta possa essere accolta.

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti