[24 gennaio 1947, Commissione per la Costituzione. Seduta plenaria. — Esame degli articoli delle disposizioni generali del progetto di Costituzione.

È in discussione il tema dell'estradizione dello straniero.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 10 per il testo completo della seduta.]

Il Presidente Ruini osserva che con l'aggiunta delle parole «dello straniero», non si contempla il caso dell'italiano che abbia commesso reati politici.

Corsanego fa presente che l'estradizione del cittadino è proibita dal Codice anche nel caso di reati comuni.

Perassi ricorda che nel vecchio Codice Zanardelli il principio era stabilito in maniera assoluta: «non è ammessa l'estradizione del cittadino». Nel Codice attuale questo principio è stato attenuato, disponendosi che: «Non è ammessa l'estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali». Osserva che, in massima, i trattati internazionali escludono l'estradizione dei rispettivi cittadini; e anche quelli conclusi dopo l'entrata in vigore del Codice nuovo, contengono questo principio. Non è però esclusa in maniera assoluta la possibilità che si faccia qualche trattato di estradizione con Paesi esteri nei quali questo principio non vige. Recentemente, anzi, un'eccezione a questo principio è stata introdotta nei confronti degli Stati Uniti, in quanto si è chiarito un accordo internazionale, già esistente da tempo e che di questa questione non parlava, nel senso di ammettere reciprocamente l'estradizione dei cittadini. Questo si ricollega a tutto il sistema penale anglo-americano, che è diverso dal nostro.

Comunque, è una questione che merita di essere posta, qualunque ne sia la soluzione, tanto più se essa non è stata ancora sollevata in sede di prima Sottocommissione. Si tratta, pertanto, di due problemi diversi: uno riguarda il divieto dell'estradizione per reati politici, l'altro l'affermazione o meno del principio dell'esclusione dell'estradizione, in qualunque caso, per il cittadino.

Moro chiarisce che il secondo problema, quello cioè dell'estradizione del cittadino, è stato sollevato in sede di prima Sottocommissione e risolto in senso negativo per una ragione di opportunità, in quanto all'atto stesso in cui esso veniva sancito, si sarebbero dovuti consegnare i criminali di guerra; e quindi il principio sarebbe stato infirmato nello stesso momento in cui veniva formulato.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti