[Il 15 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria discute sulla famiglia.]

Il Presidente Ruini avverte che la materia da esaminare è quella relativa alla famiglia, sulla quale si è manifestato in seno al Comitato di redazione un dissenso sostanziale, che già, peraltro, si era determinato in seno alla prima Sottocommissione.

Gli articoli che disciplinano la famiglia nel testo predisposto dal Comitato di redazione sono tre: uno riguarda più propriamente la famiglia stessa; il secondo riguarda il matrimonio, il terzo la prole.

Il primo dice:

«La famiglia è una società naturale, e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione ed insieme la saldezza morale e la prosperità della nazione.

La Repubblica aiuta il cittadino bisognoso a formarsi una famiglia ed a sostenerne gli oneri, con speciale riguardo alle famiglie numerose».

Per quanto riguarda il primo comma di quest'articolo è stata proposta da alcuni la formula:

«Lo Stato riconosce i diritti naturali della famiglia e tutela l'adempimento della sua missione».

Altri invece hanno proposto:

«Lo Stato riconosce il diritto della famiglia e tutela l'adempimento della sua missione».

Il secondo articolo dice:

«Il matrimonio è basato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

La legge regola la loro condizione allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia».

Il dissenso si è manifestato sull'indissolubilità del matrimonio. È da avvertire che anche da coloro i quali sono stati contrari alla formula approvata in seno alla prima Sottocommissione, la questione non è stata presentata, secondo loro esplicite dichiarazioni, come desiderio di introdurre il divorzio nella legge italiana, ma soltanto nel senso che, a loro avviso, la indissolubilità del matrimonio non è argomento di natura costituzionale.

La questione, in sostanza, non è, oggi di pronunziarsi pro o contro il divorzio; ma di stabilire che, se si volesse togliere l'indissolubilità del matrimonio, oggi vigente nel nostro diritto, non basterebbe una legge normale; ma, attesa l'importanza che il problema ha nella coscienza popolare, e le conseguenze che ne verrebbero nei rapporti con la Chiesa, sarebbe necessaria una revisione o legge di valore costituzionale; il che, si noti, è richiesto per altre norme, come quella sull'ordinamento giudiziario.

In seno al Comitato di redazione alcuni hanno proposto la seguente formula:

«La legge regola la loro condizione allo scopo di garantire la stabilità e l'unità della famiglia.

Segue l'articolo terzo:

«È dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di una loro provata incapacità morale o economica la Repubblica cura siano adempiuti tali compiti.

La legge detta le norme per l'efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio.

La Repubblica provvede ad un'adeguata protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo ed istituendo gli organismi necessari a tale scopo».

In seno al Comitato di redazione è stato da alcuni proposto di sostituire il secondo comma col seguente:

«Nessuna norma di legge può far ricadere sui figli le conseguenze di uno stato familiare che non sia conforme alla legge».

Pone ora in discussione il primo articolo, per il quale, come ha già detto, esiste dissenso soltanto per l'espressione: «La famiglia è una società naturale».

Moro ricorda che la formula: La «famiglia è una società naturale» fu adottata dalla prima Sottocommissione quasi all'unanimità. Precisa che essa fu proposta dall'onorevole Togliatti, il quale, dopo discussione, concordò su questo punto che nella Costituzione si dovesse dichiarare il carattere naturale della famiglia in quanto società. E poiché da taluni si obietta che si verrebbe a inserire nella Carta costituzionale una definizione, precisa che, sostanzialmente, non è affatto una definizione, anche se ne ha la forma esterna, in quanto si tratta in questo caso di definire la sfera di competenza dello Stato nei confronti di una delle formazioni sociali alle quali la persona umana dà liberamente vita.

A questo proposito ricorda che nel Comitato di redazione, nei riguardi della magistratura, si è adottata la formula: «La funzione giudiziaria è espressione della sovranità della Repubblica», volendosi con ciò inserire il potere giudiziario nella struttura dello Stato.

Qualche cosa di analogo avviene qui; ma per chiarire meglio la portata di questo articolo, bisogna rifarsi ad altri articoli approvati dalla prima Sottocommissione nei quali è stato sancito, come garanzia di una democraticità effettiva dello Stato, che questo ha appunto limiti costituiti dalla persona umana e dalle formazioni sociali alle quali la persona umana dà vita. Si tratta di una gradualità per cui si ascende man mano dalla persona umana fino allo Stato, passando attraverso quelle formazioni sociali intermedie che sono una realtà naturale ed etica di cui lo Stato deve tener conto. Quindi l'articolo in esame è perfettamente coerente alle premesse.

La famiglia è una società naturale. Che significa questa espressione? Escluso che qui «naturale» abbia un significato zoologico o animalesco, o accenni ad un legame puramente di fatto, non si vuol dire con questa formula che la famiglia sia una società creata al di fuori di ogni vincolo razionale ed etico. Non è un fatto, la famiglia, ma è appunto un ordinamento giuridico e quindi qui «naturale» sta per «razionale».

D'altra parte, non si vuole escludere che la famiglia abbia un suo processo di formazione storica, né si vuole negare che vi sia un sempre più perfetto adeguamento della famiglia a questa razionalità nel corso della storia; ma quando si dice: «società naturale» in questo momento storico si allude a quell'ordinamento che, perfezionato attraverso il processo della storia, costituisce la linea ideale della vita familiare.

Quando si afferma che la famiglia è una «società naturale», si intende qualche cosa di più dei diritti della famiglia. Non si tratta soltanto di riconoscere i diritti naturali alla famiglia, ma di riconoscere la famiglia come società naturale, la quale abbia le sue leggi e i suoi diritti di fronte ai quali lo Stato, nella sua attività legislativa, si deve inchinare. Vi è naturalmente un potere legiferante dello Stato che opera anche in materia familiare; ma questo potere ha un limite precisamente in questa natura sociale e naturale della famiglia.

Si dice poi nella formula: «e come tale lo Stato ne riconosce i diritti»: vi è quindi una sequenza logica e si completa il pensiero che per noi è caro e sul quale si è avuto anche l'accordo dell'onorevole Togliatti e di altri colleghi di parte comunista.

È detto poi che lo Stato «tutela la famiglia allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione ed insieme la saldezza morale e la prosperità della nazione». Il punto di partenza di questa seconda parte dell'articolo è nella proposta della onorevole Iotti, la quale desiderava che si mettesse in luce che la tutela che lo Stato dà alla famiglia è indirizzata a permettere alla famiglia di inserirsi nell'ambito dello Stato, di dare il suo contributo al raggiungimento delle finalità sociali che lo Stato, come suprema garanzia della vita sociale, persegue. La formula fu, con l'accettazione della onorevole Iotti, completata da parte nostra, facendo riferimento ad una tutela che lo Stato dà alla famiglia per se stessa considerata nell'adempimento della sua missione ed al contributo che la famiglia dà non solo alla prosperità materiale, ma anche alla saldezza morale della Nazione.

Questi emendamenti furono accolti dai colleghi comunisti.

Tutto ciò non vuol dire che la famiglia resti a sé, estranea alla vita dello Stato.

Noi ammettiamo che vi sia un coordinamento fra i vari ordinamenti giuridici e lo Stato; ma questo coordinamento deve essere fatto su questa base di rispetto, che permetta a ciascuno degli ordinamenti di assolvere la sua missione.

A questa esigenza di chiarezza e concretezza appunto corrisponde la seconda parte dell'articolo, nella quale è detto che lo Stato tutela la famiglia allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione, mentre, in quanto la famiglia ha finalità proprie, le quali sfociano nelle finalità più ampie che lo Stato persegue, questa tutela serve a salvaguardare la saldezza morale e la prosperità della Nazione.

Iotti Leonilde rileva che non era molto favorevole alla formula, che appare dottrinaria, specie nella sua prima parte; comunque non ne fa una questione di principio.

Merlin Lina ricorda che in seno alla terza Sottocommissione si è sempre opposta a che si inserissero nella Carta costituzionale definizioni destinate a cristallizzare determinate situazioni.

In materia di famiglia avrebbe preferito che non si fosse detto nulla, in quanto non è di carattere costituzionale. Se mai, lo Stato potrebbe limitarsi a garantire le persone che debbono costituire la famiglia e le condizioni materiali sulle quali essa deve basarsi.

Cevolotto rileva che nella prima Sottocommissione l'onorevole Basso si è principalmente opposto a questa formula. Siccome ha aderito pienamente alle sue idee, nella sua momentanea assenza, dirà le ragioni di questa opposizione. Non è che si sia mai pensato che con questa formula si voglia confondere la società naturale con una società animale; la famiglia nel regno animale non esiste, o per lo meno ha un periodo molto limitato. Si è opposto per due ragioni: prima di tutto perché dire che la famiglia è una società naturale è dare una definizione che, in fondo, è l'unica esistente in tutta la Costituzione, e costituirebbe una stonatura; in secondo luogo perché la famiglia, a suo parere, non è una società naturale, ma una società costituita in base alla legge dello Stato, che ha un suo contenuto etico.

Dichiara però di accettare la formula proposta da alcuni componenti del Comitato di redazione: «Lo Stato riconosce i diritti naturali della famiglia», in quanto più aderente a tutto lo stile della Costituzione e più confacente agli altri articoli proposti.

Terracini, pensa che l'affermazione contenuta nell'articolo in esame sia contraddetta dall'articolo, nel quale si parla della legge che interviene per regolare il sistema organico interno della famiglia. È evidente che questo articolo nega che la famiglia sia una società naturale. La famiglia sorge in quanto certe norme date dalla legge sono osservate; qualora ciò manchi, la semplice convivenza non costituisce la famiglia. Nella famiglia, tuttavia, si vengono a fissare alcuni elementi che precedono la stessa legge, e sono quei diritti naturali considerati nell'emendamento. Ritiene, pertanto, che si coordini meglio agli altri articoli dedicati alla famiglia la formula: «Lo Stato riconosce i diritti naturali della famiglia».

Dossetti, dopo le affermazioni di una notevole gravità fatte in questa discussione, ritiene necessarie alcune precisazioni.

L'onorevole Merlin Lina ha osservato che riteneva più opportuno che della famiglia non si dovesse assolutamente parlare nella Costituzione. Ritiene invece che della famiglia non solo si possa, ma si debba parlare, perché non si può pensare di dar vita ad uno Stato nuovo, il quale veramente risponda alle esigenze del popolo, se non si comincia a disciplinare uno dei punti basilari della vita sociale e della vita politica del popolo, cioè la famiglia.

Quanto poi alla possibilità che questa determinazione di principî relativa alla famiglia porti ad una cristallizzazione, non la vede in misura diversa di quella che è genericamente la funzione della Costituzione. In quanto si crea una Costituzione garantita da determinate condizioni per la sua eventuale modificazione, si vogliono appunto definire dei punti fissi, che non siano irrigidimenti della nostra vita sociale, ma che siano fondamento sicuro per ulteriori sviluppi costruttivi.

Che poi si tema una cristallizzazione per il fatto che l'articolo del quale si discute dà la sensazione che si tratti di una definizione, osserva che l'onorevole Moro ha già precisato che in realtà non si tratta di definizione e che analogamente per la magistratura il Comitato di redazione ha adottato la formula: «La funzione giudiziaria è espressione della sovranità della Repubblica»; formula che non è una definizione, ma una norma giuridica che determina conseguenze ben precise e molto chiare.

Quanto poi alle osservazioni dell'onorevole Cevolotto, il quale ha avuto il merito di far sentire con schiettezza che si tratta di una questione di sostanza, osserva che la materia — ed è questa opinione non soltanto sua, ma anche di molti colleghi — riguarda un problema fondamentale della nuova Costituzione.

Pensa che non si possa edificare un nuovo Stato accontentandosi di stabilire certe particolarità del potere legislativo, del potere esecutivo, del potere giudiziario: bisogna scendere alle radici dello Stato e definire i diritti fondamentali della persona, non solo nei riguardi del singolo, ma anche della comunità sociale.

Riferendosi, infine, alle osservazioni dell'onorevole Terracini, pensa che la famiglia, considerata come società naturale, non può disconoscere il potere legiferante dello Stato per tutto quello che attiene ai diritti fondamentali che alla famiglia stessa competono. La legge positiva, disciplinando la realtà familiare, deve salvaguardare in parte la società naturale, ma, per il resto, completarla con la dottrina positiva, secondo una determinata situazione storica.

Mancini pone in rilievo il contenuto etico ed affettivo della famiglia, nella quale tutti gli elementi voluti dalla legge e dai riti confluiscono, anche senza un'espressa articolazione. Sotto questo aspetto pensa che la famiglia non possa essere definita una società, parola che dà l'idea del contratto, del mercato, delle tavole nuziali che regolano soltanto interessi. Nella famiglia non si tratta soltanto di interessi, ma di due cuori, di due affettività che si muovono attraverso l'etica ad obiettivarsi nei fini.

La famiglia non è poi una società naturale. Se mai si potrebbe parlare di società storica.

Taviani invita l'onorevole Mancini a valutare secondo la più recente dottrina il fondamento della famiglia come società naturale.

Il Presidente Ruini avverte che l'onorevole Conti ha proposto il seguente emendamento, che dovrà avere la precedenza nella votazione:

«La Repubblica tutela la famiglia e ne riconosce i diritti allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione ed insieme la saldezza morale e la prosperità della Nazione».

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione nominale.

Togliatti dichiara che non ha nessun ostacolo, né di carattere dottrinale, né di carattere politico, a riconoscere che la famiglia è una società naturale. Le forme sono storicamente determinate; ma nella sua coscienza accetta che sia una società naturale, e che esista il riconoscimento giuridico dello Stato. Voterà pertanto la formula della Sottocommissione.

Moro voterà contro l'emendamento Conti, in quanto abbandona la disciplina della famiglia allo Stato.

Rossi Paolo dichiara di votare a favore della formula dell'onorevole Conti.

Lussu voterà a favore della formula dell'onorevole Conti.

Marinaro aderisce all'emendamento Conti.

Canevari dichiara che voterà a favore della formula Conti.

Mancini dichiara che voterà a favore.

(Segue la votazione nominale).

Rispondono sì: Amadei, Basso, Bordon, Calamandrei, Canevari, Cevolotto, Colitto, Conti, Fabbri, Grieco, Lami Starnuti, Lussu, Mancini, Marchesi, Marinaro, Merlin Lina, Perassi, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini.

Rispondono no: Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, Dominedò, Dossetti, Einaudi, Fanfani, Farini, Federici Maria, Fuschini, Iotti Leonilde, La Rocca, Leone Giovanni, Lucifero, Mannironi, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Pesenti, Piccioni, Rapelli, Taviani, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.

Si astengono: Laconi, Mastrojanni, Ruini.

Il Presidente Ruini comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti.............. 53
Voti favorevoli............. 21
Voti contrari................ 29
Astenuti......................... 3

(La Commissione non approva).

Pone ai voti l'emendamento proposto da alcuni componenti del Comitato di redazione:

«Lo Stato riconosce i diritti naturali della famiglia e tutela l'adempimento della sua missione».

Su di esso è stata chiesta la votazione nominale.

Rossi Paolo, per le medesime ragioni per le quali ha votato a favore dell'emendamento Conti, dichiara di votare a favore di quest'altro emendamento che si discosta dal testo dalla prima Sottocommissione.

(Segue la votazione nominale).

Rispondono sì: Amadei, Basso, Bordon, Calamandrei, Canevari, Cevolotto, Colitto, Fabbri, Farini, Grieco, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mancini, Marchesi, Marinaro, Merlin Lina, Perassi, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Terracini.

Rispondono no: Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, Dominedò, Dossetti, Einaudi, Fanfani, Federici Maria, Fuschini, Iotti Leonilde, Leone Giovanni, Lucifero, Mannironi, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Pesenti, Piccioni, Rapelli, Taviani, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.

Si astiene: Conti.

Il Presidente Ruini comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti.............. 52
Voti favorevoli............. 23
Voti contrari................ 28
Astenuti......................... 1

(La Commissione non approva).

Avverte che si deve ora porre ai voti il testo proposto dalla prima Sottocommissione:

«La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato ne riconosce i diritti e la tutela allo scopo di assicurare l'adempimento della sua missione ed insieme la saldezza morale e la prosperità della nazione».

In via conciliativa, è stato proposto di modificare la prima parte nel modo seguente: «Lo Stato riconosce i diritti della famiglia come società naturale, ecc.».

Lussu non concorda.

Togliatti preferisce la formula proposta dalla prima Sottocommissione.

Lucifero si associa all'onorevole Togliatti.

Basso dichiara che si asterrà insieme con i suoi amici.

Mastrojanni dichiara di votare favorevolmente alla formula proposta dalla prima Sottocommissione, intendendo però che con la dizione «La famiglia è una società naturale» non si voglia riconoscere il concubinato.

Il Presidente Ruini pone ai voti il testo proposto dalla prima Sottocommissione, avvertendo che è stata chiesta la votazione nominale.

(Segue la votazione nominale).

Rispondono sì: Ambrosini, Bordon, Bozzi, Bulloni, Cappi, Di Vittorio, Dominedò, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Farini, Federici Maria, Fuschini, Iotti Leonilde, Laconi, La Rocca, Leone Giovanni, Lucifero, Mannironi, Marchesi, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Pesenti, Piccioni, Rapelli, Taviani, Togliatti, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.

Rispondono no: Calamandrei, Cevolotto, Grieco, Lussu.

Si astengono: Amadei, Basso, Canevari, Colitto, Conti, Lami Starnuti, Mancini, Marinaro, Merlin Lina, Perassi, Ravagnan, Rossi Paolo, Ruini, Targetti, Terracini.

Il Presidente Ruini comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti.............. 54
Voti favorevoli............. 35
Voti contrari.................. 4
Astenuti....................... 15

(La Commissione approva).

Avverte che è da porre ai voti il secondo comma dell'articolo, così formulato:

«La Repubblica aiuta il cittadino bisognoso a formarsi una famiglia ed a sostenerne gli oneri, con speciale riguardo alle famiglie numerose».

[La discussione relativa al secondo comma è riportata a commento dell'articolo 31]

Il Presidente Ruini. [...] Pone in discussione l'articolo che concerne l'indissolubilità del matrimonio:

«Il matrimonio è basato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

«La legge regola la loro condizione allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia».

Alcuni componenti del Comitato di redazione hanno proposto che al secondo comma si dica: «allo scopo di garantire la stabilità e l'unità della famiglia».

Lussu chiede la soppressione del secondo comma, poiché ritiene che il problema dell'indissolubilità del matrimonio non sia attuale e che potrà discutersi nel futuro Parlamento. L'agitarlo oggi non può servire ad altro che a dividere la Commissione. Non nasconde, poi, l'impressione che esso serva di base per contrasti alle future elezioni.

Moro osserva che lo scopo dell'articolo è duplice: da un lato si vuole consacrare nella nuova Costituzione il principio, ormai maturo nella coscienza sociale italiana, della parità morale e giuridica dei coniugi; dall'altro si vuol garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia.

L'onorevole Lussu ha affermato che il problema non è attuale e che pertanto nella Costituzione non se ne dovrebbe parlare. D'altronde, anche in sede di discussioni precedenti, si è detto che, da parte del partito socialista e del partito comunista, non si sarebbe sollevato nella Costituzione il problema del divorzio. È evidente che queste osservazioni coincidono nel voler significare che il problema dell'indissolubilità del matrimonio non è presente alla coscienza sociale italiana. Ora, l'indissolubilità del matrimonio non è solo un portato della dottrina cristiana, cui il suo partito aderisce, ma rappresenta anche una tradizione che è, in pari tempo, un fondamento essenziale della famiglia e della stabilità sociale che su questa è fondata. E allora, se nella Costituzione si deve dichiarare ciò che è vivo nella coscienza italiana, non ci si può sottrarre all'esigenza di regolare questo punto.

Precisa, peraltro, che questo non è il portato di una concezione religiosa; è vero, sì, che religiosamente i democratici cristiani tengono ferma questa concezione, ma, da un punto di vista puramente naturale, anche ritengono che la saldezza e la stabilità del vincolo matrimoniale siano la condizione essenziale per garantire la famiglia e, attraverso di essa, la società. Lo ritengono da un punto di vista naturale, perché per essi il matrimonio è caratterizzato dalla definitività di un impegno che investe molteplici interessi e incide non solo su coloro che hanno ricevuto il vincolo, ma anche su coloro che da questo vincolo hanno ricevuto la vita.

Quindi, il carattere serio ed impegnativo del vincolo matrimoniale deve essere garantito dalla Costituzione.

La seconda espressione sull'unità della famiglia serve per completare la dichiarazione sulla parità giuridica e morale dei coniugi, in quanto, pur essendo i democratici cristiani favorevoli all'emancipazione della donna, che costituisce una meta del progresso sociale, ritengono tuttavia che un certo indirizzo unitario della famiglia debba essere garantito attraverso la disciplina legale. Pertanto le due espressioni sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e sulla finalità di indirizzo unitario della famiglia si combinano insieme. Garantire la parità dei coniugi è garantire al tempo stesso l'unità di indirizzo della vita familiare. Così, le due parti dell'articolo sono coordinate fra di loro e non sembra indispensabile che nella Costituzione tutti e tre questi principî siano indicati e consacrati.

Cevolotto ritiene superfluo fare una questione sulla dissolubilità o indissolubilità del matrimonio. Tutti hanno delle idee precise e parlare per convincersi reciprocamente sarebbe una cosa assolutamente assurda.

Si limita a dire che se è stato contrario alla formula adottata dalla prima Sottocommissione non è soltanto perché dissente sulla questione della indissolubilità, ma perché ritiene che non sia questa la sede opportuna per una affermazione di tal genere.

Mentre è d'accordo con l'onorevole Lussu che la questione non è posta — e lo hanno dichiarato del resto in seno alla prima Sottocommissione i rappresentanti del partito comunista e quelli del partito socialista, che cioè non intendevano in nessun modo di porre la questione del divorzio — a suo parere la questione fondamentale è che si tratta di materia di Codice civile, non di Costituzione.

Pensa che, se non altro, per questa ragione si possa essere tutti d'accordo, senza pregiudizio di quel che avverrà in seguito in materia legislativa, quando si discuterà di una eventuale riforma totale o parziale del Codice Civile, nel senso che non sia il caso di inserire questa formula nella Costituzione. Si eviterebbero così delle divisioni su questioni sostanziali, nella Commissione e nella Assemblea Costituente. Non è, peraltro, alieno, pur dichiarando che preferirebbe che non se ne parlasse affatto e che fosse soppresso il capoverso, dall'adottare la formula conciliativa che è stata proposta in seno al Comitato di redazione, cioè sostituire alla formula sull'«indissolubilità del matrimonio» l'altra formula: «allo scopo di garantire la stabilità e l'unità della famiglia». Questa è una formula intermedia che in fondo potrebbe, in un certo senso, appagare tutti.

Dossetti osserva che le argomentazioni svolte dall'onorevole Cevolotto sono la conferma della tesi che un rinvio o una eliminazione di questo principio fondamentale dalla Costituzione assume appunto quel significato di merito che invece formalmente si vorrebbe escludere, tanto è vero che l'onorevole Cevolotto ha riconosciuto che questa soluzione è senza pregiudizio di quello che avverrà in seguito in sede di legislazione ordinaria.

Ora, se si ritiene che fondamento del nuovo Stato debba essere la stabilità del matrimonio, è necessario che debba essere detto nella Costituzione; perché non dirlo e voler sostenere che il principio riguarda piuttosto il Codice civile, significa togliere quella garanzia costituzionale che è fondamentale per il riconoscimento del principio stesso. In altre parole, sotto la questione di forma sorge necessariamente la questione di sostanza.

Perciò, riteniamo che qualunque proposta diretta ad escludere il riconoscimento costituzionale dal principio stesso, voglia appunto essere il presupposto per vulnerare tale principio.

Terracini rileva che la Commissione è d'accordo sul primo comma: «Il matrimonio è basato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi». La divergenza è relativa al secondo comma. Ora, a questo proposito, richiama l'attenzione sul movimento, non travolgente, di organizzazioni divorzistiche, che non hanno nessun precedente nel nostro Paese e che da diversi mesi cercano di affermarsi. Crede che gli amici democratici-cristiani vadano per l'appunto stimolando l'accendersi di un fuoco, il che non è desiderabile né da loro, né da noi.

Ora, se si riconosce che il fondamento dello Stato è la stabilità della famiglia, occorre garantire questa stabilità. A questo tende l'emendamento proposto in seno al Comitato di redazione.

Pensa pertanto, conformemente alla tesi sostenuta in sede di prima Sottocommissione, che non si debba porre la questione della indissolubilità del matrimonio, la quale si allargherebbe al di fuori dell'Assemblea Costituente e determinerebbe un problema di più da risolvere.

Dichiara che voterà l'emendamento: «allo scopo di garantire la stabilità e la unità della famiglia».

Il Presidente Ruini, poiché dalla discussione si rileva che la Commissione è concorde nell'approvare il primo comma dell'articolo:

«Il matrimonio è basato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi»,

lo pone ai voti.

(È approvato).

È stato proposto di sopprimere il secondo comma: «La legge regola la loro condizione allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia». Pone ai voti la proposta, avvertendo che è stata chiesta la votazione nominale.

(Segue la votazione nominale).

Rispondono Sì: Amadei, Basso, Bocconi, Calamandrei, Canevari, Cevolotto, Conti, Di Vittorio, Farini, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mancini, Marchesi, Merlin Lina, Perassi, Pesenti, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Togliatti.

Rispondono No: Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, Colitto, Dominedò, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Federici Maria, Fuschini, Leone Giovanni, Mannironi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Piccioni, Rapelli, Ruini, Taviani, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.

Il Presidente Ruini comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti.............. 53
Voti favorevoli............. 25
Voti contrari................ 28

(La Commissione non approva).

Pone ai voti l'emendamento proposto da alcuni in seno al Comitato di redazione:

Sostituire alle parole: «allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia», le altre: «allo scopo di garantire la stabilità e l'unità della famiglia».

È stata chiesta la votazione nominale.

Dossetti dichiara di votare contro l'emendamento perché, pur avendo la parola «stabilità» un suo preciso significato giuridico, tuttavia questo significato è di portata generale, e non di portata strettamente tecnica, come invece è la parola «indissolubilità».

(Segue la votazione nominale).

Rispondono sì: Amadei, Basso, Bocconi, Calamandrei, Canevari, Cevolotto, Conti, Di Vittorio, Farini, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mancini, Marchesi, Merlin Lina, Nobile, Perassi, Pesenti, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Togliatti.

Rispondono no: Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, Colitto, Dominedò, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Federici Maria, Fuschini, Leone Giovanni, Mannironi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Piccioni, Rapelli, Ruini, Taviani, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.

Il Presidente Ruini comunica il risultato della votazione.

Presenti e votanti.............. 54
Voti favorevoli............. 26
Voti contrari................ 28

(La Commissione non approva).

Pone ai voti il secondo comma dell'articolo nel testo proposto dalla prima Sottocommissione:

«La legge regola la loro condizione allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia».

È stata chiesta la votazione nominale.

(Segue la votazione nominale).

Rispondono Sì: Ambrosini, Bozzi, Bulloni, Cappi, Colitto, Dominedò, Dossetti, Einaudi, Fabbri, Fanfani, Federici Maria, Fuschini, Leone Giovanni, Mannironi, Marinaro, Mastrojanni, Merlin Umberto, Moro, Mortati, Piccioni, Rapelli, Ruini, Taviani, Togni, Tosato, Tupini, Uberti, Vanoni.

Rispondono No: Basso, Bocconi, Calamandrei, Canevari, Cevolotto, Conti, Di Vittorio, Farini, Grieco, Iotti Leonilde, Laconi, Lami Starnuti, La Rocca, Lussu, Mancini, Marchesi, Merlin Lina, Nobile, Perassi, Pesenti, Ravagnan, Rossi Paolo, Targetti, Terracini, Togliatti.

Il Presidente Ruini comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti.............. 53
Voti favorevoli............. 28
Voti contrari................ 25

(La Commissione approva. L'articolo è così approvato nel suo complesso).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti