[Il 23 aprile 1947 l'Assemblea Costituente inizia l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Orlando Vittorio Emanuele. [...] Ad osservazioni di una portata ben più grave danno luogo i primi tre articoli di questo Titolo secondo, che riguardano l'ordinamento della famiglia, dopo di averne dato quella definizione, che — come innanzi si è detto — non ci sembra né felice, né opportuna. Con quegli articoli, infatti, è il Codice che viene toccato. Ora, che cosa è il Codice? È un sistema complesso di disposizioni, per cui voi non potete rendervi conto sin da ora quale influenza siano per esercitare su di esso questi articoli che siamo invitati a votare. Vogliamo leggerli rapidamente. Il primo è l'articolo 23, che contiene una serie di definizioni e di enunciazioni da sopprimere...

Presidente Terracini. Onorevole Orlando, prima di entrare nel merito, sia pure succinto, degli articoli, poiché col suo ordine del giorno lei pone una questione pregiudiziale, che, se accettata, ci esonererebbe dall'entrare nel merito, vorrei chiederle se non ritiene opportuno che prima il suo ordine del giorno sia giudicato in sé, nella specifica proposta concreta che presenta.

Orlando Vittorio Emanuele. Mi pare che io non sia entrato affatto nel merito.

Presidente Terracini. Ma siccome in questo momento si proponeva di entrare...

Orlando Vittorio Emanuele. Io ubbidisco sempre al Presidente; se mi dice di tacere... (Commenti).

Voci. Parli! Parli!

Orlando Vittorio Emanuele. Ad ogni modo, abbrevio.

Il capoverso dell'articolo 23 dice: «La Repubblica assicura alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione, alla sua difesa e al suo sviluppo, con speciale riguardo alle famiglie numerose».

Qui si affaccia subito una domanda: il Ministro del tesoro provvederà con un apposito capitolo adeguato?

Io ho rispetto delle famiglie numerose; appartengo ad una famiglia numerosa; ho una famiglia numerosa. Ma, dopo il fascismo, con quella sua ideologia smaccata, ridicola, delle famiglie numerose, avrei preferito che non se ne fosse parlato. E questo è l'articolo 23.

[...]

Presidente Terracini. [...] Avverto che il Comitato di redazione ha redatto un nuovo testo degli articoli 23, 24 e 25 del Titolo 2°, tenuto conto dei vari emendamenti presentati nel corso della discussione generale.

Il nuovo testo è il seguente:

[...]

Art. 25.

La Repubblica agevola con appropriate misure economiche la formazione della famiglia e l'adempimento dei suoi oneri, con particolare riguardo alle famiglie numerose; provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Ho fatto distribuire, nei limiti del possibile, nella prima parte di questa seduta il testo di questi nuovi articoli e penso che in generale essi siano conosciuti.

Prego quindi gli onorevoli colleghi che avevano presentato emendamenti agli articoli di voler dichiarare se intendono conservare o meno i loro emendamenti.

[...]

Nobili Tito Oro. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Nobili Tito Oro. [...] Per quanto poi riguarda personalmente me, indipendentemente da altri emendamenti, io ne avevo presentato uno all'articolo 23, che aggiungeva al testo originario la proposta che l'assistenza alle famiglie sia data mediante una diffusa organizzazione del lavoro domestico, che io considero come la base del più onorevole presidio economico da parte di una Repubblica democratica che è fondata sul lavoro.

Non è un dettaglio questo; è sostanza e può bene costituire materia di Costituzione.

Presidente Terracini. Onorevole Nobili, non svolga però già il suo emendamento.

Nobili Tito Oro. Non lo svolgo, onorevole Presidente; voglio soltanto dire che, pur non essendo stato l'emendamento trasferito nel testo della Commissione, io ho motivo di insistervi.

Presidente Terracini. Onorevoli colleghi, vorrei chiarire che il testo del Comitato di redazione non significa la soppressione degli emendamenti, i quali saranno svolti dai presentatori e posti in votazione.

Il testo del Comitato significa semplicemente che abbiamo un nuovo termine di riferimento per gli emendamenti.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Confermo pienamente quello che ha detto l'onorevole Presidente. Noi del Comitato siamo colpevoli di aver fatto, per troppa diligenza, una cosa che potevamo fare dopo lo svolgimento degli emendamenti. Non c'è bisogno di dire che ogni presentatore d'emendamenti ha il diritto di svolgere il suo.

Quando saranno finiti gli svolgimenti — si è fatto sempre così — il nostro relatore onorevole Tupini risponderà. Abbiamo creduto opportuno di dare un pezzo di carta dal quale si possa già comprendere quale sarà la nostra risposta. Fate conto, se volete, di non averlo ricevuto questo foglietto che non è se non una precisazione ed una anticipazione.

[...]

Labriola. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Labriola. Voteremo sui singoli emendamenti, e sta bene; ma poi si dovrà giungere al testo; e il testo qual è: il vecchio o il nuovo?

Presidente Terracini. È il nuovo; ma l'onorevole Ruini ha già fatto presente che, se c'è qualcuno che fa proprio il precedente testo, questo sarà posto in votazione.

[...]

Presidente Terracini. Passiamo allo svolgimento degli emendamenti all'articolo 23.

[...]

Il secondo emendamento, anch'esso svolto, è stato presentato dagli onorevoli Sardiello e De Mercurio, i quali hanno proposto di sostituire l'articolo 23 col seguente:

«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia nell'adempimento della missione ad essa spettante e ne assume la tutela per la saldezza morale e la prosperità della Nazione.

«La Repubblica, tra gli altri suoi compiti, deve proporsi quello di assicurare le condizioni economiche necessarie alla formazione, alla difesa ed allo sviluppo della famiglia, con speciale riguardo alle famiglie bisognose».

Gli onorevoli Nobili Tito Oro, Vernocchi, Tega, Merighi, De Michelis e Barbareschi, hanno proposto di sostituire il secondo comma dell'articolo 23 col seguente:

«La Repubblica assiste la famiglia per il raggiungimento dei suoi fini etici e sociali; e le assicura le condizioni indispensabili alla sua formazione, alla sua difesa e al suo sviluppo, promuovendo, oltre ad ogni altra idonea iniziativa, l'organizzazione di appositi enti per l'industria casalinga mediante l'assegnazione di macchine artigiane e l'istituzione di centri di addestramento, distribuzione e raccolta del lavoro».

L'onorevole Nobili Tito Oro ha facoltà di svolgere l'emendamento.

Nobili Tito Oro. Onorevoli colleghi. Io ero presentatore di un emendamento all'articolo 23, di un emendamento sostitutivo all'articolo 24 e di emendamenti all'articolo 25.

Dichiaro fin d'ora che ritiro gli emendamenti all'articolo 25, ritiro l'emendamento all'articolo 24, al quale viene sostituito l'emendamento del collega Targetti. Per quel che riguarda l'articolo 23 dichiaro di insistere nella soppressione dell'ultima proposizione; «con speciale riguardo alle famiglie numerose» per le ragioni che sono già state espresse e che si riassumono in queste: 1°) la inutilità dell'aggiunta, perché se l'assistenza deve essere sempre proporzionata ai bisogni, si intende che la famiglia numerosa richiederà, senza bisogno di espressa enunciazione, un'assistenza maggiore che non quella dovuta alle famiglie meno numerose; 2°) l'altro motivo può essere ben inteso da tutti: il richiamo ostentato alle famiglie numerose è una reviviscenza superflua e di poco buon gusto.

Per quanto riflette poi l'emendamento all'articolo 23, nel quale devo insistere, e al quale avevo accennato poc'anzi, lo riassumo brevemente.

La Repubblica, che si fonda sul lavoro e che viene incontro ai lavoratori assicurando loro il lavoro in Italia e tutelandolo all'estero, la Repubblica, che vuol rimuovere gli ostacoli che si frappongono ai diritti essenziali della personalità, alla formazione, alla difesa e allo sviluppo delle famiglie, all'adempimento della loro missione, deve ravvisare sempre e soltanto nel lavoro il mezzo più elevato e più degno per riuscirvi: si tratta di favorire un'organizzazione diffusa che offra alle famiglie, a tutte le famiglie, anche a quelle della cosiddetta «miseria dorata» che hanno vergogna delle loro condizioni economiche, la possibilità di un continuativo e metodico lavoro domestico. In ogni casa, si può trovare un angolino dove possa essere collocata una macchina da cucire, una macchina da maglieria, un tombolo per il merletto, un telaio per filet, un bilanciere per minuterie... (Rumori Commenti).

Presidente Terracini. Desidero far presente ai colleghi che la discussione passata era necessaria e utile, ma non ha costituito che una premessa per giungere alla conclusione. Pregherei quindi i colleghi di volersi applicare con attenzione all'esame di questi emendamenti ed alla votazione.

Onorevole Nobili, ora prosegua.

Nobili Tito Oro. Indico un orientamento che ha carattere educativo, formativo e che crea vere fonti di risorse economiche; esso, se può far sorridere gli scettici, deve attrarre, l'attenzione degli uomini di buona volontà. Indicarlo nel testo dell'articolo costituirà un impegno per il legislatore di domani e non offenderà le linee della Costituzione più che non la offendano tante inserzioni che vi sono state già fatte e che continueranno a farvisi. Si tratta di creare il salario complementare là dove quello principale non basta alla famiglia del lavoratore; ed esso si ottiene in modo da non turbare l'ordine della famiglia, alla quale non viene sottratta l'assistenza della madre. La madre, che ha cura di bimbi, potrà continuare ad accudirli, potrà attendere alle faccende domestiche e nello stesso tempo potrà curare, negli intervalli che il suo accorgimento le procurerà, quel lavoro che le frutterà, allo scadere della quindicina o a fine mese, un aiuto prezioso per il bilancio familiare: mentre le ragazze, senza esporsi ai rischi dello stabilimento, potranno esercitare in casa, sotto l'occhio vigile delle madri, quella attività che permetterà loro di essere di aiuto alla famiglia e di accumulare per sé qualche risparmio che spiani loro la via del matrimonio. Questo lavoro va organizzato da appositi enti locali, che provvederanno all'addestramento, alla distribuzione delle materie prime e alla raccolta dei manufatti, e che saranno in collegamento con enti centrali che approvvigioneranno le materie da lavorare e provvederanno alla vendita.

Inserire nel testo un breve accenno a questa soluzione ci libererebbe dalla preoccupazione che l'onorevole Calamandrei nella discussione generale ha fatto presente, e che oggi è tornato ad esporre l'onorevole Orlando: la Repubblica viene assumendo troppi impegni; come potranno essere mantenuti? Noi qui indichiamo un mezzo, che disimpegna in gran parte la Repubblica sul terreno economico, rappresenta indiscutibilmente un aiuto sicuro per le famiglie, giova all'economia generale, al costume, alla sanità delle famiglie, alla formazione delle nuove generazioni del lavoro.

Per queste ragioni, insisto nell'emendamento.

[...]

Presidente Terracini. [...] Segue l'emendamento dell'onorevole Mazzei.

«Sopprimere il secondo comma».

L'onorevole Mazzei ha facoltà di svolgerlo.

Mazzei. L'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 23 da me proposto, viene ora, dato il nuovo testo dei tre articoli presentati dalla Commissione, ad essere assorbito nel secondo emendamento da me presentato e che deve intendersi, con delle lievi variazioni che ora formulerò, sostitutivo dei tre articoli 23, 24 e 25.

Il concetto del primo emendamento soppressivo è questo: non si può ammettere che nella Carta costituzionale si fissi il principio che la famiglia debba essere aiutata già al suo formarsi e che le famiglie numerose debbano avere un particolare trattamento di favore.

Questo è assolutamente inopportuno, perché in una Nazione, che ha un aumento demografico di 1.200.000 unità all'anno, credo non si debba sollecitare un incremento ulteriore.

Ed indubbiamente sarebbe questa la portata politica dell'articolo.

Eventuali provvidenze, limitate e ragionevoli, che lo Stato volesse adottare, per lenire certe situazioni particolarmente dolorose, potrebbero essere adottare egualmente, anche senza l'esistenza d'una norma costituzionale.

In politica l'implicito e l'esplicito non si equivalgono.

Una cosa è un principio affermato esplicitamente; una cosa è il tacito consenso che si assolva una certa esigenza con provvidenze da valutare e da deliberare caso per caso.

Se si fissa il principio nella Carta costituzionale, si dà altra intonazione a tutta la politica dello Stato.

Tra i compiti, che lo Stato democratico deve prefiggersi, c'è anche la tutela del miglioramento demografico del Paese, non nel senso quantitativo, ma nel senso qualitativo.

Era un errore, il credere, secondo la politica demografica fascista, che lo Stato diventi forte coll'aumento della popolazione. Uno Stato diventa più forte col miglioramento fisico qualitativo degli individui.

I premi di nuzialità e di natalità facevano credere ai cittadini che, mettendo al mondo, in modo irresponsabile, numerosi figli ad un certo momento vi dovesse provvedere lo Stato. Era una politica allegra, che noi evidentemente non possiamo seguire.

Bisogna, invece, tendere al miglioramento qualitativo della massa popolare, evitando la diffusione delle malattie sociali, e curando che le giovani generazioni crescano sane.

Dunque, per noi è inaccettabile ed inopportuno quel principio dell'aiuto alle famiglie numerose e per questo ne proponiamo la soppressione.

Ai tre nuovi articoli 23, 24 e 25 proposti dalla Commissione noi proponiamo di sostituire un unico articolo, che suona così:

«La legge assicura l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi nell'unità della famiglia.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, educare ed istruire i figli anche nati fuori del matrimonio.

La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio una condizione giuridica che escluda inferiorità morali e sociali.

La Repubblica provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù».

Avverto che ho anche omesso quell'ultimo accenno dell'articolo 25 al «favorire gli istituti necessari a tali scopi», perché questa espressione potrebbe far sorgere l'idea che noi sentiamo il bisogno urgente di nuovi enti e di nuovi commissariati là dove di enti e di commissariati ne abbiamo anche troppi: vi è una legge sulla maternità e l'infanzia, vi sono disposizioni che, opportunamente coordinate e modificate, possono rispondere allo scopo. Quindi, non vogliamo favorire la creazione di altri istituti, oltre quelli che già esistono.

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Veroni ha proposto un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 23.

Ha facoltà di svolgerlo.

Veroni. Non vi insisto.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Rodi, già svolto:

«Sopprimere il secondo comma».

Segue l'emendamento dell'onorevole Marconi:

«Al secondo comma dopo la parola: economiche, aggiungere le parole: e morali».

Ha facoltà di svolgerlo.

Marconi. Rinuncio al mio emendamento.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Guerrieri Filippo:

«Al secondo comma, dopo la parola: economiche, aggiungere: e di libertà».

L'onorevole Guerrieri Filippo ha facoltà di svolgerlo.

Guerrieri Filippo. Io ho proposto questo emendamento all'articolo 23, ma ho fatto anche una proposta aggiuntiva all'articolo 24, la quale assorbirebbe completamente l'emendamento dell'articolo 23. Ritiene l'onorevole Presidente che io possa svolgere ora tale emendamento aggiuntivo, tanto più che nel nuovo testo proposto dalla Commissione, ciò che riguarda il matrimonio è stato trasferito all'articolo 23 stesso?

Presidente Terracini. Svolga pure quell'emendamento, onorevole Guerrieri.

Guerrieri Filippo. Onorevoli colleghi, una volta tanto non si tratta di discutere se il matrimonio sia un contratto o se il matrimonio sia un sacramento. Si tratta soltanto di questo: di stabilire che il cittadino italiano avendo diritto al matrimonio, conseguentemente deve avere piena libertà di sposare quando vuole e chi vuole. (Commenti). Il principio è così chiaro, così lapalissiano che è veramente strano ed incredibile che vi siano invece in Italia delle tassative disposizioni di legge che lo infirmano in contrasto coi termini stabiliti dal Codice civile. La cosa non solo apparirà strana agli onorevoli colleghi, ma anche dolorosa, quando mi permetterò di ricordare l'anormale situazione di carattere matrimoniale che da noi vige attualmente in rapporto ai dipendenti di alcune amministrazioni dello Stato. Le citazioni che farò dimostreranno che non è vero che in Italia si possa sempre sposar quando si vuole e la persona che si desidera. Tutt'altro. Esiste ad esempio una disposizione, onorevoli colleghi, riflettente i carabinieri, in base alla quale il limite di età, stabilito dal codice civile in sedici anni, per contrarre matrimonio, è portato a 28 anni (12 anni di differenza!) ed un'altra, nei confronti degli agenti di custodia, che eleva in taluni casi il limite stesso a 30 anni! Vi è poi una seconda restrizione ancora più grave, determinata dal numero degli anni di servizio, per la quale non è consentito contrarre matrimonio se non dopo aver superato un determinato numero di anni di anzianità che va dai 5 anni per gli agenti di custodia, ai 9 anni per il maresciallo dei carabinieri e niente meno che a 12 anni per gli appuntati dei carabinieri. È una enormità, onorevoli colleghi. Ma questa enormità è ancora superata da un'altra che appare incredibile. Invero quando uno di questi poveri dipendenti avrà raggiunto gli anni di età e servizio prescritto potrà essergli osservato che tutto ciò non basta se non rientra nella percentuale annualmente stabilita di coloro che potranno contrarre matrimonio, che è per i vicebrigadieri dei carabinieri di un decimo dell'organico e per gli appuntati di tre quinti. Onorevoli colleghi, non mi pare che sia più il caso a questo punto di sorridere quando io propongo l'emendamento in oggetto e vi chiedo di dispensarmi da altre citazioni. In un regime di libertà, nel 1947, in un momento in cui si tratta, e proprio qui, di tutte le libertà e sopratutto della formazione e della tutela della famiglia, è triste che esistano ancora simili disposizioni restrittive tanto più che tutto quanto ho ricordato va inquadrato in una cornice, va posto in uno sfondo ancora più penoso: nell'obbligo cioè di sottostare in ogni caso alla domanda di autorizzazione, la quale si risolve in una indagine così minuziosa ed irriverente su tutti i segreti famigliari di quella povera figliuola che eventualmente sia stata chiesta in matrimonio da offendere e chi la conduce e chi la subisce. Ma è mai possibile, onorevoli colleghi, tutto questo? Mi sembra che sia giusto e perentorio stabilire il principio da me proposto: che le limitazioni a contrarre matrimonio siano soltanto quelle previste dal codice civile per tutti indistintamente.

Ho voluto domandare il perché delle predette disposizioni e mi si è risposto che esse si fondano su necessità di servizio e sulla opportunità di agevolare ai dipendenti il compimento del loro dovere. Ciò non soddisfa. Le esigenze di servizio sono compatibili con quelle familiari e per quanto ha riferimento al dovere è da ritenersi proprio il contrario, giacché la famiglia è sempre stata la scuola del dovere spinto sino al sacrificio in ogni tempo ed in ogni luogo, sia in pace che in guerra, e quando si è nella trincea a difendere la Patria, pronti a morire per essa, due volte la si difende e due volte si è pronti a morire, quando la si identifica nella propria casa e nei propri figli. La resistenza e la vittoria del Piave furono la resistenza e la vittoria dei focolari domestici. Né maggiormente soddisfa, sebbene apprezzabilissimo, l'intendimento di evitare, coll'obbligo di richiedere l'autorizzazione specie agli ufficiali, la possibilità di matrimoni non desiderabili sotto il profilo dell'onore e che potrebbero essere causa di gravi perturbamenti morali. Ma, onorevoli colleghi, ma, onorevole generale Chatrian, è pacifico per tutti che gli ufficiali sono dei gentiluomini perfetti, tessuti e nutriti di alta dignità, e potete voi pensare che essi, così onesti e valorosi, vadano proprio a cercare le compagne della loro vita tra persone non altrettanto degne e meritevoli? Ma pensate proprio a questa possibilità? Se mai il fatto accadesse, non potrebbe trattarsi altro che di un'eccezione; che non infirmerebbe la regola e che comunque la negata autorizzazione non risolverebbe in quanto il matrimonio mancato, assai probabilmente, si trasformerebbe in un concubinato ugualmente offensivo e deleterio.

Presidente Terracini. Onorevole Guerrieri, tenga presente che sono ormai trascorsi i dieci minuti.

Guerrieri Filippo. Due minuti ancora, onorevole Presidente.

Quanto ho detto, onorevoli colleghi, dimostra la gravità della situazione in questa materia e la necessità impellente di porvi rimedio.

Questi poveri dipendenti, e magari proprio questi poveri appuntati, in definitiva vengono a trovarsi in questo dilemma: o abbandonare il servizio o rinunciare a sposarsi.

Abbandonano il servizio e allora viene menomato il loro diritto fondamentale al lavoro, che è diritto alla vita; abbandonano la donna con la quale dovrebbero sposarsi, e viene menomato il loro diritto fondamentale al matrimonio, diritti ambedue essenziali della personalità umana.

Ogni altra soluzione conduce per di più a quei disordini morali sociali e familiari che noi tutti vogliamo combattere ed eliminare.

Onorevoli colleghi, per tutte queste constatazioni e considerazioni ho proposto, insieme con i colleghi Zotta, Carignani, Bovetti, Cremaschi Carlo, di aggiungere all'articolo 24 il seguente comma:

«La legge non può stabilire limiti, oltre quelli del Codice civile, alla libertà di contrarre matrimonio».

Credo che possa essere accolto nella Costituzione. Mi pare che sia strettamente e logicamente collegato a quanto contemplato negli articoli precedenti. Se la Costituzione stabilisce che le famiglie devono essere assistite, nella loro formazione e nel loro sviluppo economicamente e spiritualmente, è evidente il contrasto con le vigenti, lamentate restrizioni al matrimonio, che sta alla base delle famiglie stesse, restrizioni appunto che il mio emendamento mira a sopprimere.

Cesserà così quello stato di disagio che oggi immeritatamente turba una classe di benemeriti cittadini cui deve andare la nostra riconoscenza per la loro opera faticosa e fedele.

Credo pertanto che il mio emendamento possa essere accolto. (Applausi).

Presidente Terracini. Seguono gli emendamenti degli onorevoli Avanzini ed Ermini già svolti:

«Fondere in un unico articolo la prima parte dell'articolo 23 e l'articolo 24».

«Sostituire il secondo comma dell'articolo 23 col seguente:

«La Repubblica, con appropriate misure economiche, facilita ad ogni modo ad ogni cittadino bisognoso la costituzione di una famiglia e l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto se si tratti di famiglie numerose.

e farlo seguire dal secondo comma dell'articolo 25:

«La Repubblica provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

«Farne un articolo a parte».

[...]

Presidente Terracini. I seguenti emendamenti sono stati già svolti:

«Sostituire gli articoli 24 e 25 con un solo articolo del seguente tenore:

«La legge assicura l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi nell'unità della famiglia.

«È dovere e diritto dei genitori mantenere, educare ed istruire i figli, anche nati fuori del matrimonio.

«La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorità morali e sociali.

«La Repubblica provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù.

«Mazzei».

[...]

Presidente Terracini. L'onorevole Russo Perez ha proposto di sostituire l'articolo 25 col seguente:

«La Repubblica agevola la formazione della famiglia e lo sviluppo di essa, mediante opportune provvidenze, con particolare riguardo alle famiglie numerose, alla maternità, all'infanzia ed alla gioventù».

L'onorevole Russo Perez ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Russo Perez. Si tratta di piccole modifiche di forma. Per esempio non capisco perché si debba dire: «con appropriate misure economiche». Le misure potrebbero anche essere di carattere morale. Trovo quindi opportuno che sia detto: «con opportune provvidenze».

Poi c'è un'altra frase che mi sembra non vada bene anche dal punto di vista grammaticale, letterario: «La formazione della famiglia e l'adempimento dei suoi oneri»; si adempie un mandato, un incarico, non un onere. Quindi credo che sia più opportuno dire che la Repubblica agevola con particolari provvidenze la formazione e lo sviluppo della famiglia. Il resto poi va bene, sia per quanto riguarda le famiglie numerose, sia per quanto riguarda l'infanzia e la gioventù. È evidente che tutto ciò ricorda qualche istituto del passato regime, ma sostanzialmente va bene. Le mie modifiche sono quindi di pura forma.

[...]

Presidente Terracini. Passiamo ora agli emendamenti all'articolo 25, che erano stati già proposti:

Il primo, dell'onorevole Badini Confalonieri, è stato già svolto:

«Sostituire l'articolo 25 col seguente:

«L'educazione morale, intellettuale, fisica, sociale della prole è un diritto della famiglia.

«Lo Stato, nel rispetto della libertà del cittadino, sorveglia e, occorrendo, integra l'adempimento di tale compito, con speciale riguardo alle condizioni economiche necessarie alla formazione, difesa e sviluppo della famiglia.

«Provvede, inoltre, alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo ed istituendo gli organi necessari allo scopo.

«La legge detta le norme per l'efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio e consente l'esperimento dei mezzi di prova idonei ad accertare la discendenza naturale».

Gli onorevoli Bozzi e Grassi hanno proposto di sostituire l'articolo 25 col seguente:

«È dovere e diritto dei genitori mantenere, educare ed istruire la prole.

«Gli stessi doveri hanno i genitori verso i figli nati fuori del matrimonio, quando la legge ne ammette il riconoscimento volontario o giudiziale. Agli altri figli nati fuori del matrimonio la legge assicura uno stato che escluda inferiorità morali e sociali.

«La Repubblica provvede alla tutela della maternità, dell'infanzia e della gioventù».

[...]

Presidente Terracini. [...] I seguenti emendamenti all'articolo 25 sono stati già svolti:

[...]

«Sostituire l'ultimo comma col seguente:

«Lo Stato provvede alla protezione della maternità e dell'infanzia, favorendo e istituendo gli organi necessari a tale scopo.

«Tumminelli».

[...]

L'onorevole Morelli Renato ha presentato, insieme cogli onorevoli Cortese e Corbino, il seguente emendamento all'articolo 25, nuovo testo:

«Sopprimere le parole: con particolare riguardo alle famiglie numerose».

L'onorevole Morelli Renato ha facoltà di svolgerlo.

Morelli Renato. Lo mantengo, ma rinunzio a svolgerlo.

Presidente Terracini. È stato così esaurito l'esame di tutti gli emendamenti, presentati sia al testo primitivo, sia al nuovo testo della Commissione.

Chiedo all'onorevole Tupini, di esprimere l'avviso della Commissione.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Onorevoli colleghi, mi consentirete questa sera una particolare benevolenza, perché dovrò rispondere ad una serie di emendamenti che sono pervenuti sul mio tavolo soltanto all'ultim'ora, e solo il senso dell'orientamento è per me, come lo sarebbe per ognuno di voi, abbastanza arduo. È per questo che vi domando di scusarmi se, per caso, non sarò altrettanto preciso e ordinato.

Comincio dagli emendamenti che sono stati presentati in ordine all'articolo 23. Premetto che, via via che saranno da me esaminati, sarò costretto a respingerli e a pregare i colleghi, che li hanno presentati, di ritirarli. La formulazione infatti dei tre articoli presentati ora dalla Commissione, ed ai quali si riferiscono gli stessi emendamenti, risponde, a mio avviso, in modo adeguato alle esigenze affiorate durante la discussione e meglio definisce la materia di quanto non vi provvedesse la primitiva formulazione del progetto. Al nuovo testo abbiamo contribuito un po' tutti i rappresentanti dei vari gruppi col nobile intento di accordarci su un punto di vista possibilmente accettabile e non già col deteriore proposito di trovare comunque un compromesso. Domando perciò all'Assemblea di mettersi sullo stesso piano di possibile intesa che ci consenta di mandare avanti con maggiore speditezza il nostro lavoro.

Poniamo, dunque, subito la nostra attenzione sull'articolo 23, nuova edizione.

Esso è il risultato di una felice commistione degli articoli 23 e 24 del progetto. A tal riguardo sono stati presentati degli emendamenti sostitutivi e tra questi quello dell'onorevole Mazzei, la cui formulazione si discosta di poco dalla nostra. Un solo elemento sostanziale vi noto e cioè la soppressione dell'inciso «particolare riguardo alle famiglie numerose». Analogo emendamento è stato presentato all'ultim'ora dall'onorevole Corbino. La Commissione ha esaminato stamani l'opportunità o meno che venisse tolto questo inciso sul quale era stata già richiamata ad aures la nostra attenzione da vari onorevoli colleghi in senso diverso ed opposto, chi in favore della soppressione, chi della conservazione dell'inciso. La Commissione, considerati i pro ed i contra, si è trovata all'unanimità concorde nell'opportunità di mantenere quell'inciso, ragion per cui, onorevole Corbino e onorevole Mazzei, la Commissione insiste nel pregare l'Assemblea di voler votare anche per questa parte l'articolo in questione.

[...]

Vi è poi l'emendamento degli onorevoli Sardiello e De Mercurio. In fondo, essi chiedono delle cose, che mi pare siano soddisfatte dalla formulazione della Commissione. Infatti l'emendamento parla di tutela per la saldezza morale e la prosperità della Nazione, accenna alle famiglie bisognose, ora il primo concetto è compreso nella formulazione del nostro articolo, mentre nella seconda parte, allorquando la nostra formulazione investe l'opportunità dell'aiuto, delle agevolazioni, degli sviluppi si intende che in questo sviluppo della famiglia naturalmente sia compreso, come sottinteso, come evidente, il fatto che l'aiuto va prima di tutto alle famiglie bisognose. Per questa ragione, io prego gli onorevoli Sardiello e De Mercurio di non voler insistere nel loro emendamento e di votare la nostra formula.

L'onorevole Nobili Tito Oro ha sollevato nel suo emendamento delle questioni che mi paiono troppo particolareggiate. Mi pare, cioè, che l'onorevole Nobili indulga ad una suggestione di esemplificazione che non è appropriata alla linea più sobria possibile alla quale si deve uniformare una Costituzione. C'è stato già rimproverato da molti che abbiamo abbondato in certe formulazioni e abbondare ancora di più sarebbe un fuor d'opera. Voglia perciò l'onorevole Nobili rinunziare al suo emendamento, tanto più che non potrà escludersi che la legge, sulle direttive che segna la Costituzione, possa provvedere anche a quei casi che tanto lo preoccupano.

L'onorevole Rodi ci domanda di sostituire la nostra formula con quest'altra: «La famiglia è una istituzione morale: la Repubblica ne riconosce i diritti e garantisce le condizioni necessarie al suo libero sviluppo».

Evidentemente la seconda parte, onorevole Rodi, è compresa anche formalmente, anche letterariamente in una delle formulazioni dei nostri tre articoli. Rimane soltanto la definizione «La famiglia è una istituzione morale». Onorevole Rodi, ella sa quanto si è faticato e quanto si è discusso intorno a questa definizione della famiglia. La famiglia, si è detto, è una società naturale, una società di diritto naturale, un'istituzione morale, una comunità originaria, come propone l'onorevole Condorelli. Noi riteniamo che queste preoccupazioni che hanno dato luogo alle proposte di emendamento siano sufficientemente comprese e soddisfatte nella nostra formula.

[...]

All'onorevole Rodi, che chiede la soppressione del secondo comma, devo rispondere che non è possibile per le ragioni che ho avuto occasione di illustrare a proposito dell'emendamento dell'onorevole Vittorio Emanuele Orlando. Non possiamo, cioè, sopprimere nessuna di queste disposizioni; né per intero, per rimandarle al prologo; né per intero per essere sostituite da altre formulazioni, né nessuno dei commi che non siano contenuti invece negli articoli da noi proposti.

[...]

L'onorevole Guerrieri ha proposto due emendamenti: uno all'articolo 2 che riguarda i diritti di libertà e l'altro aggiuntivo laddove si dice «misure economiche di libertà»; poi ha completato il suo emendamento con l'altro, dove si dice che «la legge non può stabilire limiti oltre quelli del Codice civile alla libertà di contrarre matrimonio». Onorevole Guerrieri, — non c'è? Onorevole Carignani, lo sostiene lei, vero? — io apprezzo e comprendo il contenuto del suo emendamento, però faccio notare che mi sembra superfluo e mi sembra sotto certi aspetti anche intempestivo.

Superfluo, perché la nostra Costituzione garantisce tutti i diritti di libertà; intempestivo, perché vi si accenna ai Codici, di cui noi in questo momento non possiamo tener conto, inquantochè noi facciamo la Costituzione: saranno i Codici che dovranno uniformarsi alla Costituzione e a loro volta le leggi che dovranno uniformarsi ai Codici e alla Costituzione.

Per queste ragioni, pur apprezzando e condividendo il punto di vista dell'emendamento Guerrieri, prego gli onorevoli presentatori di non insistervi e di far proprio il nostro punto di vista.

[...]

C'è un altro emendamento Tumminelli, riguardante la protezione della maternità e dell'infanzia. L'onorevole Tumminelli sa che una formula diretta a tale scopo è contenuta in un comma degli articoli da noi proposti, e credo che non vorrà insistere nel suo emendamento. Comunque la sua formula è contenuta nella nostra.

La Commissione, per quanto attiene alla formulazione dell'ultimo articolo 25, nel testo ultima serie, enunciato nella seduta di oggi, dice così:

«La Repubblica agevola con appropriate misure economiche la formazione della famiglia e l'adempimento dei suoi oneri con particolare riguardo alle famiglie numerose; provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

Ricordo in proposito che l'onorevole Russo Perez ha sottolineato che al suo emendamento intendeva dare soltanto un carattere formale, ritenendo che le parole da noi adoperate fossero meno felici delle sue e, anche quando insisteva nella soppressione del termine «economiche», lo faceva non in quanto non volesse queste misure economiche, ma in quanto riteneva che dire soltanto «economiche» fosse qualcosa di meno che dire misure di carattere generale.

La Commissione ha portato la sua attenzione sull'emendamento proposto dall'onorevole Russo Perez. Malgrado il diverso avviso della maggioranza, a me sembra che si possa accettare la dizione «provvidenze». È una questione di forma. Mi permetta la Commissione di poter dare questa soddisfazione all'onorevole Russo Perez.

[...]

Presidente Terracini. Dopo aver udito le considerazioni svolte a nome della Commissione dall'onorevole Tupini, chiedo ai presentatori degli emendamenti se li mantengono.

[...]

Presidente Terracini. All'articolo 23 c'è ancora l'emendamento proposto dall'onorevole Nobili Tito Oro. Questo emendamento è sottoscritto da numerosi altri colleghi. Desidero far presente ai firmatari che l'onorevole Nobili Tito Oro, svolgendo l'emendamento si è soffermato soltanto sull'ultima parte relativa all'organizzazione di appositi enti per l'industria casalinga.

Prego i firmatari di dichiarare se insistono su questo emendamento.

Merighi. Lo ritiriamo.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Rodi, mantiene il suo emendamento?

Rodi. Lo mantengo.

[...]

Presidente Terracini. L'emendamento dell'onorevole Mazzei, soppressivo del secondo comma, è assorbito, come egli stesso ha dichiarato, nel secondo emendamento da lui presentato.

Onorevole Rodi, mantiene il suo emendamento che pure si riferisce alla soppressione del secondo comma dell'articolo 23?

Rodi. Si tratta di vedere se voteremo in base alla prima redazione o alla seconda.

Presidente Terracini. Onorevole Rodi, poiché proponeva di sopprimere un intero comma, lei intendeva di sopprimere il concetto. È evidente che se il concetto intero è stato riassunto nella nuova formulazione della Commissione, lei mantiene la sua proposta di soppressione.

Rodi. Mantengo la mia proposta di soppressione del comma.

Presidente Terracini. Quindi, il suo emendamento resta, poiché il concetto è stato ripreso nella nuova formulazione dell'articolo 25.

L'onorevole Marconi, ha dichiarato di rinunciare al suo emendamento.

Onorevole Guerrieri Filippo, mi pare che ella abbia rinunciato al suo primo emendamento.

Guerrieri Filippo. Vorrei fare una dichiarazione. Io rendo omaggio alle dichiarazioni dell'onorevole Tupini. Vorrei spiegare il perché del ritiro del mio emendamento. (Commenti).

Presidente Terracini. Spieghi brevissimamente perché lo ritira.

Guerrieri Filippo. Avevo visto tante libertà stabilite negli articoli: libertà di circolare, libertà di soggiornare, libertà di spostarsi da Piazza Barberini a Piazza Navona, e pensavo, fra me e me, che vi poteva essere anche la libertà di matrimonio. Ma poiché l'onorevole Tupini mi dà atto ufficiale che questo mio principio, che volevo affermare nel mio emendamento, si deve ritenere già acquisito nelle libertà sancite dalla Costituzione, ne prendo volentieri atto e non insisto nell'emendamento, dichiarandomi soddisfatto di aver potuto provocare una tale dichiarazione dal Relatore.

Presidente Terracini. Onorevole Avanzini mantiene i suoi emendamenti?

Avanzini. Rinuncio, perché assorbiti.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Sardiello, mantiene l'emendamento?

Sardiello. Lo trasformo in raccomandazione.

Fuschini. Che cosa si intende raccomandare? Raccomandazioni di questo genere non hanno nessun valore.

Presidente Terracini. Onorevole Fuschini, lei sa perfettamente che molti di questi emendamenti si riducono a sfumature. La Commissione, nella redazione del testo completo, potrà tener conto dei desideri espressi dagli onorevoli colleghi.

[...]

Presidente Terracini. Onorevole Tumminelli mantiene l'emendamento?

Tumminelli. Potrei rinunciare se la Commissione accettasse di togliere le parole «e della gioventù», per due ragioni: una perché la protezione della gioventù è implicita già nell'articolo 24 e anche nell'articolo 28; in secondo luogo, perché il favorire questa protezione della gioventù potrebbe essere una ricostruzione dell'antica Gil. E, quindi, potrei ritirarlo, se la Commissione accetta la votazione per divisione, con e senza questo termine «gioventù».

Presidente Terracini. Sta bene; faremo la votazione per divisione.

[...]

Presidente Terracini. [...] Devo, ora, rivolgermi ai presentatori degli emendamenti al nuovo testo.

Presidente Terracini. Onorevole Russo Perez, mantiene l'emendamento sostitutivo dell'articolo 25?

Russo Perez. Rinunzio condizionatamente. Per quanto riguarda la prima osservazione, per quanto riguarda, cioè, l'opportunità di sostituire la frase «adempimento dei suoi oneri» con altra più adatta, mi pare che la Commissione l'abbia effettivamente sostituita con una dizione che ritengo di poter accettare. Ma per quanto riguarda l'espressione «misure economiche», io insisto nella mia proposta, chiedendo che essa sia sostituita con l'altra espressione «opportune provvidenze», che, oltre ad indicare provvidenze di carattere economico, ne implica anche altre di carattere diverso.

Se tuttavia la Commissione accedesse al mio suggerimento nel senso di adottare la dizione «misure economiche od altre provvidenze», io rinunzierei al mio emendamento.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. La Commissione accetta.

Russo Perez. Allora ritiro l'emendamento.

Presidente Terracini. Vi è ora l'emendamento presentato dagli onorevoli Corbino, Cortese e Morelli Renato, che tende a sopprimere, all'articolo 25, nuovo testo, le parole «con particolare riguardo alle famiglie numerose». I proponenti lo mantengono?

Corbino. Lo manteniamo.

[...]

Presidente Terracini. [...] Passiamo adesso all'esame dell'articolo 25 nel seguente nuovo testo proposto dalla Commissione, che modifica lievemente la formulazione precedentemente annunciata, accogliendo anche l'emendamento dell'onorevole Russo Perez:

«La Repubblica agevola con opportune misure economiche od altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei suoi oneri, con particolare riguardo alle famiglie numerose; provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

Gli onorevoli Badini Confalonieri, Martino Gaetano, Miccolis e altri hanno proposto la soppressione dell'articolo. L'onorevole Rodi aveva proposto di sopprimere il secondo comma dell'articolo 23, che corrisponde all'attuale articolo 25.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo.

(Non è approvata).

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 25:

«La Repubblica agevola con opportune misure economiche od altre provvidenze la formazione della famiglia, e l'adempimento dei suoi oneri».

(È approvata).

Gli onorevoli Corbino, Cortese e Morelli hanno proposto di sopprimere l'inciso:

«con particolare riguardo alle famiglie numerose».

Pongo in votazione la proposta.

(Non è approvata).

Pongo ai voti tale inciso.

(È approvato).

Pongo in votazione le parole:

«provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

(Sono approvate).

Dobbiamo ora votare circa il mantenimento delle parole: «e della gioventù» che l'onorevole Tumminelli sopprime con il suo emendamento sostitutivo del vecchio articolo 25.

Laconi. Alla soppressione delle parole «e della gioventù» è legato l'emendamento proposto dall'onorevole Pajetta Giuliano.

Vorrei sapere se, nel caso che questa parola venisse approvata, l'emendamento Pajetta s'intenderebbe decaduto.

Presidente Terracini. L'onorevole Pajetta Giuliano ha presentato, con altri, un articolo aggiuntivo.

Laconi. Però l'onorevole Pajetta Giuliano e gli altri firmatari lo concepivano come sostitutivo ed integrativo di questa parte.

Faccio rilevare che, se viene approvato l'emendamento Pajetta, non vi è ragione che il riferimento alla gioventù sia mantenuto in questo articolo.

Presidente Terracini. L'onorevole Pajetta Giuliano ha presentato un articolo aggiuntivo 25-bis a sé stante. Se questo articolo trova una ripetizione parzialissima in quello che stiamo votando, sarà un problema di semplice coordinamento, per evitare ripetizioni inutili di queste parole che, tuttavia, in questo momento, devo mettere in votazione.

Laconi. Mi consenta di fare una dichiarazione di voto. In considerazione di quanto ella ha precisato io voterò per il mantenimento a questo punto delle parole «e della gioventù».

Presidente Terracini. Pongo ai voti il mantenimento delle parole «e della gioventù».

(La proposta, votata per divisione, è approvata).

L'articolo 25 risulta così approvato nel suo complesso:

«La Repubblica agevola con opportune misure economiche od altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei suoi oneri, con particolare riguardo alle famiglie numerose; provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

Avverto che il secondo e il terzo comma dell'articolo sostitutivo dei tre articoli approvati, proposto dall'onorevole Mazzei, restano assorbiti dalle votazioni effettuate.

Rimane da votare il seguente articolo 25-bis:

«La Repubblica cura lo sviluppo fisico della gioventù e ne promuove l'elevazione economica, morale e culturale.

«La legge dispone a tal fine l'istituzione di appositi organi ed assicura l'assistenza morale e materiale dello Stato alle libere associazioni giovanili.

«Pajetta Giuliano, Mattei Teresa, Laconi, Mezzadri, Giolitti, Corbi».

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Tupini, Presidente della prima Sottocommissione. Io faccio una dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo. Non parlo più ora a nome della Commissione. Dichiaro che il Gruppo democristiano voterà contro questo emendamento e voterà contro non tanto perché respinge lo spirito informatore dell'emendamento, ma perché crede che l'esigenza da esso rappresentata sia già sufficientemente soddisfatta dalla votazione dell'inciso «e della gioventù», di cui all'articolo precedente.

Corbino. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Corbino. Noi voteremo contro perché i compiti che con l'articolo aggiuntivo si vogliono affidare allo Stato vanno al di là di quelli che a nostro giudizio devono essere i compiti dello Stato. Noi abbiamo votato un articolo di Costituzione e stiamo ora votando un articolo aggiuntivo che meriterebbero di essere epurati (Proteste a sinistra Applausi a destra), perché fanno risorgere istituti che noi credevamo tramontati.

Tumminelli. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Tumminelli. Per le stesse ragioni noi voteremo contro, per non ricostruire cioè ancora la G.I.L. (Interruzioni a sinistra Commenti).

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo.

(Non è approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti