[Il 17 aprile 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo secondo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti etico-sociali». — Presidenza del Vicepresidente Tupini.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Giua. [...] L'articolo 26 nel secondo comma fa divieto alle pratiche sanitarie lesive della dignità umana. E questo è in relazione con la vostra concezione, ed è in relazione anche con una concezione che ha trovato pieno sviluppo negli Stati autoritari, il fascista in Italia, il nazista in Germania, circa le pratiche abortive.

Io non difendo le pratiche abortive. Però vorrei chiedere ai formulatori di quest'articolo se mi sanno indicare delle pratiche sanitarie che non siano lesive della dignità umana. Vi sono degli interventi del medico, e sopra tutto del chirurgo — e nei procurati aborti si tratta di intervento chirurgico — che sono lesivi della dignità umana.

Ma vi è una ragione di stabilire proprio nella Carta costituzionale una simile norma senza accennare esplicitamente che si vogliono vietare le pratiche abortive? (Interruzioni).

Vi possono essere interventi medici anche non autorizzati dalla legge, ma dalla professione stessa, dalla missione del medico. E non mi si opponga che molte volte i professionisti esagerano, che molte volte non si attengono alla morale. Quando il medico compie con coscienza la sua missione può ritenere necessario l'intervento chirurgico per procurare l'aborto. Ora, se la Carta costituzionale vietando le pratiche lesive della dignità umana rendesse illegale l'intervento del chirurgo nel caso dell'aborto, la missione del medico diventerebbe più difficile, e probabilmente invece di stabilire nella Carta costituzionale un principio a sostegno della salute del popolo, noi stabiliremmo un principio che con la salute del popolo sarebbe in contrasto.

Da un punto di vista razionale — non c'entra il sentimento religioso, non c'entra la chiesa, onorevole Merlin — io trovo ingiustificata l'inserzione nella Carta costituzionale di una norma come quella formulata nel secondo comma dell'articolo 26.

Da notare anche che, se lo sviluppo della genetica ci permetterà, dal punto di vista chimico, di stabilire quali sono le sostanze che influiscono su determinati caratteri — e questo non è da escludere — non bisogna impedire, per il bene dell'umanità, anche per combattere determinate malattie, questi interventi sanitari.

Invece, in base alla formulazione del progetto, noi vieteremo l'intervento del medico per il miglioramento dell'organismo e della razza.

Qui si tratta di applicazione dei trovati scientifici.

I razzisti usavano della scienza e della tecnica, dopo che esse erano state prostituite.

Si tratta di applicare, per lo sviluppo della civiltà, i principî della scienza e della tecnica, che devono essere applicati, perché progresso significa applicazione e sviluppo di questi principî.

Qualsiasi divieto si faccia per l'applicazione delle scienze è un divieto che si pone al progresso; è un arresto alla civiltà.

Corsanego. Siccome facevo parte della Sottocommissione, che ha redatto l'articolo, faccio presente che, quando si è formulata la dizione «sono vietate le pratiche sanitarie lesive della dignità umana» si pensava soprattutto a quelle orrende pratiche di sterilizzazione obbligatoria, che la Germania ha imposto particolarmente agli ebrei e che noi volevamo proibire per sempre nel nostro Paese come una mostruosità.

Giua. Non vi è bisogno di stabilire nella Costituzione un principio del genere; può provvedere la legge a vietare qualsiasi pratica lesiva della dignità umana.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti