[Il 23 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sui principî dei rapporti sociali (culturali).

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 33 per il testo completo della seduta.]

Cevolotto fa presente che, anche chiarito che il comma si riferisce soltanto alla scuola privata parificata, resta il fatto che quando si dice: «agli alunni di essa è conferita eguaglianza di trattamento con quelli delle scuole dello Stato», ciò significa anche uguaglianza di trattamento dal punto di vista economico. Ora egli ritiene che, essendosi stabilito che vi è un diritto da parte del singolo di essere aiutato per compiere gli studi se dimostri particolari meriti, lo Stato debba dare sussidi, agevolazioni e borse di studio soltanto a quegli alunni che frequentano le scuole pubbliche.

Grassi osserva che la questione sollevata dall'onorevole Cevolotto è superata. Il fatto che le borse di studio vadano ai meritevoli non riguarda più la scuola pubblica, ma l'insegnamento. Siccome si è affermata la libertà del singolo, non si può negare l'aiuto a chi ne è meritevole.

Marchesi, Relatore, domanda quale garanzia potrà avere lo Stato circa i meriti degli alunni delle scuole private.

Cevolotto rileva che tutte e due le formule in esame rimandano a una legge particolare, e non è possibile fare differentemente. Né vale dire che della legge particolare non ci si fida in quanto può essere frutto di una maggioranza faziosa che ottenga il Governo, perché, se dovesse andare al potere un Governo totalitario, questo modificherebbe sia la Costituzione sia le leggi facendo quello che vuole. Si deve presumere che si resti nell'ambito della democrazia. Conclude proponendo che la formula dell'onorevole Moro venga limitata all'espressione «deve assicurare condizioni di effettiva libertà», tralasciando la parte riguardante la parificazione del trattamento degli scolari.

Mancini domanda all'onorevole Moro di chiarire in qual modo lo Stato può garantire praticamente agli alunni uguaglianza di trattamento.

Moro, Relatore, ripete di aver usato l'espressione nell'intento di dare al legislatore un indirizzo etico-politico. Chiarisce che per indirizzo etico-politico non intende dire qualche cosa di extra-giuridico, ma di esprimere la ratio legis, cioè il modo col quale una norma si inserisce in un determinato ambiente sociale. Il legislatore futuro, nell'atto in cui disciplinerà questa materia (riconoscimento dei titoli legali di esame, passaggio da una classe all'altra), potrà, attraverso opportune provvidenze, garantire quel tanto di controllo che è necessario per lo Stato, e assicurare in linea di principio una parità di trattamento non meccanica, ma adeguata alla concreta situazione.

Mancini non si dichiara soddisfatto della spiegazione dell'onorevole Moro.

Moro, Relatore, aggiunge di non ritenere difficile per il legislatore garantire questa uguaglianza di trattamento: il legislatore potrà ugualmente garantire un'effettiva libertà della scuola privata ed una parità di trattamento, pur garantendo tutti i diritti dello Stato.

Grassi osserva che l'onorevole Moro fa una questione di ordine generale, mentre l'onorevole Mancini fa una questione specifica. L'osservazione che ha fatto l'onorevole Cevolotto, invece, riguarda una questione concreta, perché egli si è domandato se lo Stato, che dà borse di studio allo scolaro più capace per aiutarlo, darà queste borse anche allo scolaro privato.

Marchesi, Relatore, torna a chiedere come si potrà provare la capacità dell'alunno delle scuole private.

Il Presidente Corsanego prega il segretario onorevole Grassi di fare un ultimo tentativo, per vedere se è possibile trovare e presentare nella seduta di domani una formula che contemperi le esigenze dell'una e dell'altra parte, e sulla quale possano convergere i voti della Sottocommissione.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti