Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 28.
La scuola è aperta al popolo.
L'insegnamento inferiore, impartito per almeno otto anni, è obbligatorio e gratuito.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione.
La Repubblica assicura l'esercizio di questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie, ed altre provvidenze, da conferirsi per concorso agli alunni di scuole statali e parificate.
A cura di Fabrizio Calzaretti