[Il 20 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle garanzie economico-sociali del diritto all'affermazione della personalità del cittadino, e nello specifico la scelta del lavoro e l'accesso agli uffici pubblici e all'insegnamento universitario.
Vengono qui riportate solo le parti relative all'accesso tramite concorso, mentre si rimanda al commento dell'articolo 51 per il testo completo della discussione.]
Giua, Relatore, legge gli articoli da lui proposti.
Art.
«Tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, sono ammessi agli impieghi pubblici in base a concorsi, senza alcuna restrizione, tranne quella della capacità.
L'esercizio dell'insegnamento universitario è aperto a tutti i capaci indipendentemente da distinzioni di razza, religione, credo politico e nazionalità. L'accesso agli impieghi privati è aperto a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso».
Art.
«Il cittadino italiano in possesso del titolo necessario ha diritto di esercitare una professione nel territorio della Repubblica. Tale diritto è tutelato dallo Stato e disciplinato dalle leggi e dai regolamenti degli ordini professionali.
Lo stesso diritto compete ai cittadini di altri paesi che stabiliscano il trattamento di reciprocità».
[...]
Togni in luogo del secondo articolo del Relatore propone di premettere al primo un'affermazione di principio alla garanzia del libero esercizio professionale così concepita: «La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attività professionale, nel rispetto della legge».
[...]
Il testo dell'articolo così modificato sarebbe il seguente:
«La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attività professionale nel rispetto delle leggi. Tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, sono ammessi agli impieghi pubblici in base a concorsi ed in relazione alla propria idoneità. Per l'insegnamento universitario, ai concorsi possono essere ammessi anche cittadini stranieri. L'accesso agli impieghi privati è aperto a tutti i cittadini italiani, senza distinzione dei sesso».
Giua, Relatore, dichiara di accettare la formulazione Togni.
[...]
Il Presidente Ghidini chiarisce che l'articolo sarebbe così formulato:
«La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attività professionale nel rispetto delle leggi».
Pone ai voti questo comma.
(È approvato).
A cura di Fabrizio Calzaretti