[3 ottobre 1946, terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione. Seduta pomeridiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 44 per il testo completo della discussione.]

Taviani, Relatore, [...] rimane su questo articolo;

«La Repubblica persegue la razionale valorizzazione del territorio nazionale nell'interesse di tutto il popolo e allo scopo di promuovere l'elevazione materiale e morale dei lavoratori.

«In vista di tali finalità e per stabilire più equi rapporti sociali, essa, con precise disposizioni di leggi, potrà imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera e impedirà l'esistenza e la formazione delle grandi proprietà terriere private».

[...]

Federici Maria rileva che la seconda parte dell'articolo Taviani potrebbe essere modificata tenendo conto di quanto è stato formulato dalla Commissione del Ministero della Costituente, che ha affrontato questi stessi problemi. Ha avuto l'impressione che quella formulazione rivestisse notevole importanza.

Presenta pertanto un articolo formulato anche con elementi presi dall'articolo Taviani che le pare rimanga, comunque, la base della discussione, formulato nel modo seguente:

«Lo Stato si impegna a perseguire la razionale valorizzazione e trasformazione del territorio nazionale nell'interesse di tutto il popolo e per promuovere l'elevazione dei lavoratori.

«A questi scopi la legge impedisce la formazione di proprietà che eccedano un limite di ampiezza tale da costituire impedimento alla migliore loro utilizzazione ed ostacolo allo sviluppo di più equi rapporti sociali».

[...]

Fanfani. [...] Sviluppando un concetto già accennato dall'onorevole Canevari, ritiene poi, che a questa opera debba accompagnarsi l'opera di bonifica degli uomini, cioè di rinnovamento anche radicale della cultura in materia agraria, se non si vuol fare opera vana.

Per questi motivi propone il seguente articolo:

«Lo Stato, per la migliore valorizzazione della terra, nell'interesse sociale e dei coltivatori, promuove le trasformazioni fondiarie necessarie, favorisce le istituzioni ausiliarie della media e piccola proprietà, dispone l'aggiornamento dei patti agrari, completa la bonifica, agevola la diffusione dell'istruzione agraria».

[...]

Il Presidente Ghidini indice la votazione nominale sui tre articoli.

[...]

Articolo Fanfani:

«Lo Stato, per la migliore valorizzazione della terra, nell'interesse sociale e dei coltivatori, promuove le trasformazioni fondiarie necessarie, favorisce le istituzioni ausiliarie della media e piccola proprietà, dispone l'aggiornamento dei patti agrari, completa la bonifica, agevola la diffusione dell'istruzione agraria».

Voti favorevoli: 2 (Fanfani, Dominedò).

Astenuti: 9 (Assennato, Canevari, Corbi, Federici Maria, Ghidini, Marinaro, Noce Teresa, Taviani, Togni).

(Non è approvato).

Articolo Taviani:

«La Repubblica persegue la razionale valorizzazione del territorio nazionale nell'interesse di tutto il popolo, allo scopo di promuovere l'elevazione morale e materiale dei lavoratori.

In vista di tali finalità e per stabilire più equi rapporti sociali, essa, con precise disposizioni di legge, potrà imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera e impedirà l'esistenza e la formazione delle grandi proprietà terriere private».

Voti favorevoli: 6 (Taviani, Federici Maria, Togni, Noce Teresa, Corbi, Assennato).

Astenuti: 5 (Ghidini, Canevari, Marinaro, Dominedò, Fanfani).

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti