[L'11 ottobre 1946, nella seduta pomeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul diritto di associazione e sull'ordinamento sindacale.]

Il Presidente Ghidini, per l'assenza del Relatore, propone di sospendere la discussione dell'articolo 1 e di passare alla discussione degli articoli successivi nel testo proposto dall'onorevole Di Vittorio.

(Così rimane stabilito).

L'articolo 2 è così formulato:

«Il lavoro è la base fondamentale della vita e dello sviluppo della società nazionale.

«Lo Stato dovrà garantire per legge una efficace protezione sociale dei lavoratori manuali ed intellettuali.

«I sindacati dei lavoratori, quali organi di autodifesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori, sono riconosciuti enti d'interesse collettivo».

Osserva che il primo comma può essere soppresso, perché non indispensabile. Il secondo comma tratta materia che ha formato oggetto di articoli già discussi; quindi pensa che la discussione debba limitarsi al terzo comma.

Ricorda che fu già discusso se il sindacato debba essere unico o plurimo per ogni categoria, se vada riconosciuto come persona giuridica e, in questo caso, se vada considerato persona giuridica di diritto privato o pubblico.

Tutti furono d'accordo che principale attribuzione del sindacato debba essere la stipulazione dei contratti collettivi, e che al sindacato spetti la rappresentanza e la tutela di tutti gli appartenenti alla categoria, siano o no ad esso inscritti.

Giua propone di conservare il secondo comma e di aggiungervi l'espressione «tanto all'interno che all'esterno». In sede di coordinamento anche questo comma potrà essere eliminato, se risulterà che la materia sia già compresa in altri articoli.

Rapelli, Correlatore, fa notare che il concetto espresso nel secondo comma è compendiato nell'articolo 5 da lui proposto e così formulato:

«Lo Stato curerà la tutela del lavoratore attraverso una protezione legislativa speciale in patria ed all'estero, concorrendo alla formazione di una regolamentazione internazionale, che assicuri in tutto il mondo un minimo di diritti comuni ai lavoratori».

Pesenti pensa che si possa dire che lo Stato, con disposizioni legislative, curerà i diritti dei propri cittadini anche all'estero, ma non si può nella Carta Costituzionale, stabilire che lo Stato debba concorrere alla formazione di una regolamentazione internazionale che assicuri i diritti dei lavoratori, anche se questo è uno scopo perseguibile.

Rapelli, Correlatore, afferma che se per molto tempo alcuni stati rifiutarono la loro adesione alle convenzioni di Ginevra sulla protezione del lavoro, è un dovere fondamentale per l'Italia favorire una regolamentazione internazionale del lavoro ed impegnarsi ad aderirvi. Solo così possono mettersi su un piede di eguaglianza i lavoratori dei vari paesi, ricchi o poveri che siano, e possono eliminarsi le conseguenze di una concorrenza che potrebbe riuscire dannosa alla salute degli operai, perché effettuata con l'inosservanza dell'orario di lavoro e con la trascuratezza di determinate norme igieniche. Ricorda che la stessa Costituzione di Weimar stabiliva un tale impegno.

Pesenti chiede perché l'Italia debba assumersi questo obbligo con la Costituzione.

Rapelli, Correlatore, nota che non si può ignorare che oggi questa regolamentazione internazionale del lavoro è una realtà. Se con essa si adottasse la settimana di 40 ore lavorative, l'Italia ne avrebbe un beneficio interno, perché avrebbe la possibilità di impiegare un maggior numero di lavoratori.

Pesenti è d'accordo che sarebbe un beneficio, ma fa l'ipotesi che di cinquanta Stati solo trentacinque abbiano aderito alla convenzione delle 40 ore e altri 15 invece adottino la settimana di 48 o 50 ore. L'Italia, impegnata a rispettare la convenzione, potrebbe subire un danno nella sua economia. Per questa ragione non ritiene opportuno stabilire simili impegni nella Costituzione.

Rapelli, Correlatore, osserva che non è garanzia sufficiente lasciare alla legge di stabilire tale impegno. Se, come è avvenuto sotto il fascismo, nel Parlamento si determinasse una situazione di predominio di interessi diversi da quelli dei lavoratori, basterebbe una nuova legge a negare la validità di una convenzione internazionale che provvedesse alla tutela più completa dei lavoratori.

Giua propone che il terzo comma dell'articolo 2 proposto dall'onorevole Di Vittorio sia così formulato: «Sarà cura dello Stato di favorire una regolamentazione internazionale che assicuri in tutto il mondo un minimo di diritti comune a tutti i lavoratori».

Colitto, poiché lo Stato deve sempre intervenire per proteggere i lavoratori, ritiene inutile tale comma; esso è una ripetizione generica di quanto, in modo specifico, è stato detto in altri articoli.

Rapelli, Correlatore, obietta che in questi articoli certi problemi, quale ad esempio quello degli infortuni, dell'igiene negli stabilimenti, delle malattie professionali, non sono tenuti nella dovuta considerazione.

Fanfani fa rilevare che sono in discussione due problemi distinti: l'uno adombrato nel secondo comma dell'articolo Di Vittorio e nella prima parte dell'articolo 5 dell'onorevole Rapelli, che è quasi un appunto a quello che la Sottocommissione ha statuito, riconoscendo alcuni diritti generici dei lavoratori, ma non specificando nulla circa la protezione del lavoratore contro tutta una serie di danni diretti o indiretti alla sua salute, che hanno origine da determinate circostanze di lavoro; l'altro, accennato dal Rapelli, e contrastato dal Pesenti, per impegnare lo Stato italiano a collaborare alla stipulazione di una convenzione internazionale per la protezione dei lavoratori, e ad applicare obbligatoriamente in Italia gli eventuali accordi più favorevoli ai lavoratori italiani.

Colitto riferendosi al primo problema accennato, legge il capoverso dell'articolo 3 approvato: «Ogni cittadino che, a motivo dell'età, dello stato fisico o mentale o di contingenze di carattere generale, si trovi nell'impossibilità di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettività mezzi adeguati di assistenza»; e l'ultima parte del 4°: «Istituzioni previdenziali, assistenziali e scolastiche, predisposte od integrate, ove occorra, dallo Stato, devono tutelare ogni madre e la vita e lo sviluppo di ogni fanciullo».

Rapelli, Correlatore, osserva che qui si parla di problemi assistenziali e previdenziali, mentre la protezione del lavoratore si basa essenzialmente sull'orario, sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro; e questa parte della legislazione protettiva non è stata finora considerata.

Il Presidente Ghidini aggiunge che quando si è parlato di istituzioni previdenziali si è fatto particolare riferimento alla protezione della maternità e dell'infanzia. La protezione del lavoratore, oggetto di una vasta legislazione, deve essere consacrata nella Costituzione. Si chiede se a questo risponde completamente la prima parte dell'articolo Rapelli: «Lo Stato curerà la tutela del lavoratore attraverso una protezione legislativa speciale in patria e all'estero».

Nella seconda parte, poi, dello stesso articolo si considera una forma speciale di tutela consistente nella collaborazione ad una regolamentazione internazionale di protezione del lavoro. Ritiene che la proposta dell'onorevole Giua ovvierebbe al pericolo accennato dall'onorevole Pesenti, perché lascia al legislatore italiano la valutazione della opportunità di applicare o meno la regolamentazione internazionale.

Giua dà lettura dell'articolo completo formulato secondo la sua proposta:

«Lo Stato dovrà garantire per legge una efficace protezione sociale dei lavoratori manuali ed intellettuali.

«I sindacati dei lavoratori, quali organi di autodifesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici, professionali e morali dei lavoratori, sono riconosciuti enti di interesse collettivo.

«Sarà compito dello Stato di favorire una regolamentazione internazionale che assicuri in tutto il mondo un minimo di diritti comune ai lavoratori».

Fanfani fa rilevare la disarmonia dell'articolo, dove si parla di garanzia dei singoli lavoratori e di riconoscimento dei sindacati. Propone che i commi ai quali accennava l'onorevole Giua, relativi alla protezione integrale dei lavoratori, siano aggiunti, come terzo comma, al primo articolo già approvato; si discuterà poi il problema dei sindacati.

L'articolo risulterebbe così formulato:

«Ogni cittadino ha il dovere ed il diritto di lavorare conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta.

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini italiani il diritto al lavoro e predispone i mezzi necessari al suo godimento.

«Lo Stato curerà la tutela del lavoratore attraverso una protezione legislativa speciale in patria ed all'estero».

A proposito di questo terzo comma, ricorda che la prima Sottocommissione in un articolo in cui si fa cenno della protezione dei lavoratori, ha specificato il problema delle ferie, dell'orario, ecc.

Colitto ricorda che la formula adottata dalla prima Sottocommissione è la seguente: «Ogni cittadino ha il diritto al lavoro e ha il dovere di svolgere attività o di esplicare funzioni idonee allo sviluppo economico»; ma rileva che in essa non si parla di protezione dei lavoratori.

Il Presidente Ghidini avverte che l'onorevole Lombardo proponeva la seguente formula: «È compito dello Stato assicurare il rispetto delle condizioni dell'igiene e della sicurezza del lavoro, nonché di provvedere all'organizzazione del servizio di protezione sociale. La legge provvede alla tutela delle condizioni igieniche e morali delle donne e dei minori».

Inoltre l'onorevole Togliatti ha proposto il seguente articolo: «Il lavoro nelle sue diverse forme è protetto dallo Stato, il quale interverrà per assicurare l'assistenza degli invalidi ed inabili. Tutti i cittadini hanno diritto alle assicurazioni sociali. La legislazione sociale garantisce l'assicurazione contro gli infortuni, le malattie, la disoccupazione, l'invalidità e la vecchiaia; protegge in modo particolare il lavoro delle donne e dei minori; stabilisce la durata della giornata lavorativa, il salario minimo individuale. È organizzata una speciale tutela del lavoro italiano all'estero».

Afferma che queste sono tutte affermazioni esatte che, sia pure in sintesi, dovrebbero essere riprodotte.

Ritiene esauriente la prima parte dell'articolo proposto dall'onorevole Rapelli.

Colitto si dichiara favorevole alla proposta Fanfani di aggiungere un capoverso all'articolo primo approvato, e propone che si dica: «Lo Stato provvederà altresì, con speciali norme, alla protezione del lavoro».

Il Presidente Ghidini aggiungerebbe: «in patria ed all'estero».

Giua ritiene necessario parlare della regolamentazione internazionale — come propone l'onorevole Rapelli — che assicuri in tutto il mondo un minimo di diritti comune ai lavoratori.

Colitto propone la formula: «Lo Stato provvederà altresì con speciali norme, alla protezione del lavoro e favorirà una regolamentazione internazionale che assicuri in tutto il mondo un minimo di diritti comune ai lavoratori».

Fanfani fa rilevare che dire «un minimo di diritti comune» potrebbe far pensare che ci si contenti di molto poco, e potrebbe essere interpretato a svantaggio dei nostri lavoratori. Basterebbe dire «favorirà una apposita regolamentazione internazionale».

Federici Maria direbbe «la migliore regolamentazione».

Fanfani nota che in tal caso si parlerebbe del massimo, non più del minimo. E poiché nell'articolo si parla del diritto al lavoro, si domanda se la protezione vada accordata al lavoro od al lavoratore.

Colitto risponde che va accordata all'uno ed all'altro.

Fanfani siccome si vogliono adombrare i concetti dell'igiene, della sicurezza, della protezione sociale, trova opportuno riferirsi al lavoratore e dire:

«La Repubblica provvederà, con speciali norme, alla protezione del lavoratore».

Il Presidente Ghidini aggiungerebbe subito dopo: «e favorirà ogni regolamentazione internazionale diretta a tale scopo».

Colitto preferirebbe dire soltanto: «e favorirà ogni relativa regolamentazione internazionale», collocandosi la formula alla fine dell'ultimo comma del primo articolo.

Presidente Ghidini, a suo avviso, se ne dovrebbe fare il terzo comma del terzo articolo.

Fanfani aderisce alla proposta del Presidente, nel senso che la formula testé discussa diventi il terzo comma dell'articolo 3.

(Così rimane stabilito).

Il Presidente Ghidini dà lettura del testo del comma quale risulta dalla discussione fin qui svoltasi: «La Repubblica provvederà, con speciali norme alla protezione del lavoratore e favorirà ogni relativa regolamentazione internazionale».

Taviani è contrario all'aggettivo «relativa», in quanto potrebbe determinare nel grosso pubblico errate interpretazioni.

Colitto ritiene che si possa anche dire: «ogni regolamentazione internazionale diretta a tale fine».

Il Presidente Ghidini pone ai voti la formula concordata che diventa il terzo comma del terzo articolo già approvato:

«La Repubblica provvederà, con speciali norme, alla protezione del lavoratore e favorirà ogni regolamentazione internazionale diretta a tal fine».

(È approvata all'unanimità).

[La seduta prosegue con l'esame del terzo comma relativo ai sindacati. Si rimanda pertanto al commento all'articolo 39 per il resoconto della discussione.]

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti