[L'8 marzo 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Damiani. [...] «La Repubblica, è detto nell'articolo 30 provvede con le sue leggi alla tutela del lavoro».

Va benissimo, il lavoro deve essere tutelato certamente. Articolo 31: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività ed una funzione, che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta».

Questi due articoli vorrei metterli in confronto con l'articolo 36, che dice: «Tutti i lavoratori hanno diritto di sciopero».

Ora, sempre per quella franchezza che ogni deputato deve avere, io dico la mia opinione: l'articolo 30 stabilisce la tutela del lavoro, quindi lo Stato tutela i lavoratori. L'articolo 36 dice che tutti i lavoratori hanno diritto di sciopero e quindi di tutelare, da se stessi, il proprio diritto. Ed allora se da una parte lo Stato dice al lavoratore: «io tutelo i tuoi diritti»; e d'altra parte gli dice: «nel caso che non riuscissi a tutelarli, sciopera e provvedi tu»; mi pare che lo Stato si contraddica o presupponga e confessi la sua debolezza. Quindi il diritto di sciopero non lo metterei come diritto fondamentale, ma lo tratterei nella legislazione ordinaria. È questa una parte che va riesaminata con cura.

Bisogna poi definire un po' anche la posizione di chi vive di rendita. Chi vive di rendita non esercita una attività non esercita nemmeno una funzione, a meno che non si voglia intenderlo come amministratore dei propri beni. Però bisognerà pure pronunciarsi su queste precisazioni, per evitare definizioni generiche che possano generare gravi incertezze.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti