[Il 16 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sui principî dei rapporti sociali (economici).]

Togliatti, Relatore. [...] Ricorda che nella precedente seduta è stata approvata una proposta che riguardava il riposo, lasciando però in sospeso la formulazione aggiuntiva che era contenuta nell'articolo proposto dall'oratore nella sua relazione. Poiché tale proposta cercava di dare una certa concretezza a questo diritto, affermando che la concessione ai lavoratori delle ferie pagate sarà regolata con legge, domanda se non sia il caso di fermare l'attenzione su tale questione.

Basso rileva che l'articolo approvato nella seduta precedente in materia di riposo, nella sua scheletrica espressione, non significa nulla. È necessario inserire un'affermazione più concreta. Avrebbe desiderato che si affermasse per lo meno quello che è contenuto nella proposta dell'onorevole Togliatti, e soprattutto la non rinunciabilità al diritto al riposo.

Il Presidente Tupini fa osservare all'onorevole Basso che tutta la materia del riposo, così come è stata formulata nel secondo capoverso dell'articolo 5 proposto dall'onorevole Togliatti, può trovare sede più adatta nel campo legislativo che non in quello costituzionale. A suo parere, avendo affermato nella Carta costituzionale il fondamentale diritto del lavoratore al riposo, la Sottocommissione ha esaurito la sua competenza costituzionale. Il legislatore, naturalmente, dovrà poi tener conto delle modalità attraverso le quali potrà essere assicurato questo diritto al riposo, comprese le ferie pagate e la rinunciabilità o meno.

Ritiene che non sia compito della Sottocommissione affrontare una discussione così delicata come sarebbe quella riguardante il problema della rinunciabilità al riposo sollevata dall'onorevole Basso.

Basso fa presente che ci sono altre Costituzioni le quali parlano specificatamente di riposo settimanale e di riposo annuale. Osserva che l'affermazione di un diritto al riposo, come è stata enunciata nella proposizione approvata nella seduta precedente, rappresenta una delle tante norme vuote che una Carta costituzionale deve evitare, in quanto il concetto di riposo affermato in un modo così elastico non rappresenta assolutamente una garanzia per il lavoratore.

Osserva che oggi gli operai i quali rinunciano alle ferie ricevono un'ulteriore paga, pari alla paga normale; ora, se questo fatto su un piano economico può essere considerato giusto, non altrettanto può dirsi se si riguarda la questione dal punto di vista fisico del lavoratore.

Pertanto insiste nella sua proposta di affermare la non rinunciabilità alle ferie.

Il Presidente Tupini ritiene che si possa accedere alla proposta dell'onorevole Basso in quanto non è difficile trovare una formula più felice.

Mastrojanni crede che un accenno in merito, nella Carta costituzionale, debba farsi, sempre per coerenza con quanto è stato sancito in ordine all'interesse che ha il riposo sia dal punto di vista fisico che da quello psichico.

La Pira, pur ritenendo che sia compito particolare della terza Sottocommissione affrontare questo problema, è d'avviso che nella Carta costituzionale vada precisato il principio affermato dall'onorevole Basso.

Mancini dichiara di concordare con quanto ha affermato l'onorevole Basso. C'è una legge che riguarda il riposo festivo, ma molte volte questa legge non è presa in considerazione; lo stesso accadrebbe per quanto riguarda il diritto alle ferie, quando si affermasse tale diritto con la formula votata nella seduta precedente, formula che garantisce il diritto al riposo, ma non la sua obbligatorietà.

Basso propone che, prendendo come base il primo capoverso dell'articolo 5 proposto dall'onorevole Togliatti, si dica: «La legge regola l'orario di lavoro, il riposo settimanale e le ferie annuali retribuite».

Il Presidente Tupini ritiene che si debba fare un articolo a parte riguardante la materia del riposo. Propone la seguente formula:

«Il diritto al riposo giornaliero, settimanale e annuale è garantito e non è rinunciabile. La legge ne regola le modalità».

Lucifero, Relatore, propone di aggiungere nella prima proposizione: «ed è retribuito».

Cevolotto concorda, nella sostanza, con il concetto espresso nella proposta Lucifero, ma fa presente che vi sono degli operai i quali sono pagati a giornata, naturalmente ricevendo un compenso che comprende la giornata festiva non pagata. Non ritiene quindi che sia il caso di precisare che il riposo deve essere retribuito, poiché diversi sono i sistemi di paga, e quindi solo le ferie annuali debbono essere retribuite.

Il Presidente Tupini comunica che, in considerazione delle osservazioni fatte dall'onorevole Cevolotto, la formula potrebbe essere così completata:

«Il diritto al riposo giornaliero, settimanale, annuale è garantito e non è rinunciabile. La legge ne regola le modalità. Le ferie annuali sono retribuite».

Questo articolo dovrebbe sostituire quello approvato nella seduta precedente:

«Il diritto al riposo è garantito».

Mette ai voti l'articolo nel testo proposto.

(È approvato all'unanimità).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti