[Il 10 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sui principî dei rapporti sociali (economici).

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 38 per il testo completo della seduta.]

Il Presidente Tupini. [...] Dà lettura della terza proposizione dell'articolo che è così formulata:

«La legge protegge in modo particolare il lavoro delle donne e dei minori, stabilisce la durata della giornata lavorativa e il salario minimo individuale e familiare»

e la mette ai voti.

(È approvata all'unanimità).

[...]

Dà lettura del testo dell'intero articolo così come risulta dopo le votazioni della seduta precedente e dell'attuale:

«Il lavoro nelle sue diverse forme è protetto dallo Stato.

Chiunque è inabile, o per qualsiasi ragione, e senza sua colpa, è incapace di lavoro, ha diritto ad avere la sua esistenza assicurata dallo Stato.

Tutti i cittadini hanno diritto all'assicurazione sociale contro gli infortuni, le malattie, l'invalidità, la disoccupazione involontaria e la vecchiaia.

La legge protegge in modo particolare il lavoro delle donne e dei minori, stabilisce la durata della giornata lavorativa e il salario minimo individuale e familiare.

È organizzata una speciale tutela del lavoro italiano all'estero».

Mette in votazione l'intero articolo.

(È approvato all'unanimità).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti