[Il 15 ottobre 1946, nella seduta pomeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul diritto di associazione e sull'ordinamento sindacale.]

Assennato, Relatore, afferma che prima di riprendere in esame le proposte Rapelli e Fanfani, al fine di impegnare con la Costituzione il futuro legislatore ad essere fedele osservante della libera vita democratica delle associazioni sindacali, occorre precisare bene i principî che si vogliono inserire nella Carta costituzionale.

Non ritiene appropriato per la redazione della Carta costituzionale inserire una formula con la quale i principî essenziali entrerebbero, per sottinteso o per via implicita, laddove è doveroso che tali principî siano dichiarati apertamente, in modo che il legislatore futuro, se mal disposto, non possa trovare complicità in formulazioni sottintese od involute, ma si trovi costretto ad assumere la responsabilità di violare un principio apertamente professato dalla Carta costituzionale.

Sul preambolo della libertà di organizzazione sindacale giustamente tutti si sono trovati d'accordo. La coerenza esige però che se, come nelle proposte Rapelli e Fanfani, si ritiene che alle organizzazioni sindacali debba essere riconosciuta personalità giuridica, questo non deve risultare soltanto come implicito contenuto della obbligatorietà del contratto collettivo, ma deve essere apertamente dichiarato. Né può sconsigliare tale riconoscimento la preoccupazione che si possa dar luogo ad interferenza o controllo dello Stato nella vita dell'organizzazioni sindacali, perché bisogna preavvertire il legislatore futuro che il riconoscimento è formulato nell'interesse della libera vita democratica delle organizzazioni sindacali e non già per attenuare in qualche modo l'indipendenza, l'autonomia e la libertà delle organizzazioni stesse.

Non trova opportuno, anche da un punto di vista tecnico, di parlare di contratto collettivo, senza prima dichiarare quali siano i contraenti, i quali è assurdo che possano essere considerati soltanto in funzione della obbligatorietà del contratto collettivo, perché l'associazione sindacale può, attraverso la personalità giuridica, possedere e negoziare in quanto tale. L'importante è che in sede costituzionale si precisi che il riconoscimento giuridico non implica una dichiarazione di ente pubblico e, quindi una sottoposizione al controllo dello Stato o di altra autorità tutoria.

Dall'impostazione di principio ben profilata possono conseguire pericoli di gran lunga inferiori a quelli che possono presentarsi attraverso una formulazione involuta, da cui quei principî possono soltanto dedursi per via implicita. Indubbiamente, in sede costituzionale deve farsi menzione della obbligatorietà dei contratti; ma non deducendola dal principio della personalità giuridica, sebbene per l'eccezionalità degli effetti vincolanti della rappresentanza di categoria.

La dichiarazione di riconoscimento dovrà quindi stabilire, in sostanza, l'indipendenza del sindacato da ogni vigilanza o controllo tutorio, che possa comunque interferire e turbare la vita libera e democratica delle associazioni.

Poiché il Relatore Di Vittorio, di cui ha fatto le veci in sua assenza, si è attenuto a tali criteri, sia nella sua relazione che nelle articolazioni formulate, appare opportuno — e ne fa preghiera alla Commissione — che, essendo tornato l'onorevole Di Vittorio, sia esaminata, col concorso dei due esponenti della Confederazione del lavoro, la relazione stessa e si decida la via da seguire.

Propone una sospensiva, in modo da consentire all'onorevole Di Vittorio di rientrare nella Commissione.

Il Presidente Ghidini pensa che, essendo virtualmente ormai l'onorevole Assennato fuori della Sottocommissione, accettando la sua proposta di rimettere la discussione a quando sia presente l'onorevole Di Vittorio, bisognerebbe o passare immediatamente alla discussione sul controllo economico-sociale, oppure rinviare le sedute.

Fanfani non dubita che, tornato l'onorevole Di Vittorio, sarebbe opportuno approfittare della sua presenza; però si chiede se tutta la discussione svoltasi finora debba considerarsi inutile.

Canevari, giacché risulta che l'onorevole Di Vittorio è tornato, dichiara di essere favorevole alla proposta di sospensiva.

Giua aderisce alla proposta di sospensiva. L'onorevole Di Vittorio, rappresentante della Confederazione generale del lavoro, potrà esprimere il suo pensiero sulla formulazione finora proposta, e ciò impedirà che in Assemblea sorgano discussioni fra gli stessi componenti della Commissione.

Poiché poi per discutere la relazione Fanfani occorrerà tener conto anche della discussione sull'azione sindacale, propone di rinviare i lavori della Sottocommissione al giorno 22.

Il Presidente Ghidini dichiara di non poter accedere a questa richiesta, essendo impegnato verso l'Assemblea, attraverso la Commissione plenaria della Costituzione, e personalmente verso il Presidente Ruini, a compiere i lavori nel termine stabilito.

Rapelli, Correlatore, desidera precisare, riferendosi ad un'affermazione precedente dell'onorevole Assennato, che né lui, né l'onorevole Di Vittorio rappresentano, in seno alla Sottocommissione, la Confederazione generale del lavoro.

Assennato, Relatore, rileva che le sue parole intendevano semplicemente riferirsi alla competenza specifica degli onorevoli Rapelli e Di Vittorio, considerata la loro qualità di segretari della Confederazione generale del lavoro.

Giua preferirebbe che i due segretari della Confederazione del lavoro fossero effettivamente portavoce dei desiderata della classe operaia.

Il Presidente Ghidini ritiene che la Sottocommissione sia d'accordo nel rinviare la discussione a quando sarà presente l'onorevole Di Vittorio.

(Così rimane stabilito).

[Nel seguito della seduta la Sottocommissione inizia la discussione sul controllo sociale dell'attività economica.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 41 per il testo completo della seduta.]

Fanfani, Relatore. [...] I mezzi naturali di questo coordinamento li vede e li enuncia in ordine inverso a quello seguito nella relazione: anzitutto nell'insieme delle varie disposizioni generali che regolano la vita giuridico-costituzionale del nostro Paese. Quando furono dettate norme sul diritto alla vita, senza volerlo forse, si sono anche determinate certe forme di controllo dell'attività economica; quando si parla, o si parlerà e statuirà qualche cosa circa il problema sindacale, senza volerlo, o volendolo, certamente si stabiliranno anche delle forme di controllo; quando si rivendica alla collettività il dovere di provvedere alla vita di tutta una categoria di cittadini che per età o per stato fisico, o per altri accidenti si trovino nella condizione di non poter provvedere al proprio lavoro ed al sostentamento della propria persona, si stabiliscono forme di controllo.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti