Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 38.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti od a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita. La legge ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti allo scopo di assicurare la sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Sono per legge stabilite le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria ed i diritti dello Stato sulle eredità.

La legge autorizza, per motivi d'interesse generale, l'espropriazione della proprietà privata salvo indennizzo.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti