[Il 16 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sui principî dei rapporti sociali (economici).

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 39 per il testo completo della seduta.]

Il Presidente Tupini comunica che è stata presentata una formula elaborata dagli onorevoli Dossetti, Togliatti ed altri sulla base della proposta avanzata originariamente dall'onorevole Dossetti. Essa è così concepita:

«I beni economici di consumo e i mezzi di produzione possono essere in proprietà di privati, di cooperative, di istituzioni o dello Stato.

«La proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio, viene riconosciuta al fine di garantire la libertà e lo sviluppo della persona e della sua famiglia.

«Al fine di rendere la proprietà personale in concreto accessibile a tutti, di coordinare le attività economiche nell'interesse collettivo e di assicurare quindi il diritto alla vita, al lavoro e al benessere per tutti:

la legge determina i modi di acquisto e di trasferimento, i limiti di estensione e le modalità di godimento della proprietà privata della terra e degli altri mezzi di produzione;

la legge riserva alla proprietà dello Stato, di istituzioni, di comunità di lavoratori o di utenti, determinate categorie di imprese aventi carattere di servizio pubblico o di monopolio di fatto, oppure trasferisce agli enti suddetti, mediante esproprio con indennizzo, la proprietà di determinate imprese o di determinati complessi di beni».

Ritiene che l'attuale formulazione risulti sufficientemente chiara ed appropriata allo stile che deve avere un'enunciazione di principî in sede costituzionale.

[...]

Mette ai voti il terzo comma dell'articolo che è il seguente:

«Al fine di rendere la proprietà personale in concreto accessibile a tutti, di coordinare le attività economiche nell'interesse collettivo e di assicurare quindi il diritto alla vita, al lavoro ed al benessere per tutti, la legge determina i modi di acquisto e di trasferimento, i limiti di estensione e le modalità di godimento della proprietà privata della terra e degli altri mezzi di produzione».

Moro propone che il comma sia così formulato:

«Allo scopo di rendere la proprietà personale in concreto accessibile a tutti e di coordinare le attività economiche nell'interesse collettivo per la tutela del diritto al lavoro e ad una vita degna per tutti i cittadini, la legge, ecc.».

Il Presidente Tupini dichiara che parte degli emendamenti sostitutivi dell'onorevole Moro potrebbero essere accettati, e propone a sua volta che, per rendere più accentuato il concetto, siano aggiunte le parole: «in concreto» dopo la parola: «quindi». La dizione di questa parte dell'articolo verrebbe ad essere così la seguente: «Allo scopo di rendere la proprietà personale accessibile a tutti e di assicurare quindi in concreto il diritto alla vita, al lavoro ed al benessere per tutti, la legge, ecc.».

Moro propone che si dica: «una vita degna per tutti i cittadini», cumulando insieme i due concetti del diritto alla vita e del diritto al benessere.

Il Presidente Tupini pone ai voti il seguente testo:

«Allo scopo di rendere la proprietà personale accessibile a tutti, di coordinare le attività economiche nell'interesse collettivo e di assicurare, quindi, in concreto il diritto al lavoro e ad una vita degna per tutti i cittadini, la legge determina i modi di acquisto e di trasferimento, i limiti di estensione e le modalità di godimento della proprietà privata della terra e degli altri mezzi di produzione».

Basso dichiara di essere piuttosto perplesso di fronte alla dizione proposta. Ha l'impressione che in questa formula breve: «coordinare le attività economiche nell'interesse collettivo», si racchiudano due concetti che egli avrebbe voluto affermati espressamente. Uno è quello espresso nel primo articolo della relazione dell'onorevole Togliatti, circa il diritto dello Stato di determinare i piani di produzione e di investimento. In quanto all'altro, avrebbe desiderato ci fosse nell'articolo una formulazione precisa per stabilire che la proprietà non può essere esercitata in senso contrario alla utilità sociale, negando il principio romanistico dello jus abutendi».

La Pira osserva che questo concetto che la proprietà non possa essere usata contro l'utilità sociale è implicito nella formula proposta.

Basso è d'avviso che tale concetto debba essere espresso in maniera esplicita. Fa presente che il suo voto su questa formula, non pregiudica il suo intendimento di proporre aggiunte ed emendamenti.

Cevolotto dichiara che si asterrà dalla votazione avendo votato contro la prima parte dell'articolo.

Mastrojanni dichiara che voterà contro la formula, perché questa, mentre si preoccupa di soddisfare formalmente le tradizioni storiche e giuridiche del concetto di proprietà, in concreto svuota il concetto stesso di ogni suo contenuto sostanziale.

Alla prima affermazione, per la quale si riconosce il diritto di proprietà, consegue una serie di limitazioni, le quali significano non diritto di proprietà, ma solo parziale godimento della proprietà stessa, godimento che egualmente deve essere finalizzato a concetti politici, i quali possono contrastare con quelle che sono le esigenze delle tradizioni storiche della nostra razza.

Rileva che se, come l'onorevole Togliatti ha affermato, si vuol formare oggi una Costituzione la quale deve essere un ponte di transizione e di passaggio per la trasformazione lenta e progressiva degli ordinamenti sociali, non si deve, attraverso questa formula energica e ardita, costituire premesse tali che possano poi degenerare in vere e proprie rivoluzioni.

Caristia dichiara di astenersi dalla votazione per i motivi già espressi.

(La formula è approvata con 10 voti favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti).

[...]

Il Presidente Tupini. [...] Fa presente che il testo dell'articolo, dopo le varie modifiche, risulta così formulato:

«I beni economici di consumo e i mezzi di produzione possono essere in proprietà di privati, di cooperative, di istituzioni o dello Stato.

La proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio, viene riconosciuta al fine di garantire la libertà e lo sviluppo della persona e della sua famiglia.

Allo scopo di rendere la proprietà personale accessibile a tutti, di coordinare le attività economiche nell'interesse collettivo e di assicurare quindi in concreto il diritto al lavoro e ad una vita degna per tutti i cittadini, la legge:

determina i modi di acquisto e di trasferimento, i limiti di estensione e le modalità di godimento della proprietà privata della terra e degli altri mezzi di produzione;

riserva allo Stato, ad istituzioni, a comunità di lavoratori o di utenti, la proprietà di determinate categorie di imprese aventi carattere di servizio pubblico o di monopolio di fatto;

trasferisce agli enti suddetti, mediante esproprio con indennizzo, la proprietà di determinate imprese o di determinati complessi di beni».

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti