[Il 1 ottobre 1946, nella seduta antimeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sull'intrapresa economica.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della seduta.]

Corbi, Relatore. [...] Altri negano ai lavoratori (tecnici, operai, impiegati) il diritto di partecipare alla direzione dell'impresa, adducendo che ciò costituisce una violazione, oltre tutto, anche dei sani principî economici. Ma anche in questo campo l'esperienza dimostra il contrario, che, cioè, è necessario favorire, promuovere e creare consigli di azienda — non solo in quelle private — per incrementare ed esercitare il controllo sulla produzione e sulla distribuzione dei beni, nell'interesse di tutta la collettività.

[...]

Passando ad esaminare gli articoli formulati nella relazione dell'onorevole Pesenti, osserva che taluni di essi sono superati da quelli già approvati dalla Sottocommissione sul diritto di proprietà; ve ne sono invece altri che conservano tutto il loro valore e che dovranno essere presi in esame.

Dà quindi lettura degli articoli:

[...]

6°) per garantire lo sviluppo economico del Paese e per assicurare nell'interesse nazionale l'esercizio del diritto e delle forme di proprietà previste dalla legge, lo Stato assicura al lavoratore il diritto di partecipare alle funzioni di direzione dell'impresa, siano esse aziende private, pubbliche o sotto il controllo della Nazione;

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Presidente Ghidini. [...] Anche sui consigli di gestione vi è accordo; tutti ritengono necessario l'intervento dei lavoratori nel processo produttivo.

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Dominedò, Correlatore. [...] Disciplinate così le tre ipotesi, resterebbe un ulteriore punto da menzionare: cioè la posizione fatta dallo Stato al lavoratore, contemplata nell'articolo 6. È un problema delicato, che potrebbe essere eventualmente tenuto presente in un comma a parte, oppure in un distinto articolo.

Il problema della partecipazione del lavoratore è comune alle imprese private ed alle pubbliche. Si può parlare di un partecipazionismo del lavoratore sotto diversi aspetti, trattandosi di fenomeno complesso; se ne può parlare in relazione alla titolarità dell'impresa e già se ne vedono alcune forme determinate nell'agricoltura e nell'industria, con gli istituti del riscatto e dell'azionariato. Ma questa partecipazione alla titolarità dell'impresa è l'ipotesi massima. La ipotesi media riguarda invece la partecipazione non alla comproprietà dell'impresa, ma alla sua gestione o alla direzione. Sente tale esigenza, ma la vorrebbe contemperata con quella di dare, non al proprietario, bensì all'imprenditore, che è il dominus dell'impresa, i poteri che gli spettano in conseguenza della propria responsabilità. Per esempio, i consigli di gestione possono essere concepiti come organi di consulenza tecnica, come avviene per i comitati misti di produzione nell'ordinamento anglo-americano. Anche nell'ordinamento russo, con la modifica apportata nel 1934, i consigli di gestione sono stati, per quanto gli consta, o eliminati o circoscritti. Ritiene quindi che tali problemi particolari, oggetto di futura disciplina legislativa, andrebbero approfonditi prima che si pensi ad alcuna inserzione del principio in una norma costituzionale.

Il Presidente Ghidini osserva che nella relazione Di Vittorio vi è il richiamo all'intervento dei lavoratori nel processo produttivo dell'impresa. Nell'articolo 6 è ammessa la partecipazione dei lavoratori mediante i consigli di gestione in tutte le aziende che abbiano almeno cinquanta dipendenti; ma questa partecipazione è ammessa genericamente, riservando alla legge di stabilire i particolari. Ritiene che effettivamente occorra limitarsi all'impostazione generica del principio; stabilire senz'altro le norme particolari presenterebbe grave difficoltà.

[...]

Colitto. [...] Anche inutile gli appare il sesto articolo in quanto, costituendo il diritto del lavoratore di partecipare alle funzioni di gestione o di direzione dell'impresa, o dell'una e dell'altra insieme, un limite al diritto di proprietà del datore di lavoro, già è stato stabilito che le leggi particolari determineranno i limiti della proprietà privata. Ad ogni modo l'articolo potrebbe essere formulato, ove si riconoscesse l'opportunità di inserirlo nella Costituzione, nel modo seguente:

«Il lavoratore, salvo che la legge disponga diversamente, ha il diritto di partecipare alle funzioni di gestione dell'impresa in conformità delle disposizioni che saranno dettate dalla legge».

Si eviterebbe così l'inutile enunciazione dei fini, cui si tende con il riconoscimento di tale diritto. La Costituzione deve affermare il diritto, senza indicare le finalità, cui si mira affermandolo.

[...]

Corbi, Relatore. [...] Circa le osservazioni dell'onorevole Colitto, dichiara che parte di esse lo trovano consenziente, mentre altre saranno oggetto di discussione come, ad esempio, l'articolo da lui proposto: «Il lavoratore ha il diritto di partecipare alla direzione, ecc.», in cui si vuole non menzionare le finalità della partecipazione all'azienda. Ma, appunto per garantire l'opera, la funzione, il carattere di tale partecipazione, e perché non avvenga che essa snaturi completamente il suo significato o che si risolva in una turlupinatura (perché potrebbe avvenire che l'industriale o il datore di lavoro ricorressero a forme tali per cui forse sarebbe salvo il principio in riferimento alla Carta costituzionale, ma non sarebbe invece più salvo il principio dal punto di vista sostanziale), ritiene che, in definitiva, sia utile specificare le finalità della partecipazione dei lavoratori alla direzione dell'azienda.

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Dominedò, Correlatore, ritiene che, considerando i vari punti della relazione Pesenti e tenendo conto dei criteri emersi dalla discussione, si potrebbe proporre un articolo così formulato: «Le imprese economiche possono essere individuali, cooperativistiche, collettive. L'impresa individuale non può essere esercitata in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. L'impresa gestita cooperativamente deve rispondere alla funzione della mutualità ed è sottoposta alla vigilanza stabilita dalla legge. Quando le esigenze del bene comune lo impongano, la legge devolve l'impresa, in forma diretta o indiretta, allo Stato o ad altri enti pubblici».

Osserva che si tratterà poi di vedere se fare un eventuale articolo a parte, o un ulteriore comma, per quanto riguarda il problema della partecipazione dei lavoratori.

[...]

Colitto insiste nel rilevare che non è necessario, una volta affermato il diritto, indicare le ragioni, che ne hanno consigliato l'affermazione, anche perché l'enunciazione dello stesso potrebbe, nella sua necessaria genericità, costituire un limite al diritto stesso. Ciò appare molto chiaro, proprio nella specie, in cui si afferma che «il lavoratore ha il diritto di accedere, ecc. per garantire lo sviluppo economico del Paese e per assicurare nell'interesse nazionale l'esercizio del diritto e delle forme di proprietà, previste dalla legge», con la quale frase, in sostanza, si sminuisce e certamente si limita il diritto dei lavoratori.

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Colitto. [...] Ripete, infine, la richiesta di approvazione del seguente articolo:

«Il lavoratore, salvo che la legge disponga diversamente, ha il diritto di partecipare alle funzioni di gestione dell'impresa, in conformità delle disposizioni che saranno dettate dalla legge».

Taviani, per mozione d'ordine, ritiene che l'ultimo articolo proposto dall'onorevole Colitto debba essere esaminato separatamente, dopo esaurita la discussione sull'impresa.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti