Evoluzione dell'Articolo

L'11 ottobre 1946, nella seduta antimeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Lo Stato assicura il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione delle aziende ove prestano la loro opera. La legge stabilisce i modi e i limiti di applicazione del diritto».

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Il 16 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, fa proprio l'articolo approvato dalla terza Sottocommissione l'11 ottobre 1946 e sopra riportato.

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Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dą lettura degli articoli approvati.

Il seguente articolo viene confermato nella forma approvata nella seduta dell'11 ottobre 1946:

Art. 13.

Partecipazione dei lavoratori all'impresa.

«Lo Stato assicura il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione delle aziende ove prestano la loro opera. La legge stabilisce i modi e i limiti di applicazione del diritto».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 43.

I lavoratori hanno diritto di partecipare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende ove prestano la loro opera.

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Il 14 maggio 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro ed in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori di collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Apposite provvidenze legislative assicurano la tutela e lo sviluppo dell'artigianato».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

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A cura di Fabrizio Calzaretti