[Il 2 ottobre 1946, nella seduta antimeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'intrapresa economica.]

Il Presidente Ghidini dà lettura dell'articolo proposto dal relatore Taviani sulla proprietà fondiaria.

«La Repubblica ha il diritto di controllare la ripartizione e l'utilizzazione del suolo, intervenendo al fine di svilupparne e potenziarne il rendimento nell'interesse di tutto il popolo; al fine di assicurare ad ogni famiglia una abitazione sana e indipendente; al fine di garantire ad ognuno — che ne abbia la capacità e i mezzi — la possibilità di accedere alla proprietà della terra che coltiva. A questi scopi la Repubblica impedirà l'esistenza e la formazione di grandi proprietà fondiarie. Il limite massimo della proprietà fondiaria privata sarà fissato dalla legge».

[Dopo una breve parentesi nella quale si discute nuovamente dell'articolo relativo alla riserva allo Stato delle imprese in particolari condizioni, la discussione torna all'articolo dell'onorevole Taviani, il quale però presenta una nuova versione dell'articolo che non è più riferibile all'articolo 47 ma solo all'articolo 44:]

Il Presidente Ghidini osserva che rimane da esaminare il terzo articolo sul diritto di proprietà proposto dall'onorevole Taviani nella sua relazione.

Taviani, dato che dalla presentazione della sua relazione è passato molto tempo ed è stata fatta in materia un'ampia discussione, ritiene che il testo dell'articolo risulti ormai così ridotto:

«Lo Stato ha il diritto di controllare la ripartizione e l'utilizzazione del suolo, intervenendo al fine di svilupparne e potenziarne il rendimento nell'interesse di tutto il popolo.

«In vista di questi scopi lo Stato impedirà l'esistenza e la formazione di grandi proprietà terriere private».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti