Evoluzione dell'Articolo

Il 16 ottobre 1946, nella seduta pomeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Lo Stato stimola, coordina e controlla il risparmio.

L'esercizio del credito è parimenti sottoposto a controllo dello Stato, al fine di disciplinarne la distribuzione con criteri funzionali e territoriali».

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Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.

Il seguente articolo conferma senza varianti quello approvato nella seduta del 16 ottobre 1946:

Art. 15.

Controllo del risparmio.

«Lo Stato stimola, coordina e controlla il risparmio.

L'esercizio del credito è parimenti sottoposto al controllo dello Stato al fine di disciplinarne la distribuzione con criteri funzionali e territoriali».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 44.

La Repubblica tutela il risparmio; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

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Il 19 maggio 1947 l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice, al diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare all'acquisto dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice, e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

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A cura di Fabrizio Calzaretti