[Nella seduta del 18 settembre 1946 della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, discutendo della elezione e composizione della Camera dei Deputati, ...]

Mortati, Relatore, ricorda che, votando l'articolo relativo ai limiti del diritto elettorale sfuggì una conseguenza che potrebbe discendere dalla sua formulazione: difatti, ammesso che il legislatore non possa porre limiti all'elettorato attivo, ne verrebbe per conseguenza che i militari avrebbero la pienezza del diritto di voto. Ora, tale questione è assai delicata e non è il caso, quindi, di pregiudicarla con la decisione presa. Propone perciò che all'articolo anzidetto sia aggiunto il seguente comma: «Il diritto di voto ai militari e le eventuali limitazioni al suo esercizio saranno disciplinati dalla legge».

Il Presidente Terracini, per quanto ogni membro della Sottocommissione abbia diritto di fare quelle considerazioni che crede più opportune, pensa che vi siano alcune questioni che ormai dovrebbero considerarsi superate. Così quella del pieno diritto di voto ai militari è stata ampiamente dibattuta nel Paese durante gli ultimi mesi quando si trattava di redigere la legge per le elezioni all'Assemblea Costituente, e nessuna voce si levò contro la concessione di un tale diritto, ove si eccettui quella di qualche rappresentante del Partito d'Azione in seno alla Commissione ministeriale. Ove si risollevasse oggi tale questione, potrebbero sorgere motivi di timore non solo tra i militari, ma anche presso coloro che più si preoccupano della salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini.

Invita pertanto l'onorevole Mortati a non insistere nella sua proposta.

Leone Giovanni rileva che occorre risolvere una questione pregiudiziale: ritiene cioè la Sottocommissione che sul problema accennato dall'onorevole Mortati si sia implicitamente deciso quando, in una delle riunioni precedenti fu formulato l'articolo, secondo il quale l'incapacità all'elettorato attivo non può essere determinata che come decadenza derivante da una sentenza del giudice civile o penale? Il Presidente ha fatto presente l'opportunità di non addivenire ad una decisione sul problema in esame per esigenze di carattere politico; ma vi sono anche esigenze di carattere giuridico. Si tratta di decidere se la questione debba essere riesaminata e risolta in sede costituzionale, ammettendo i militari al voto in maniera incondizionata, nel quale caso la proposta del comma aggiuntivo fatta dall'onorevole Mortati dovrebbe essere respinta; ovvero se sia preferibile rinviare ogni decisione in questo campo alla legge elettorale.

Fabbri ritiene che il principio di carattere generale introdotto nell'articolo in questione (cioè che la decadenza dal diritto di voto possa soltanto essere dichiarata da una sentenza del giudice civile o penale) implichi necessariamente il diritto al voto dei componenti le Forze armate. Il modo con cui l'esercizio di tale diritto dovrà esplicarsi potrà essere stabilito nella legge elettorale. Qualora, quindi, fosse stabilita nella Costituzione una limitazione del diritto di voto ai militari, si infirmerebbe una decisione già presa al riguardo. Per queste considerazioni è contrario alla proposta dell'onorevole Mortati.

Lami Starnuti è contrario alla proposta dell'onorevole Mortati, che, a suo avviso, tende a modificare una decisione già presa dalla Sottocommissione in materia di elettorato attivo.

Di Giovanni ricorda che quando si trattò di stabilire le esclusioni dal diritto elettorale egli chiese che ogni decisione in materia fosse rinviata alla legge elettorale. Tuttavia la maggioranza della Commissione decise di introdurre una sola norma, e cioè che ogni limitazione del diritto dovesse essere dichiarata da sentenza civile o penale. Ove la questione dovesse essere sottoposta ad un nuovo esame, si potrebbe anche concludere che gli appartenenti alle Forze armate, per i vincoli disciplinari, per ragioni di dipendenza e di subordinazione gerarchica, non godono di una piena libertà nell'espressione del voto. Una tale decisione, però, dovrebbe accompagnarsi ad altre simili decisioni per casi analoghi, come, ad esempio, per i Corpi di polizia e per tutti coloro che, come i religiosi dei monasteri, si sono estraniati dalla vita attiva. Tuttavia c'è da domandarsi se sia opportuno affrontare così ardui e complessi problemi.

Ciò considerato, dal momento che è già intervenuta una decisione sulla questione della decadenza del diritto elettorale, ritiene opportuno non risollevare la questione per non riaprire una spinosa discussione.

Nobile è contrario a che si torni su di una decisione già presa.

Il Presidente Terracini pone ai voti la proposta che la decisione già presa debba ritenersi preclusiva, avvertendo che, solo se questa proposta non fosse approvata, potrebbe essere messo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Mortati.

(È approvata).

Tiene nuovamente a dichiarare che con la votazione avvenuta, la Sottocommissione ha inteso di non limitare in alcun modo il diritto di voto ai militari, come a ogni altra categoria di cittadini.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti