[Il 19 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sui principî dei rapporti politici.]

Il Presidente Tupini. [...] Pone quindi in discussione l'ultimo degli articoli proposti dagli onorevoli Merlin e Mancini, che è il seguente:

«Ciascun cittadino può presentare petizione alle Camere su qualunque oggetto personale o generale, privato o pubblico. Ciascuna Camera nominerà una Giunta delle petizioni, la quale esaminerà i ricorsi ricevuti in seduta pubblica e pronuncerà su ciascuno con deliberazione motivata».

Caristia osserva che tutte le specificazioni contenute nell'articolo sono inutili.

Il Presidente Tupini propone che l'articolo sia sostituito con la seguente formula più semplice: «Il diritto di petizione è garantito».

Cevolotto dichiara di ritenere troppo ampia la formula presentata dai Relatori, la quale permetterebbe ad ogni cittadino di portare davanti alla Camera, in forma di petizione, qualunque questione personale anche già giudicata, costringendo la Camera a nominare una Giunta per esaminare il ricorso in seduta pubblica, e a pronunciarsi sulla questione con deliberazione motivata.

Esprime il parere che il diritto di petizione debba essere concesso solo per questioni riguardanti interessi generali.

Basso dichiara di ritenere che si possano anche ammettere petizioni per questioni di carattere personale, e ricorda di aver proposto nella sua relazione la formula seguente:

«Chiunque, cittadino o straniero, ritenga di aver subito un abuso da parte dei pubblici poteri della Repubblica, può portarne reclamo innanzi al Parlamento. Al Parlamento può pure essere rivolta petizione da ogni cittadino, per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere comuni necessità.

«Il Parlamento provvede a norma del proprio regolamento interno».

Fa presente che con questa formula si viene a distinguere la petizione di carattere generale e tradizionale, che richiede e può suggerire un provvedimento, da quella di carattere personale che mira a difendere il cittadino da un abuso.

Osserva che non è possibile ammettere nella Costituzione che la Camera esamini il ricorso ricevuto in seduta pubblica, perché si rischierebbe di tenere la Camera convocata in seduta pubblica soltanto per l'esame delle petizioni.

Fa presente infine di aver distinto la doglianza per abuso ricevuto dalla petizione rivolta per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere comuni necessità, riconoscendo il diritto di petizione per doglianza a chiunque, cittadino o straniero, e il diritto di petizione per chiedere provvedimenti legislativi soltanto al cittadino italiano.

Caristia esprime il parere che il diritto di petizione debba essere limitato a questioni riguardanti la tutela di interessi di carattere pubblico generale, tanto più che il cittadino ha la possibilità di essere tutelato contro gli abusi dal principio già sancito della responsabilità dei pubblici funzionari.

Il Presidente Tupini fa presente alla Commissione l'articolo 57 dello Statuto Albertino, il quale dice: «Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, e, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi», formula che si potrebbe accettare limitatamente alla prima proposizione: «Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere» e presenta come semplice contributo alla discussione una sua formula del seguente tenore: «Il diritto di petizione è garantito a ogni cittadino».

Dossetti ritiene troppo estensiva la formula proposta dall'onorevole Basso, perché essa permette praticamente, con la giustificazione di un abuso subìto, di portare dinanzi alla Camera ogni questione di carattere personale.

Cevolotto propone la seguente formula:

«Ogni cittadino può rivolgere petizioni al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esprimere comuni necessità.

Il Parlamento provvede a norma del proprio Regolamento».

Basso e Moro dichiarano di accettare la formula proposta dall'onorevole Cevolotto

Il Presidente Tupini mette ai voti l'articolo proposto dall'onorevole Cevolotto.

(L'articolo è approvato all'unanimità).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti