[Il 12 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'elettorato attivo. — Presidenza del Vicepresidente Conti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 48 per il testo completo della seduta.]

Mortati, Relatore, rileva che, con le proposte contenute nella relazione Conti, in particolare nell'articolo 1, si lascia in sostanza alle leggi ordinarie la possibilità di determinare — e quindi restringere eventualmente — l'esercizio dei diritti civili e politici. Si domanda se, dal momento che si lavora alla redazione di una Costituzione rigida — il che ormai appare almeno sottinteso, se non esplicitamente affermato — non convenga introdurre nella Costituzione stessa alcuni limiti alla possibilità di restringere il diritto elettorale.

Nelle sue considerazioni intende riferirsi anche all'esempio della Costituzione Russa, la quale garantisce il diritto elettorale a tutti i cittadini, prescindendo dal loro passato politico.

Per concludere, senza fare proposte precise, pone il quesito se la Commissione con la formula dell'articolo in discussione abbia inteso di deferire interamente al legislatore ordinario i casi di possibili restrizioni dell'elettorato — salvo naturalmente il criterio dell'eguaglianza di tutti i cittadini, che è implicito — o se non ritenga invece opportuno determinare quei casi per sottrarli all'arbitrio indiscriminato del legislatore ordinario. Numerose sono le ipotesi su cui si dovrebbe fermare l'attenzione; gli ubriachi, le prostitute, i mendicanti, i militari, gli ex fascisti, coloro che sono sottoposti a provvedimenti di polizia, ecc.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti