[Il 19 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sui principî dei rapporti politici.]

Il Presidente Tupini legge e pone in discussione i seguenti articoli proposti dai Relatori e dall'onorevole Basso:

«Tutti i cittadini debbono sottostare alle leggi costituzionali e alle norme giuridiche dello Stato e degli enti autarchici; debbono obbedire agli ordini legalmente impartiti dagli organi competenti, debbono adempiere alle prestazioni personali in condizioni di parità e di eguaglianza, con diritto ad equo risarcimento in caso di requisizioni». (Merlin Umberto e Mancini).

«Tutti i cittadini sono tenuti alle prestazioni personali allo Stato per servizio militare e di lavoro. I cittadini e tutti coloro che producono, scambiano, consumano beni nel territorio della Repubblica e comunque partecipano alla vita della società nazionale sono tenuti alle prestazioni patrimoniali per corresponsione di tributi personali e reali in rapporto alla loro capacità contributiva. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge». (Basso).

«Nessuna prestazione o servizio dello Stato può determinare situazioni di ingiustificati privilegi di fatto a beneficio di singoli o di categorie di cittadini» (Basso).

[...]

Il Presidente Tupini apre la discussione sul testo proposto dall'onorevole Basso, che nella sua prima parte è così formulato: «Tutti i cittadini sono tenuti alle prestazioni personali allo Stato per servizio militare e di lavoro».

Corsanego ricorda che nella precedente seduta, l'onorevole Basso aveva proposto che nell'articolo già approvato, riguardante l'obbligatorietà del servizio militare, si aggiungesse anche l'obbligatorietà delle prestazioni personali.

Basso fa presente che è suo desiderio che sia affermata la facoltà da parte dello Stato di imporre prestazioni di servizio personale oltre che prestazioni di carattere militare.

La Pira osserva che il concetto delle prestazioni personali rientra nei rapporti tra cittadino e Stato. Non ritiene che si debba formulare un apposito articolo per l'affermazione di tale principio, poiché le leggi elaborate dallo Stato attraverso i suoi organi competenti obbligano tutti i cittadini, e inoltre nessuna prestazione può essere imposta, se non per legge.

Prega l'onorevole Basso di chiarire che cosa si deve intendere per prestazioni personali, prima di sancire nella Costituzione un principio così vago.

Basso risponde che per prestazioni personali si possono intendere, per esempio, le prestazioni urgenti richieste da pubbliche calamità.

Dossetti osserva che nella proposta dell'onorevole Basso sono espressi tre problemi distinti: l'affermazione della possibilità da parte dello Stato di imporre al cittadino prestazioni personali diverse dal servizio militare; la disciplina relativa alle prestazioni patrimoniali; il principio che nessuna prestazione personale può essere imposta, se non per legge.

È del parere che la prima affermazione si debba ritenere implicita nell'ordinamento giuridico italiano e nella prassi costantemente seguita; che sia opportuno fare la seconda affermazione relativa a una certa disciplina nelle prestazioni di carattere patrimoniale, ma con una specificazione ulteriore la quale significhi l'eguaglianza dei cittadini sotto questo riguardo; e infine che sia da accogliere la proposta dell'onorevole Basso sul terzo principio, che nessuna prestazione personale o patrimoniale potrà essere imposta, se non per legge.

Basso replica all'onorevole Dossetti non essere esatto che nel nostro ordinamento sia implicito che lo Stato può richiedere al cittadino prestazioni personali. Anche l'obbligatorietà del servizio militare è da ritenersi implicita tra i poteri che ha lo Stato, eppure si è ritenuto necessario farne menzione nella Costituzione.

Fa inoltre presente che nella Costituzione si sono affermati dei diritti sulla libertà del cittadino che potrebbero essere interpretati nel senso che lo Stato non può imporre prestazioni personali, ad eccezione del servizio militare, per cui si fa un esplicito richiamo.

Ritiene perciò necessario evitare una interpretazione delle norme costituzionali che sarebbe contro il pensiero degli stessi deputati della Costituente.

Dossetti fa rilevare all'onorevole Basso che, rappresentando il servizio militare la forma estrema di imposizione personale, quando si ammette che il cittadino può essere assoggettato a questa forma estrema di costrizione, è implicito il concetto che esso può essere assoggettato a una imposizione meno grave quale è quella della prestazione personale di lavoro.

La Pira si dichiara d'accordo con l'onorevole Dossetti nel ritenere superflua la prima affermazione contenuta nell'articolo proposto dall'onorevole Basso anche per una considerazione di carattere teorico. L'obbligatorietà del servizio militare riguarda una specifica prestazione e pone dei limiti oltre i quali non si può andare. Quando invece si dice che lo Stato può imporre delle prestazioni di lavoro, non si dà alcuna garanzia per evitare che lo Stato esorbiti nel limitare le libertà dei cittadini.

Basso dichiara che le osservazioni dell'onorevole La Pira lo hanno maggiormente convinto della necessità di fissare nella Costituzione il principio da lui affermato. Infatti l'onorevole La Pira ha detto che tale principio potrebbe contrastare con l'affermazione della libertà e della dignità della persona umana sancita nel primo articolo della Costituzione. Ora, se il principio del lavoro non fosse affermato nella Costituzione, se ne potrebbe trarre la conclusione che lo Stato non ha il potere di limitare l'autonomia della persona umana attraverso le prestazioni personali.

Il Presidente Tupini comunica che l'onorevole Marchesi aderisce alla proposta dell'onorevole Dossetti di approvare l'articolo dell'onorevole Basso limitatamente alla sua ultima parte e che l'onorevole Moro propone un articolo sostitutivo di quello dell'onorevole Basso, e accettato da quest'ultimo, del seguente tenore:

«La legge può sancire obblighi di prestazioni di lavoro in modo conforme alle attitudini e alle possibilità dei cittadini e salvaguardando nel miglior modo il compito della donna nella famiglia».

Caristia si associa alla proposta dell'onorevole Marchesi che l'articolo dell'onorevole Basso sia approvato solo nella sua ultima parte: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta, se non per legge».

Moro richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di tenere distinti i due concetti delle prestazioni personali e di quelle patrimoniali, per le quali ultime non solo ritiene conveniente fare un articolo apposito, ma anche necessario sancire il principio della proporzionalità degli oneri economici che ricadono sui singoli cittadini.

Il Presidente Tupini mette ai voti l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Moro e accettato dall'onorevole Basso:

«La legge può sancire obblighi di prestazioni di lavoro in modo conforme alle attitudini e possibilità dei cittadini e salvaguardando nel miglior modo il compito della donna nella famiglia».

(È respinto con 7 voti contrari, 4 favorevoli e 1 astenuto).

Mette ai voti la proposta dell'onorevole Marchesi di approvare soltanto l'ultima parte dell'articolo dell'onorevole Basso, così formulata:

«Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta, se non per legge».

Dossetti dichiara che voterà a favore della proposta dell'onorevole Marchesi, intendendo di dare alla formula l'interpretazione che le veniva dalla precedente proposta dell'onorevole Moro.

Moro dichiara di votare contro la formula proposta dall'onorevole Marchesi, perché, senza le specificazioni contenute nella formula da lui proposta, la ritiene molto pericolosa.

Basso dichiara che voterà contro la proposta dell'onorevole Marchesi, perché è d'avviso che nell'articolo si debba fare un accenno alle prestazioni patrimoniali.

(La proposta dell'onorevole Marchesi è approvata con 8 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti