[Il 20 maggio 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quarto della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti politici».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Preziosi. [...] Articolo 50. Onorevoli Colleghi, a me pare che l'articolo 50 abbia suscitato polemiche dappertutto, e particolarmente a destra. Diceva ieri sera l'onorevole Rodi che l'articolo 50 — sono le sue precise parole — è un riconoscimento del diritto alla rivoluzione. Strana questa affermazione: si vuole assolutamente dire che quest'articolo, immesso nel nostro progetto di Costituzione, può riconoscere un diritto alla rivoluzione. Invero nessun diritto rivoluzionario noi vogliamo riconoscere nella nostra Costituzione; invero l'articolo 50 è posto a difesa della libertà dei cittadini, a difesa della libertà, in ogni momento della vita nazionale, perché quando si dice che «ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate», e si aggiunge che «quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino», non vi è qui un riconoscimento al diritto rivoluzionario. Invece, secondo l'articolo 50, il cittadino nello stesso momento in cui esercita un diritto, vale a dire difende la propria libertà dalle possibilità di aggressione di un potere costituito che, sorto democraticamente, lungo la strada dimentica la democrazia e si fa arma di dittatura, nello stesso momento, ripeto, il diritto del cittadino si trasforma in un dovere nei confronti della collettività. È cioè un diritto difendere la propria libertà, ma è un dovere difendere la libertà della collettività. Non vi è solamente il diritto di difendere la propria persona, la propria casa, la propria famiglia, il proprio modo di pensare, il proprio modo di dire, ma vi è anche il dovere di difendere la libertà dei propri consimili, il dovere di difendere la libertà del proprio paese. Premesso quanto sopra, come si può affermare che l'articolo 50 è un riconoscimento al diritto rivoluzionario? O non è la più bella affermazione della nostra Carta costituzionale che dà la possibilità al cittadino di difendere la sua libertà, la libertà del proprio paese, la libertà della propria democrazia? È un'arma di difesa della quale non bisogna trascurare l'importanza, è un'arma di difesa che deve rimanere nella nostra Carta costituzionale. Oserei dire che questa configurazione di diritti e di doveri da parte del cittadino a difendere la propria libertà è un po' un esempio alle Costituzioni degli altri paesi; è, comunque, un esempio di come noi in regime di libertà vogliamo difendere la nuova democrazia italiana.

[...]

Azzi. [...] Passando poi all'articolo 50, leggo il primo comma:

«Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate».

Non so che valore normativo possa avere questa disposizione: ma non voglio entrare in argomento. A me pare che questa disposizione possa aver valore per chi senta il dovere di essere fedele alla Repubblica ed è evidente che un tale cittadino sarà fedele alla Repubblica anche senza bisogno di sancirlo con una norma costituzionale; ma per chi questo dovere non senta, noi possiamo mettere tutte le disposizioni che vorremo nella Carta costituzionale, ma quel cittadino tale dovere non sentirà mai.

Ma, a parte questo, io ho messo a raffronto questo primo comma dell'articolo 50 con l'articolo 51:

«Il Capo dello Stato, i membri del Governo, i Presidenti delle Deputazioni regionali, i magistrati, le forze armate e quelle assimilate, prima di assumere le loro funzioni prestano giuramento di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica».

Mentre l'articolo 50 dice che il cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, qui si parla invece di fedeltà alla Costituzione. Ora io non mi sono reso esatto conto della differenza che ci può essere fra fedeltà alla Repubblica e fedeltà alla Costituzione. Potrebbe anche essere la stessa cosa, ma io troverei giusto adottare una sola delle due forme tanto per i cittadini che per i magistrati e gli altri organi dello Stato.

Proporrei anzi — non ho ancora presentato proposta formale di emendamento in questo senso — che l'articolo 51 venisse a costituire addirittura il secondo comma dell'articolo 50, che verrebbe allora a suonare in questo modo:

«Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate.

«Il Capo dello Stato, i membri del Governo, i presidenti delle deputazioni regionali, i magistrati, le forze armate e quelle assimilate, prima di assumere le loro funzioni, si impegnano mediante giuramento all'osservanza di questo dovere».

Si tratta cioè dello stesso dovere che hanno i cittadini che viene solennemente assunto dai magistrati e dagli altri poteri pubblici mediante giuramento. Con questo si renderebbe comprensibile l'articolo 51, anche a chi non abbia preparazione di giurista, e ciò è assolutamente necessario perché questa Costituzione deve servire per il popolo e deve essere quindi facilmente comprensibile da parte di tutti.

[...]

Sullo. [...] Io propongo che il secondo comma dell'articolo 50 sia soppresso e che l'articolo 51 formi tutt'uno con l'articolo 50, emendamento che non ho proposto ma che potrò proporre, perché si tratta di elementi che possono essere collegati. Come nel primo vi è un dovere di carattere generico per il cittadino, così nell'articolo 51 vi è l'obbligo più grave di un giuramento, per chi non è un cittadino qualsiasi. Perché altre sono le funzioni che hanno il Capo dello Stato, i membri del Governo, i Presidenti delle Deputazioni regionali, la Magistratura, le Forze armate nello Stato italiano, altro è il dovere del cittadino. Il cittadino ha un solo dovere, quello di difendere la Repubblica ed obbedirle in quanto cittadino.

Il Capo dello Stato, i membri del Governo hanno un doppio dovere, non solo come cittadini, ma anche come strumenti di cui la collettività si serve per l'esercizio delle proprie funzioni.

[...]

Giolitti. [...] Quanto al giuramento, di cui troviamo menzione nell'articolo 51 della Costituzione, anche a questo riguardo sono state fatte delle obiezioni ed alcune osservazioni.

Voglio limitarmi semplicemente a dire che, a nostro avviso, il giuramento di cui all'articolo 51 è perfettamente coerente con lo spirito di tutto questo Titolo, che precisamente (e noi approviamo questa impostazione) colloca nella coscienza del cittadino la base, la garanzia della democrazia. Non è una formalità, come è stato detto; non è una formalità un giuramento quale è quello di cui si parla nell'articolo 51; giacché non è un giuramento che viene fatto a persone, ma è un giuramento a istituzioni democratiche volute dal popolo e quindi legato precisamente alla sovranità popolare.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti