[Dalla relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della relazione.]

Si è conservato il tipo bicamerale.

Non occorre entrare in questioni teoriche; né disturbare i patriarchi della costituzione americana: Franklin che parla delle due Camere come di due cavalli che tirano il calesse in senso opposto; Washington e Jefferson che, prendendo il the troppo caldo, parlano, accennando al Senato, dell'opportunità di versare il liquido, perché si raffreddi, nel piattino della tazza. L'istituto della seconda Camera è prevalso nella Commissione, per l'opportunità di doppie e più meditate decisioni, e pel contributo che può dare con un altro esame, nella sua diversa composizione e competenza, una seconda Camera. Il tipo di unicameralità venne scartato sovrattutto per il timore di cadere nel governo convenzionale o di assemblea.

È stato respinto il sistema di una seconda Camera ridotta a funzioni consultive di Consiglio, o «Camera di riflessione». Né venne accolto il sistema di «bicameralità imperfetta» che vige in altri paesi, di prevalenza di una Camera sull'altra, così che questa non possa determinare la caduta del gabinetto, o almeno debba cedere nel dissenso per l'approvazione di una legge. Il progetto accoglie la piena parità di poteri dei due rami del parlamento; temperata soltanto, per quanto riguarda la loro unione in assemblea unica, dalla prevalenza numerica della prima.

[...]

Un istituto nuovo che la nostra Carta introduce è l'Assemblea Nazionale, e cioè il Parlamento che funziona a camere riunite per atti di singolare importanza, come l'elezione del Presidente della Repubblica, l'espressione di fiducia e sfiducia al Governo, le deliberazioni della mobilitazione generale e dell'entrata in guerra, e così dell'amnistia e dell'indulto (la cui attribuzione al Parlamento costituisce un novum della costituzione), infine la designazione di chi deve far parte d'organi rilevanti nell'ordinamento dello Stato, quali il Consiglio superiore della magistratura e la Corte costituzionale. Pur serbando la bicameralità, si pongono le basi di una trattazione unitaria dei problemi fondamentali.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti