[Il 4 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione generale sull'organizzazione costituzionale dello Stato con la relazione dell'onorevole Conti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici generali della Parte seconda per il testo completo della seduta.]

Conti, Relatore, [(illustrando la sua relazione)...] La Camera dei Deputati avrebbe il carattere di un organo rappresentativo della Nazione nella sua unità, cioè come collettività dei cittadini. Essa sarebbe eletta, a suffragio universale, diretto e segreto, da collegi elettorali nei quali si distribuiscono territorialmente cittadini aventi diritto al voto. Sarebbe composta di 400 membri e nominata per quattro anni.

Il sistema di elezione dei Deputati e la formazione delle liste elettorali e dei collegi elettorali sarebbero regolati dalla legge elettorale, essendo opportuno che i particolari di questa materia non siano pregiudicati da disposizioni aventi la rigidità delle norme costituzionali.

[Conti, Relatore, (proposta di articolazione)...]

Art. ...

La Camera dei Deputati è composta di cittadini d'ambo i sessi, dell'età di almeno 25 anni, eletti per quattro anni a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

Art. ...

Per l'elezione della Camera dei Deputati lo Stato è suddiviso in collegi elettorali a norma di legge speciale.

Sarà eletto un Deputato ogni 150 mila abitanti.

(Il relatore rileva che la riduzione del numero dei Deputati deve essere considerata in relazione all'ordinamento regionale, che comporta la costituzione di assemblee con competenza legislativa. I Deputati eletti ogni 150 mila abitanti sarebbero circa 300).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti